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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31801/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Fioravanti era stato condannato con sentenza del 23/06/2020 per il reato di cui all'art. 727 c.p. (abbandono di animale), con ammenda di euro 1.500, per aver, il 1/10/2019 a Massa, gettato un cane di piccola taglia contro un muro e ripartito col furgone. Ha proposto appello (poi convertito in ricorso per cassazione) articolando tre motivi: (1) vizio di motivazione e errata valutazione delle prove, sostenendo che il cane non era stato abbandonato, che era il proprietario che si prendeva cura dell'animale e che gli atti di polizia giudiziaria avevano rilevato buone condizioni dell'animale; (2) doglianza sulla tipologia dell'illecito (sosteneva che la condotta sarebbe stata un tentativo o comunque di brevissima durata e non un abbandono consumato); (3) richiesta di applicazione dell'art. 131-bis c.p. (tenuità del fatto) o, in subordine, una riduzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: la sentenza impugnata aveva applicato solo la pena dell'ammenda ed era pertanto inappellabile ai sensi dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; l'appello è stato trasformato automaticamente in ricorso per cassazione dalla Corte d'appello, ma i motivi proposti erano di merito (rivalutazione delle prove e della dinamica fattuale) e non censurabili in sede di legittimità; la richiesta di applicazione dell'art. 131-bis non era stata avanzata in primo grado e non poteva essere dedotta per la prima volta in cassazione. Conseguenze: dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende a titolo equitativo (art. 616 c.p.p.), non rilevando responsabilità dolosa nella scelta dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 727 c.p.

    Norma sostanziale che punisce l'abbandono di animali; la condotta contestata è stata ritenuta integrazione della contravvenzione per abbandono.

  • art. 593, comma 3, c.p.p.

    Stabilisce che le sentenze che applicano solo la pena dell'ammenda sono inappellabili; da ciò deriva l'inammissibilità dell'appello come mezzo ordinario e la rilevanza procedurale decisiva nel caso.

  • art. 568, comma 5, c.p.p.

    Regola il comportamento del giudice che riceve un'impugnazione con mezzo diverso da quello previsto: verifica l'impugnabilità e la volontas impugnationis e trasmette gli atti al giudice competente (ha giustificato la conversione dell'appello in ricorso per cassazione).

  • art. 131-bis c.p.

    Istituto sulla particolare tenuità del fatto o bassa offensività che riduce o esclude la punibilità; nella fattispecie la sua applicazione non è stata valutata perché non chiesta in primo grado e non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Consente alla Corte di condannare il ricorrente al pagamento in favore della Cassa delle Ammende; qui utilizzato per imporre euro 3.000 in via equitativa.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato in relazione alla funzione di garanzia della Corte di cassazione e alla possibilità di sindacare solo violazioni di legge, non questioni di merito.

  • D.L. 137/2020, art. 23 comma 8

    Richiamato per il coordinamento normativo procedurale (menzione formale nel verbale di udienza relativa alla definizione del ricorso).

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186/2000

    Richiamata per valutare la misura equitativa dell'ammenda a favore della Cassa delle Ammende e per escludere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave.

Massime di principio

  • Se una sentenza di condanna applica esclusivamente la pena dell'ammenda (senza altra pena detentiva o pecuniaria diversa), quella sentenza è inappellabile per effetto dell'art. 593, comma 3, c.p.p.; un'appello comunque proposto può essere convertito in ricorso per cassazione ma la Corte di legittimità controllerà l'ammissibilità.
  • La Corte di cassazione giudica questioni di diritto e legittimità, non può rimettere in discussione la valutazione di merito delle prove: i motivi che consistono nella diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili in cassazione.
  • Le istanze o richieste decisive (ad es. l'applicazione dell'art. 131-bis c.p.) devono essere formulate e documentate già in primo grado; non è possibile sollevarle per la prima volta in cassazione.
  • Se si impugna con un mezzo diverso da quello previsto, il giudice destinatario deve verificare l'impugnabilità e la "voluntas impugnationis" e, se del caso, trasmettere gli atti al giudice competente, con possibile conversione del mezzo di gravame.
  • Impugnazioni inammissibili possono comportare l'onere delle spese e, in casi previsti, il pagamento di somme a titolo equitativo alla Cassa delle Ammende; purtroppo l'errore procedurale non sempre esclude una sanzione economica se il ricorso è ritenuto infondato o improcedibile.
  • Per contestare efficacemente una condanna per reato contravvenzionale basata su fatti di difficile valutazione probatoria, è essenziale raccogliere e produrre in primo grado tutte le prove e le istanze difensive rilevanti, perché i rimedi in sede di legittimità sono limitati a vizi di diritto.

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