Cassazione Penale, Sentenza n. 21928/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ierardi chiedeva, ai sensi dell'art. 657 cod. proc. pen., il computo come fungibile del periodo di detenzione subito "senza titolo" dal 13/08/2012 al 23/12/2014, detenuto per fatti relativi all'operazione "Impluvium" per i quali era poi stato assolto, e dunque che quei 864 giorni venissero computati nella pena da espiare per altra condanna (operazione "Tabula rasa"). La difesa sosteneva che le prove e le motivazioni delle sentenze di merito non avevano accertato alcuna attività di partecipazione all'associazione dopo il 13/08/2012. Il giudice dell'esecuzione aveva però rigettato l'istanza ritenendo che l'arresto non avesse determinato la cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa e che quindi non fosse applicabile il principio di fungibilità.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, annullato l'ordinanza impugnata e rinviato alla Corte d'appello di Catanzaro per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha adeguatamente motivato se il convincimento sulla persistenza della partecipazione di Ierardi dopo l'arresto traesse diretta linfa dall'accertamento del giudice di merito o fosse il frutto di valutazione autonoma; inoltre non ha svolto l'analisi puntuale delle motivazioni e degli elementi probatori delle sentenze di cognizione necessari a stabilire la data di cessazione della condotta permanente. La Suprema Corte ha quindi richiamato il principio secondo cui, nei reati permanenti contestati in forma aperta, l'applicazione della disciplina di cui all'art. 657 richiede che il giudice dell'esecuzione accerti concretamente la durata effettiva della permanenza mediante esame delle motivazioni e degli elementi di prova; la mera presunzione di persistenza in ragione dello stato detentivo è insufficiente.
Norme richiamate
art. 657 cod. proc. pen.
L'istituto della fungibilità delle pene espiate senza titolo non è applicabile se il reato è permanente e la permanenza è proseguita oltre il periodo di detenzione senza titolo; il giudice dell'esecuzione deve accertare concretamente la data di cessazione della permanenza, anche esaminando le motivazioni del giudice della cognizione.
Massime di principio
- Nei reati permanenti (es. associazione mafiosa) contestati in forma aperta il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a una presunzione: deve accertare, con esame delle motivazioni della sentenza di merito e degli elementi probatori, se la partecipazione è effettivamente perdurata fino alla data che impedisce il computo della detenzione "senza titolo".
- L'arresto o lo stato detentivo non determinano automaticamente la cessazione della partecipazione a un'associazione criminale; la prova del recesso o dell'esclusione, o di fatti oggettivi che dimostrino la cessazione del vincolo, è necessaria per escludere la continuità della permanenza.
- La regola processuale che, in caso di contestazione aperta, la permanenza si considera cessata con la sentenza di primo grado non equivale a presunzione di responsabilità fino a quella data: spetta all'accusa dimostrare la protrazione della condotta oltre le date accertate, e al giudice dell'esecuzione verificarlo concretamente.
- Se il giudice dell'esecuzione non motiva adeguatamente la valutazione degli elementi emersi in sede cognitiva o non indica i riferimenti probatori che giustificano la non computabilità del periodo di detenzione, il provvedimento può essere annullato e rinviato per nuovo esame.
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