Sentenza n. 2826/2026 - Palermo, Sezione 5
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell’impiego presso il Gruppo di Intervento Operativo e ordine di rientro immediato alla Casa di reclusione Palermo-Ucciardone
Esito
Favorevole al ricorrente (agente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, assegnato dal marzo 2025 al Gruppo di Intervento Regionale di Catania dopo aver superato la selezione per il G.I.O., contestava la revoca notificata il 14 ottobre 2025. La misura era stata adottata in seguito alla pubblicazione su una pagina Facebook, gestita da terzi, di fotografie scattate durante un’attività addestrativa, che ritraevano operatori riconoscibili con abbigliamento non perfettamente uniforme e avevano suscitato commenti critici e denigratori. Con il primo motivo deduceva violazione dell’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 e degli artt. 1 e 3 della l. 241/1990, nonché difetto d’istruttoria e di motivazione, travisamento, arbitrarietà e sproporzione: sosteneva che non vi fossero fatti gravi e attuali incompatibili con l’incarico, che non avesse scattato né pubblicato le immagini e che la vicenda, inizialmente trattata con un richiamo informale, non fosse stata autonomamente valutata in rapporto alla sua idoneità a permanere nel reparto. Con il secondo motivo deduceva violazione degli artt. 10 e seguenti del d.lgs. 449/1992, dell’art. 6 del D.M. e dell’art. 7 della l. 241/1990, lamentando l’omessa comunicazione di avvio e l’impossibilità di partecipare al procedimento; sosteneva inoltre che il potere organizzativo fosse stato usato per eludere le garanzie disciplinari e denunciava la contraddittorietà della sequenza di richiamo, revoca e successivo avvio del procedimento disciplinare. Il Ministero eccepiva l’incompetenza territoriale, poi risolta individuando il TAR Palermo quale giudice competente, e nel merito qualificava la revoca come misura organizzativa e precauzionale, motivata dalla riconoscibilità degli operatori, dall’abbigliamento e dai riflessi negativi sull’immagine del reparto.
La decisione
Il TAR ha respinto il secondo motivo: la revoca dal reparto specializzato e il rientro alla sede di provenienza hanno natura organizzativa e precauzionale, non disciplinare; la finalità preventiva e l’esigenza di tutelare tempestivamente l’affidabilità del reparto costituiscono ragioni di celerità che consentono di omettere la comunicazione di avvio ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990. Ciò non esonera l’Amministrazione dall’indicare adeguatamente i fatti e le ragioni della loro incompatibilità con l’incarico. Ha invece accolto il primo motivo. L’art. 6 del D.M. 14 maggio 2024 richiede fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere insostenibile anche provvisoriamente la permanenza nel G.I.O.; il giudizio deve essere sorretto da istruttoria adeguata e motivazione concreta sul nesso tra i fatti e la possibilità di proseguire l’incarico. Nel caso concreto, le fotografie non erano state scattate o pubblicate dal ricorrente né dagli operatori ritratti; il personale non sapeva di essere fotografato e la pubblicazione era rimasta online circa due ore; i commenti provenivano da terzi; l’abbigliamento, pur non perfettamente uniforme, era coerente con l’attività addestrativa e non risultavano specifiche violazioni regolamentari né contestazioni tempestive. L’Amministrazione non aveva spiegato perché tali circostanze impedissero la prosecuzione dell’incarico, né giustificato il mutamento rispetto al precedente richiamo informale. La motivazione era quindi generica e i presupposti di gravità e attualità non risultavano integrati. Il TAR ha annullato il provvedimento e condannato il Ministero alle spese, liquidate in euro 2.500,00 oltre oneri e accessori e rimborso del contributo unificato, se dovuto e versato.
Norme richiamate
art. 6 D.M. 14 maggio 2024
Proprio in ragione della sua funzione e dei suoi effetti immediati, tale potere presuppone l’esistenza di fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere non più sostenibile, neppure in via provvisoria, la permanenza del dipendente nell’incarico speciale.
La revoca immediata dell’impiego nel G.I.O. richiede fatti gravi e attuali che rendano insostenibile anche provvisoriamente la permanenza nell’incarico; la valutazione deve collegare concretamente i fatti accertati all’incompatibilità.
art. 7 l. 241/1990
La particolare natura della misura, la sua finalità preventiva e l’esigenza di salvaguardare senza ritardo l’affidabilità del reparto integrano quelle ragioni di celerità che, ai sensi dello stesso art. 7 della legge n. 241 del 1990, consentono di prescindere dalla preventiva comunicazione di avvio.
La comunicazione di avvio può essere omessa quando la natura preventiva della misura e l’esigenza di tutelare senza ritardo l’affidabilità di un reparto operativo specializzato giustificano ragioni di celerità.
Massime di principio
- La revoca dell’impiego presso un reparto operativo specializzato, con rientro alla sede di provenienza, è misura organizzativa e precauzionale e non disciplinare quando è diretta a verificare che il personale conservi i requisiti professionali e comportamentali richiesti.
- La comunicazione di avvio può essere omessa per una misura organizzativa preventiva diretta a salvaguardare senza ritardo l’affidabilità di un reparto specializzato, quando ricorrono ragioni di celerità ai sensi dell’art. 7 della l. 241/1990; resta fermo l’obbligo di motivare adeguatamente i presupposti della misura.
- Il potere di disporre l’immediato rientro del personale da un reparto operativo specializzato richiede fatti di particolare gravità e attualità, tali da rendere insostenibile anche provvisoriamente la permanenza nell’incarico. La motivazione deve illustrare in modo concreto e specifico il nesso tra i fatti accertati e l’impossibilità di proseguire l’impiego, distinguendo tale giudizio dalla valutazione della rilevanza disciplinare.
- La diffusione da parte di terzi di immagini di un operatore, accompagnata da commenti di terzi e non riconducibile alla sua condotta, non dimostra di per sé l’incompatibilità con un incarico operativo specializzato: l’Amministrazione deve valutare le circostanze concrete, la gravità e l’attualità dei fatti, l’eventuale violazione di regole specifiche e la loro effettiva incidenza sulla prosecuzione dell’incarico.
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