Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30002/2023 del 30/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

I ricorrenti avevano agito per ottenere il riconoscimento del diritto a una adeguata remunerazione per la frequenza delle scuole di specializzazione medica a tempo pieno e con frequenza obbligatoria, sostenendo che l'Italia avesse tardivamente e solo parzialmente recepito le direttive comunitarie in materia. Chiedevano quindi la condanna delle amministrazioni al pagamento di somme a titolo di indennità/borse di studio, oltre al risarcimento del danno da omesso o tardivo recepimento delle direttive, anche per la mancata equiparazione economica a figure analoghe, per i riflessi di carriera e contributivi e per la mancata indicizzazione e rideterminazione triennale degli importi. Nel ricorso per cassazione deducevano violazione e falsa applicazione delle norme e dei principi UE, delle direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE, 82/76/CEE e 93/16/CEE, nonché degli artt. 2934, 2935 e 2938 c.c. e dell'art. 6 del d.lgs. n. 257/1991, insistendo sulla prescrizione e sul diritto al risarcimento e all'adeguata remunerazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo fosse manifestamente infondato perché la Corte d'appello si era attenuta a principi già consolidati: le direttive comunitarie invocate non erano direttamente autoapplicative nella misura pretesa; l'ordinamento italiano aveva già dato attuazione agli obblighi comunitari con la l. n. 428/1990 e soprattutto con il d.lgs. n. 257/1991, che aveva previsto una borsa di studio per gli specializzandi; il successivo d.lgs. n. 368/1999 aveva introdotto un diverso contratto di formazione specialistica, applicabile però solo agli iscritti dall'anno accademico 2006-2007, mentre per gli anni anteriori restava ferma la disciplina del d.lgs. n. 257/1991. La Corte ha inoltre escluso che la mancata rivalutazione/indicizzazione potesse fondare il preteso diritto, rilevando che il relativo blocco era stato legittimamente disposto. Quanto alla prescrizione, ha osservato che, anche a volerla far decorrere dal 1991 o dal 1999, il termine decennale era comunque ampiamente decorso rispetto all'introduzione del giudizio nel 2016. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese e, ai sensi del d.P.R. n. 115/2002, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    il ricorso è stato dichiarato inammissibile perché il motivo era manifestamente infondato e la decisione impugnata si era uniformata a principi già consolidati della Corte.

  • direttive 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE

    hanno previsto per i medici specializzandi un'adeguata remunerazione, ma non sono state ritenute immediatamente autoapplicative nella misura pretesa dai ricorrenti.

  • direttiva 93/16/CEE

    è stata qualificata come testo compilativo e di coordinamento, non innovativo rispetto alla misura dei compensi degli specializzandi.

  • l. n. 428/1990

    è indicata come uno degli atti di recepimento dell'obbligo comunitario in materia.

  • d.lgs. n. 257/1991

    ha dato attuazione agli obblighi comunitari introducendo una borsa di studio per i medici specializzandi, ritenuta sufficiente ad adempiere agli obblighi europei.

  • d.lgs. n. 368/1999

    ha introdotto il nuovo contratto di formazione specialistica, ma la relativa disciplina economica opera solo per gli iscritti dall'anno accademico 2006-2007.

  • art. 1, comma 300, l. n. 266/2005

    ha differito l'applicazione degli artt. 37-42 del d.lgs. n. 368/1999 all'anno accademico 2006-2007.

  • D.P.C.M. 7 marzo 2007, 6 luglio 2007 e 2 novembre 2007

    hanno determinato in concreto il trattamento economico degli specializzandi nel nuovo regime.

  • art. 6 d.lgs. n. 257/1991

    è richiamato per il meccanismo di adeguamento triennale, ma la Corte esclude che la mancata rivalutazione fondi il diritto azionato nei periodi considerati.

  • art. 1, comma 212, l. n. 266/2006

    ha legittimamente prorogato il blocco dell'indicizzazione per il triennio 2005-2008.

  • art. 32, comma 12, l. n. 449/1997

    esclude l'adeguamento triennale per gli specializzandi iscritti negli anni accademici dal 1998 al 2005.

  • art. 36, comma 1, l. n. 289/2002

    conferma l'esclusione dell'adeguamento triennale per il medesimo periodo.

  • artt. 2934, 2935 e 2938 c.c.

    sono richiamati dai ricorrenti in tema di prescrizione; la Corte ritiene comunque decorso il termine utile per far valere le pretese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, in caso di rigetto/inammissibilità, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Le domande dei medici specializzandi fondate sull'adeguata remunerazione prevista dalle direttive comunitarie non sono accoglibili quando l'ordinamento interno abbia già dato attuazione agli obblighi europei con una disciplina nazionale che riconosca una borsa di studio o altro emolumento, salvo diverso specifico titolo azionato.
  • La direttiva comunitaria che coordina e codifica la disciplina precedente non introduce, di per sé, un nuovo obbligo sulla misura del compenso se la pretesa economica era già stata regolata da una normativa nazionale di recepimento; il successivo riordino dell'ordinamento delle scuole non coincide necessariamente con il primo momento di attuazione del diritto UE.
  • Il contratto di formazione specialistica dei medici, introdotto dal d.lgs. n. 368/1999, non integra un rapporto di lavoro subordinato né una forma di parasubordinazione, sicché non si applica il parametro dell'art. 36 Cost. in tema di adeguatezza della retribuzione.
  • Per i medici iscritti alle scuole di specializzazione in anni anteriori all'entrata in vigore del nuovo regime, continua ad applicarsi la disciplina precedente, sia sul piano ordinamentale sia su quello economico.
  • La mancata rivalutazione o indicizzazione della borsa di studio non determina automaticamente un diritto risarcitorio o retributivo quando il relativo blocco sia stato disposto da scelte legislative legittime e non vincolate da un obbligo sovranazionale di adeguamento.
  • In tema di prescrizione delle pretese nascenti dall'omesso recepimento o dalla disciplina economica degli specializzandi, il termine non può essere fatto decorrere oltre il momento in cui l'obbligo risulta comunque attuato nell'ordinamento interno; se il giudizio viene introdotto molti anni dopo, la pretesa è comunque estinta per prescrizione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResponsabilità professionaleRetribuzione e TFR
RamiProcesso civileResponsabilità civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.