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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03580/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte di appello, pronunciando ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in sede di rinvio, aveva rideterminato la pena inflitta all'imputato in anni tre e mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa per il reato di rapina pluriaggravata in concorso. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo inosservanza di norme processuali e vizio di motivazione, perché la motivazione sulla rideterminazione del trattamento sanzionatorio sarebbe stata carente, insufficiente e manifestamente illogica. La censura riguardava dunque soltanto il quantum della pena e la tenuta argomentativa della decisione di appello resa a seguito di concordato sulla pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo generico e apodittico, perché non sorretto da specifiche argomentazioni in fatto o in diritto sul preteso deficit motivazionale. Inoltre ha valorizzato il principio secondo cui, quando il giudizio di appello definito ex art. 599-bis c.p.p. sia il risultato di un accordo sul trattamento sanzionatorio, sono precluse in cassazione le questioni attinenti ai motivi rinunciati e al trattamento di pena concordato. Di conseguenza il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    Disciplina il concordato in appello; la sentenza resa a seguito di accordo sulla pena non introduce, di per sé, una disciplina speciale dell'impugnazione, ma opera nel perimetro dei motivi non rinunciati.

  • art. 606 c.p.p.

    Delimita i limiti generali del ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, nei casi in cui non operi una preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi.

  • art. 448, comma 2-bis, c.p.p.

    La disciplina restrittiva dell'impugnazione prevista per il patteggiamento non è applicabile in via analogica al concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 610, comma 5-bis, c.p.p.

    Per la sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. consente la declaratoria di inammissibilità con procedimento de plano, per ragioni di economia processuale.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 129 c.p.p.

    Non sussiste, nel caso di concordato sulla pena, un obbligo del giudice di motivare sul mancato proscioglimento per le cause previste da questa norma, nei limiti dei motivi rinunciati.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Il concordato in appello comporta la rinuncia ai motivi non coltivati e, per quelli rinunciati, la formazione del giudicato sostanziale che ne impedisce la riproposizione in cassazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello definito con concordato sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., l'impugnazione per cassazione resta proponibile nei soli limiti dei motivi non rinunciati; sulle questioni oggetto di rinuncia si forma un giudicato sostanziale preclusivo.
  • La disciplina limitativa dell'impugnazione prevista per il patteggiamento non si estende analogicamente al concordato in appello, perché quest'ultimo si inserisce nel giudizio ordinario di secondo grado e non costituisce rito speciale autonomo.
  • Quando il trattamento sanzionatorio è frutto di accordo tra le parti, è inammissibile dedurre in cassazione censure generiche o apodittiche sulla motivazione della pena, se non sorrette da specifiche argomentazioni in fatto o in diritto.
  • Nel provvedimento che recepisce il concordato in appello, il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o su nullità e inutilizzabilità già coperte dalla rinuncia ai motivi.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, in mancanza di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della provaNullità processuale

Testo integrale

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