Sentenza del 10/05/2019 n. 12447 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
P. s.p.a. ha impugnato un avviso di pagamento di Euro 161.132,47, oltre interessi e indennità di mora, relativo alla maggiore imposta erariale sui consumi di energia elettrica del 2004. La società sosteneva di poter considerare unitariamente i consumi dell'intero polo petrolchimico e applicare l'esenzione prevista per i consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh in regime di autoproduzione. L'Agenzia riteneva invece necessario calcolare separatamente i consumi di ciascuna impresa utilizzatrice, poiché le società erano autonome e collegate a P. s.p.a. da meri rapporti commerciali, senza vincoli associativi, consortili o di interdipendenza produttiva.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che l'esenzione dall'imposta sull'energia elettrica non può essere applicata cumulativamente ai consumi di più imprese solo perché insediate nello stesso comprensorio industriale. I consumi devono essere disaggregati e verificati per ciascuna azienda. Il provvedimento amministrativo che aveva riconosciuto a P. la qualifica di autoproduttore non era sufficiente a giustificare il trattamento fiscale richiesto. P. s.p.a. è stata condannata a rimborsare le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, nonché al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 2, lett. o-bis) (Testo unico delle accise)
Esenzione dall'imposta erariale sull'energia elettrica per consumi mensili superiori a 1.200.000 kWh in regime di autoproduzione.
L'esenzione deve essere verificata con riferimento ai consumi della singola impresa utilizzatrice e non può essere ottenuta cumulando i consumi di più società autonome operanti nello stesso sito industriale.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 52, comma 1
Obbligato al pagamento dell'imposta è l'esercente l'officina di produzione di energia elettrica o il soggetto ad esso assimilato.
La norma individua il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta, senza consentire di unificare fiscalmente i consumi di imprese distinte.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 53
Chiunque intenda esercitare una officina di produzione di energia elettrica deve farne denuncia all'ufficio tecnico di finanza.
La disciplina fiscale si fonda sull'individuazione dell'officina e dei relativi esercenti, non sulla mera collocazione fisica delle imprese in un unico comprensorio.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 54
L'officina di produzione è costituita dal complesso degli apparati di produzione, accumulazione, trasformazione e distribuzione dell'energia elettrica esercitati da una medesima ditta.
La nozione di officina è riferita alla struttura e alla gestione riconducibili alla medesima ditta; imprese giuridicamente autonome non diventano un'unica officina per il solo fatto di condividere un sito produttivo.
D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 56
L'imposta è versata dal fabbricante, con diritto di rivalsa sui consumatori; le bollette devono riportare i quantitativi forniti e la liquidazione dell'imposta.
Il sistema di fatturazione e rivalsa impone di individuare i singoli consumatori e i quantitativi di energia loro forniti, rendendo necessaria la verifica separata delle soglie di esenzione.
D.L. 28 novembre 1988, n. 511, art. 6, convertito dalla L. 27 gennaio 1989, n. 20
L'esenzione dalle addizionali locali riguarda l'energia elettrica autoprodotta e impiegata per uso proprio.
L'esenzione per uso proprio non si estende automaticamente all'energia ceduta a imprese giuridicamente diverse dal produttore, anche se appartenenti allo stesso sito o consorzio.
D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79, art. 2, comma 2
Autoproduttore è la persona fisica o giuridica che produce energia elettrica e la utilizza in misura non inferiore al 70% annuo per uso proprio o per l'uso di società controllate, controllanti o sottoposte al medesimo controllo.
La nozione di autoproduttore presuppone specifici rapporti di controllo, collegamento o appartenenza qualificata; non è sufficiente un mero rapporto commerciale o la comune presenza in un polo industriale.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
Obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
A seguito del rigetto del ricorso per cassazione, il ricorrente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Massime di principio
- Per applicare un'esenzione fiscale basata sul superamento di una soglia di consumo, quando operano più imprese autonome nello stesso sito, i consumi devono normalmente essere calcolati separatamente per ciascun soggetto.
- La comune ubicazione in un polo industriale, la condivisione di infrastrutture o l'esistenza di rapporti commerciali non bastano, da soli, a dimostrare un consumo unitario o un unico ciclo produttivo ai fini fiscali.
- La qualifica amministrativa di autoproduttore non determina automaticamente il diritto all'esenzione: devono essere rispettati anche i presupposti specifici previsti dalla normativa tributaria.
- L'energia ceduta a società giuridicamente distinte non è di regola considerata energia impiegata per uso proprio, salvo che ricorrano i qualificati rapporti di controllo, consortili o di interdipendenza previsti dalla legge.
- È essenziale documentare separatamente punti di presa, quantitativi forniti, soggetti utilizzatori, rapporti societari e caratteristiche del ciclo produttivo; in mancanza, l'amministrazione può recuperare l'imposta calcolata cumulativamente in modo errato.
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