Sentenza n. 833/2026 - Genova, Sezione 2
per l'annullamento dell'ordinanza del Comune della Spezia n. -OMISSIS- del 5/3/2025, di sospensione della licenza taxi per la durata di 180 giorni consecutivi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di sospensione della licenza taxi per 180 giorni consecutivi
Esito
Favorevole al ricorrente (titolare licenza taxi)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, titolare di una licenza taxi, ha impugnato l’ordinanza con cui il Comune della Spezia gli aveva sospeso la licenza per 180 giorni, ritenendo configurata la recidiva in relazione a due violazioni dei turni obbligatori di servizio commesse il 27 e il 30 agosto 2024. Ha dedotto: violazione dell’art. 2 del d.m. 11 marzo 2004, della l.r. Liguria n. 25/2007 e degli artt. 31, 34 e 34-bis della medesima legge; violazione degli artt. 24, comma 2, e 44, comma 5, del regolamento comunale e del principio di proporzionalità; difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, irragionevolezza, travisamento ed erroneità dei presupposti. In particolare, ha sostenuto che la sospensione presupponesse una recidiva, mentre le due violazioni erano state contestate e sanzionate unitariamente, senza che la prima fosse stata previamente definita; che il regolamento non prevedesse adeguati criteri di graduazione della sanzione; che l’amministrazione avesse istruito il procedimento esclusivamente sulla base dei verbali della polizia locale; e che il provvedimento fosse stato adottato con irragionevole ritardo. Il ricorrente aveva inoltre chiesto il rinvio dell’udienza, domanda respinta dal Collegio per assenza di eccezionali esigenze difensive ai sensi dell’art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato l’ordinanza di sospensione. Ha ritenuto assorbente il secondo motivo. L’art. 44, comma 5, del regolamento comunale prevede che i comportamenti recidivi, quando la seconda violazione avvenga entro 365 giorni dalla prima, siano sanzionati con un’ulteriore sospensione della licenza da 180 giorni a un anno. Secondo il Collegio, la nozione di recidiva presuppone che la prima violazione sia stata previamente e formalmente sanzionata; in mancanza, le violazioni integrano un concorso materiale o un illecito continuato, non una recidiva. Nel caso concreto, le due violazioni erano state commesse a soli due giorni di distanza e sanzionate con un unico provvedimento, sicché il Comune aveva applicato erroneamente la disciplina della recidiva a una fattispecie di illecito continuato. Il TAR ha evidenziato che la stessa formulazione regolamentare, riferendosi a un’“ulteriore” sospensione, presuppone una precedente sospensione già irrogata. Le spese sono state integralmente compensate, tenuto conto dell’obiettiva inosservanza dei turni di servizio e del fatto che il pagamento in misura ridotta delle sanzioni pecuniarie implica il riconoscimento della responsabilità.
Norme richiamate
art. 44, comma 5, Regolamento comunale per il trasporto pubblico non di linea
I comportamenti recidivi, qualora la seconda violazione sia avvenuta entro il trecentosessantacinquesimo giorno dalla prima sono sanzionati con una ulteriore sospensione della licenza da un minimo di 180 gg ad un massimo di un anno
La recidiva richiede che la prima violazione sia stata previamente formalmente sanzionata; la previsione di un’“ulteriore” sospensione conferma tale presupposto.
art. 8 l. 689/1981
Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dal precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi, più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie.
I concetti di concorso materiale e illecito continuato sono applicabili agli illeciti amministrativi e si distinguono dalla recidiva.
art. 99 c.p.
La recidiva penale è richiamata come istituto che presuppone una precedente condanna definitiva per un delitto non colposo.
artt. 71 e seguenti c.p.
Il concorso materiale di reati costituisce l’alternativa alla recidiva quando la precedente condotta non sia stata previamente sanzionata.
art. 81 c.p.
L’illecito continuato è richiamato quale qualificazione alternativa alla recidiva per violazioni riconducibili a una medesima sequenza illecita.
art. 73, comma 1-bis, c.p.a.
Il rinvio dell’udienza può essere disposto soltanto in presenza di situazioni eccezionali, consistenti in gravi ragioni incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa.
art. 16 l. 689/1981
Il pagamento in misura ridotta della sanzione pecuniaria ha effetto liberatorio rispetto alla sanzione pecuniaria e, secondo il richiamo giurisprudenziale, implica il riconoscimento della responsabilità per l’infrazione.
Massime di principio
- La recidiva in materia di sanzioni amministrative presuppone che la precedente violazione sia stata previamente e formalmente accertata e sanzionata; due violazioni commesse prima dell’irrogazione della prima sanzione non possono essere qualificate come recidiva.
- Quando una disciplina sanzionatoria prevede, per i comportamenti recidivi, un’“ulteriore” sanzione, tale formulazione implica l’esistenza di una precedente sanzione già irrogata e non consente di applicare la disciplina aggravata a violazioni contestate e definite unitariamente.
- L’amministrazione non può applicare la sanzione accessoria prevista per la recidiva a una pluralità di violazioni commesse in rapida successione e sanzionate con un unico provvedimento; in tale ipotesi deve qualificare correttamente la fattispecie secondo le regole sul concorso o sull’illecito continuato.
- La richiesta di rinvio dell’udienza nel processo amministrativo richiede la prospettazione di situazioni eccezionali e di gravi ragioni concretamente incidenti sul diritto di difesa; il mero interesse al differimento non è sufficiente.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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