Cassazione Penale, Sentenza n. 3401/2024 del 29/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno dedotto che, dopo l'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, nn. 2 e 5, è divenuto procedibile a querela: la denuncia raccolta dalla polizia, pur rubricata "denuncia-querela", non conteneva una regolare e manifestata istanza di punizione (querela) da parte della persona offesa; pertanto mancava la condizione di procedibilità e la sentenza penale doveva essere annullata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendolo fondato. Ha rilevato che, successivamente al d.lgs. 150/2022, il furto aggravato contestato è procedibile a querela e che l'atto in atti, sebbene denominato "denuncia-querela", non esprimeva in alcun modo la volontà di perseguire gli autori (nessuna istanza di punizione). La Corte ha altresì osservato che la corte territoriale si era limitata alla denominazione formale dell'atto senza accertare la concreta volontà della persona offesa. Per tali ragioni la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza della querela.
Norme richiamate
d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150
Ha modificato il regime di procedibilità del reato di furto aggravato, rendendo procedibili a querela alcune ipotesi di furto (in particolare quelle di cui all'art. 625, nn. 2 e 5 c.p.)
art. 625 cod. pen. (nn. 2 e 5)
Individua le fattispecie aggravate del furto; dopo la modifica normativa è rilevante per la determinazione della condizione di procedibilità a querela
Giurisprudenza sulla manifestazione di volontà di querela (Sez. 3, n. 24365 del 14/03/2023; Sez. 3, n. 10254 del 12/02/2014; Sez. 4, n. 46994 del 15/11/2011)
Principio secondo cui il giudice del merito può valutare l'esistenza della querela sulla base del contenuto della dichiarazione o di fatti che ne dimostrino l'intenzione di perseguire; tale accertamento è ammissibile se conforme alle regole della logica e del diritto
Massime di principio
- Dopo la modifica normativa (d.lgs. 150/2022) verificare sempre se il reato contestato è divenuto procedibile a querela; in tal caso l'azione penale richiede una querela valida per poter proseguire.
- La mera etichetta "denuncia-querela" non è sufficiente: è necessario che dall'atto o da elementi circostanziali emerga chiaramente la volontà della persona offesa di chiedere la punizione degli autori (istante di punizione).
- Il giudice di merito può accertare l'effettiva esistenza della querela valutando il contenuto delle dichiarazioni e le circostanze; tuttavia la Cassazione può sindacare tale accertamento se manca logica o elemento probatorio in grado di sostenerlo.
- Se in fase preliminare si riscontra l'assenza di una querela valida per un reato procedibile a querela, la difesa può chiedere l'archiviazione o, se già celebrato il giudizio, l'annullamento senza rinvio per carenza della condizione di procedibilità.
- Per la persona offesa: quando si intende che l'azione penale sia esercitata, è preferibile formulare espressamente la querela/istanza di punizione per iscritto o dichiararla chiaramente agli atti della polizia giudiziaria, evitando formule ambigue o generiche descrizioni dell'accaduto.
- La presenza di assicurazione o di comunicazioni con l'assicuratore può essere indice (anche se non decisivo) della mancata volontà di perseguire penalmente; va valutata nel contesto ma non sostituisce la querela formale.
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