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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 15872/2024 del 16/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze del 13/07/2023. Il ricorrente deduce un unico motivo: violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p. per presunta errata applicazione dell'art. 56 c.p. (tentativo). Si lamenta che la Corte d'appello abbia determinato la pena partendo dalla misura edittale del reato consumato e riducendola successivamente, invece di applicare correttamente la pena prevista per il reato tentato; ciò, secondo il ricorrente, avrebbe determinato una riduzione insufficiente e una diversa quantificazione della diminuzione dovuta alle attenuanti generiche e alla scelta del rito abbreviato.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo, affermando che il reato tentato è autonomo e che la determinazione della pena può avvenire secondo due metodi ammissibili: (1) il metodo "diretto" o "sintetico", che fissa la pena base per il reato tentato senza partire dalla pena del consumato; (2) il metodo "bifasico", che parte dalla pena del reato consumato e poi applica la diminuzione prevista dall'art. 56 c.p. In entrambi i casi va comunque rispettato il vincolo normativo che la diminuzione per il tentativo sia tra un terzo e due terzi. La Corte ha inoltre valutato correttamente la pena tenendo conto della legislazione vigente al tempo del fatto (escludendo successivi inasprimenti) e delle riduzioni per attenuanti generiche e per il rito abbreviato. Conseguentemente la pena finale fissata (mesi 2 e giorni 20 di reclusione ed euro 86,00 di multa) è stata ritenuta corretta e il ricorso è rigettato; il ricorrente è condannato anche alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 56 cod. pen.

    Stabilisce la punibilità del tentativo e la riduzione della pena per il reato tentato; la Corte interpreta che il tentativo è reato autonomo e che la diminuzione della pena va operata rispettando il vincolo percentuale da un terzo a due terzi, indipendentemente dal metodo di calcolo scelto (diretto o bifasico).

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma che disciplina il furto in abitazione; la Corte ha fatto riferimento alla pena minima edittale vigente al tempo del fatto per determinare la pena base da cui operare le diminuzioni.

  • art. 625 cod. pen.

    n. 2 (circostanza aggravante)

    Citata nelle valutazioni sulle circostanze aggravanti contestate e poi escluse; rilevante per la determinazione complessiva del trattamento sanzionatorio.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Riguarda le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha applicato la riduzione in ragione di 1/3 per le attenuanti generiche riconosciute.

  • art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.

    Norma sulle ragioni di cassazione; il ricorrente ha invocato questa previsione per censurare la motivazione della Corte d'appello, ma la Cassazione ha ritenuto il motivo infondato.

  • legge 23 giugno 2017, n. 103 (art. 1, comma 6)

    Interventi normativi successivi al fatto che hanno inciso sulla disciplina di art. 624-bis (inasprimenti e modifica del trattamento delle attenuanti); la Corte ha rilevato che alcune modifiche sono successive al fatto e dunque non applicabili.

Massime di principio

  • Il tentativo è un reato autonomo: il giudice può calcolare la pena per il tentativo sia utilizzando un criterio "diretto" (fissare subito la pena per il tentativo) sia il criterio "bifasico" (partire dalla pena del reato consumato e poi ridurre); entrambe le metodologie sono legittime se rispettano i vincoli di legge.
  • La riduzione della pena per il tentativo prevista dall'art. 56 c.p. deve essere contenuta tra un terzo e due terzi della pena: il rispetto di tale percentuale è vincolante, a prescindere dal fatto che il calcolo parta dal minimo o dal massimo edittale.
  • Quando si determinano le conseguenti diminuzioni (attenuanti generiche, diminuzione per rito), occorre tenere conto della normativa vigente alla data del fatto e non di modifiche legislative successive che inaspriscono o modificano il trattamento sanzionatorio.
  • Nel valutare le attenuanti e le aggravanti è necessario verificare l'operatività delle specifiche norme e l'eventuale incidenza reciproca (es. norme che rendono alcune attenuanti "privilegiate" possono essere applicabili solo se in vigore al momento del fatto).
  • In caso di dubbio sul metodo di calcolo, il giudice deve motivare chiaramente la scelta metodologica e dimostrare il rispetto del vincolo percentuale di riduzione; un errore nel computo della percentuale o l'adozione di una riduzione fuori dai limiti previsti può integrare vizio di violazione di legge.

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