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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22367/2023 del 23/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'Appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di tentata estorsione. Le censure sostenevano che la Corte d'Appello avrebbe riformulato la ricostruzione dei fatti rispetto al primo grado senza specificare in che modo la richiesta della documentazione della vettura fosse idonea a consentire al ricorrente di acquisirne la proprietà (come peraltro contestato trattandosi di persona non proprietaria), contestando pertanto l'idoneità dell'atto a procurare un profitto illecito e prospettando l'ipotesi di reato impossibile o, in subordine, un travisamento del fatto e delle prove e contraddittorietà motivazionale.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo le censure manifestamente infondate e meramente riespositive di questioni di merito già esaminate e adeguatamente motivate dalla corte di merito. I giudici di merito avevano valutato come provata una condotta aggressiva e violenta finalizzata ad ottenere la consegna della documentazione del veicolo, idonea a determinare un profitto ingiusto (esponendo la persona offesa a richieste risarcitorie del proprietario dopo che il ricorrente si era impossessato del mezzo senza pagarlo). Conseguentemente la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell'art. 606, comma terzo, c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; sentenza a motivazione semplificata.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen. (lett. b) e lett. e))

    art. 606 lett. b) e lett. e) cod.proc.pen.; art. 606 comma terzo cod.proc.pen.

    Le censure ex art. 606 sono state ritenute infondate: la Cassazione può esaminare i motivi solo se non si traduca in sindacato sul merito e se siano indicate specifiche violazioni di diritto o lacune motivazionali. Nel caso è stata applicata la limitazione procedurale perché i profili proposti erano rinnovata valutazione del fatto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicazione delle conseguenze processuali per la declaratoria di inammissibilità con condanna alle spese e determinazione della somma da versare alla Cassa delle ammende.

  • Giurisprudenza: Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997 (Rv. 208938 - 01)

    Sez. 1, n. 9958 del 27/10/1997, Rv. 208938 - 01

    Richiamato il principio secondo cui, nei delitti contro la libertà individuale, se la coartazione è diretta a procurare un profitto ingiusto anche non patrimoniale ma che si traduca in una diminutio patrimonii della vittima, ricorre il reato di estorsione e non la violenza privata. La Corte di merito ha ritenuto applicabile tale principio al caso concreto.

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina il merito dei fatti: un ricorso che si limiti a proporre una diversa valutazione delle prove è inammissibile se la motivazione di merito è logica e fondata su elementi probatori.
  • Per integrare il reato di tentata estorsione è sufficiente la condotta di coartazione volta a conseguire un profitto ingiusto che determini o possa determinare una diminuzione patrimoniale della vittima; non è necessario che il profitto sia immediatamente trasferito, basta l'idoneità degli atti posti in essere a procurarlo.
  • Se l'appello riformula la ricostruzione dei fatti rispetto al primo grado, il giudice d'appello deve motivare in modo chiaro l'idoneità degli atti contestati a produrre il risultato illecito; in Cassazione però va dimostrata una concreta carenza logico-motivazionale o violazione di legge e non una semplice divergenza valutativa.
  • Quando si contesta la configurabilità del profitto illecito (ad es. richiesta di documenti anziché di denaro), è necessario dimostrare che la consegna di quei documenti non avrebbe potuto determinare un danno patrimoniale o non fosse idonea a esporre la vittima a pretese terze; altrimenti la condotta può integrare estorsione.
  • Nelle impugnazioni penali è strategico focalizzarsi su profili di diritto e su eventuali palesi vizi motivazionali o probatori (contraddizioni, mancanza di prova essenziale), perché le contestazioni meramente alternative o di movente raramente ottengono accoglimento in cassazione.

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