Sentenza del 21/02/2020 n. 241 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Canone RAI RADIODIFFUSIONI - Corretta applicazione degli artt. 3, 5, 6, 7 e 10 L. 212/2000 - Diritto Comunitario e aiuti di Stato - Ricorso alla Corte di Giustizia Europea - Aiuti di Stato - Parte tributaria nella bolletta di energia elettrica - Servizio reso dal pagamento del canone RAI.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti impugnavano l'addebito del canone RAI riportato nella bolletta dell'energia elettrica, contestando la legittimità delle disposizioni che hanno introdotto l'addebito in bolletta (art. 1, co. 153-154 L. 208/2015 e DM 94/2016) e i provvedimenti dell'Agenzia sulle modalità di dichiarazione del possesso dell'apparecchio. Gli strumenti di impugnazione invocati erano violazioni dello Statuto dei Diritti del Contribuente (L. 212/2000 artt. 3,5,6,7,10), profili di incostituzionalità e irragionevolezza, violazione del diritto comunitario (art. 107 TFUE, aiuti di Stato), e lesione dei principi di autonomia contrattuale (codice civile). Chiedevano inoltre che la questione fosse rimessa alla Corte di Giustizia UE per i profili comunitari.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, riformando parzialmente la CTP sul profilo della giurisdizione, ha dichiarato ammissibile il ricorso ma lo ha respinto nel merito. Il Collegio ha ritenuto legittima la riscossione del canone tramite la bolletta elettrica e la gestione affidata a soggetti privati, stabilendo che non sono violate le norme dello Statuto del Contribuente: l'Amministrazione non ha assolto ai propri obblighi e l'uso di terzi per l'incasso è noto e legittimo. Il DM 94/2016 non contiene trattamenti discriminatori verso i fornitori di energia e non emerge elemento probatorio sulla sussistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE. Il Collegio ha inoltre osservato la separazione tra la componente energetica della bolletta e la componente tributaria, ha ricordato la possibilità per il contribuente di opporre la presunzione legale di possesso e di avvalersi dei rimedi tributari e ha respinto i profili di incostituzionalità. Spese liquidate a carico dei ricorrenti per €1.500,00.
Norme richiamate
Legge 212/2000 (Statuto dei Diritti del Contribuente)
Le garanzie previste dallo Statuto non risultano violate: l'uso di soggetti privati per la riscossione non equivale ad abiura dell'obbligo informativo dell'Amministrazione e le semplificazioni procedurali introdotte sono compatibili con le norme.
Legge 208/2015
Ha legittimato l'addebito del canone in bolletta; la Corte ha ritenuto la norma ragionevole e compatibile con la disciplina tributaria e costituzionale.
DM 94/2016
Le disposizioni attuative non risultano discriminatorie né configurano un aiuto di Stato verso i fornitori di energia; la norma è stata ritenuta appropriata per la gestione operativa dell'addebito.
Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE)
L'eccezione di aiuto di Stato è stata respinta per mancanza di concretezza probatoria: il ricorrente non ha dimostrato vantaggi selettivi o effetti sugli scambi intra-UE idonei a falsare la concorrenza.
D.Lgs. 546/1992
Sull'art. 19 la Commissione ha seguito un'interpretazione estensiva della giurisdizione tributaria (anche su atti emessi da enti terzi che sostanziano una pretesa erariale), in linea con orientamenti di legittimità; l'art. 15 è stato applicato per la liquidazione delle spese del grado.
Costituzione
art. 97 (e richiamo ad altri artt. costituzionali invocati)
La modalità di riscossione è compatibile con i principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e ragionevolezza dell'azione amministrativa.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione
sent. n. 21045/2007 (richiamata)
Sostenuto il principio per cui atti di soggetti esterni possono essere considerati impugnabili nell'ambito della giurisdizione tributaria quando sostanziano una pretesa erariale.
Massime di principio
- L'addebito del canone RAI nella bolletta elettrica, introdotto da legge e DM, è ritenuto legittimo e compatibile con le garanzie dello Statuto del Contribuente quando restano operanti strumenti di tutela (opposizione, istanza di rimborso, impugnazione).
- L'utilizzo di soggetti privati per la riscossione di una pretesa tributaria non costituisce in sé violazione dell'obbligo informativo dell'Amministrazione né lede i principi costituzionali se l'Amministrazione rimane responsabile e sono previste tutele procedurali.
- Per sostenere profili di aiuto di Stato ai sensi dell'art. 107 TFUE è necessario fornire elementi concreti e una valutazione dell'incidenza sugli scambi intra-UE; affermazioni generiche sono inammissibili.
- La componente energetica della bolletta è separata dalla componente tributaria del canone; la collocazione del tributo in un documento emesso da terzi non annulla la natura tributaria della pretesa.
- Le commissioni tributarie possono estendere la loro giurisdizione per valutare pretese erariali anche se formalmente veicolate da atti di soggetti privati, conformemente a precedente giurisprudenza di legittimità.
- In situazioni analoghe è opportuno che il contribuente renda prova specifica degli effetti e dei vantaggi contestati (per es. per il profilo comunitario) e utilizzi gli strumenti processuali e amministrativi disponibili per contestare l'applicabilità del tributo.
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