Sentenza del 02/03/2015 n. 146 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Imposta di consumo sull'energia elettrica - Rimborso dell'accisa indebitamente pagata - Art. 14, comma 2, d. lgs. n. 504/1995 - Applicabilità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società contestava il diniego di rimborso dell'accisa e dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica, sostenendo che l'imposizione fosse incompatibile con l'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. Tale disposizione consente imposte indirette ulteriori sulle merci soggette ad accisa solo quando perseguano finalità specifiche, mentre l'addizionale provinciale era destinata genericamente a finanziare le risorse degli enti locali e il complesso dei loro compiti istituzionali. L'Agenzia sosteneva inoltre che soltanto il soggetto passivo che fatturava l'energia al consumatore finale potesse chiedere il rimborso.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello principale della società e respinto quello incidentale dell'Agenzia. Ha riconosciuto che il consumatore finale è legittimato a chiedere direttamente il rimborso dell'accisa indebitamente pagata, ai sensi dell'art. 14, comma 2, del Testo Unico delle Accise, trattandosi di una domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo. Ha inoltre ritenuto l'addizionale provinciale incompatibile con la direttiva 2008/118/CE, poiché priva di una finalità specifica e sostanzialmente destinata a esigenze generali di bilancio. Il diniego di rimborso è stato quindi annullato e l'Agenzia è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese processuali.
Norme richiamate
Art. 14, comma 2, d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
Il rimborso dell'accisa spetta quando essa sia stata indebitamente pagata.
La norma tutela la ripetizione dell'indebito oggettivo e non limita la legittimazione al solo soggetto formalmente passivo dell'imposta. Può chiedere il rimborso chiunque abbia legittimamente sostenuto il pagamento indebito, compreso il consumatore finale.
Art. 53, d.lgs. n. 504/1995 (Testo Unico delle Accise)
L'Agenzia lo aveva invocato per sostenere che il rimborso spettasse esclusivamente al soggetto che fattura l'energia. La Commissione ha escluso che tale disposizione possa restringere la più ampia tutela prevista dall'art. 14, comma 2.
Art. 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
Gli Stati membri possono applicare ai prodotti sottoposti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche.
Le imposte indirette aggiuntive sono ammesse soltanto se perseguono una finalità specifica, distinta dal mero finanziamento generale del bilancio pubblico. Un'imposta destinata genericamente ai compiti istituzionali degli enti locali non soddisfa tale requisito.
Art. 6, d.l. n. 511/1988, come modificato dall'art. 5 del d.lgs. n. 26/2007
La disciplina dell'addizionale provinciale sull'energia elettrica è stata ritenuta incompatibile con il diritto dell'Unione perché l'entrata era destinata genericamente a garantire risorse agli enti territoriali, senza uno scopo specifico.
D.L. n. 16/2012
La successiva soppressione dell'addizionale provinciale è stata considerata un elemento confermativo, sebbene non decisivo da solo, dell'illegittimità dell'imposizione contestata.
Cass. n. 23518/2008, Cass. SS.UU. n. 6589/2009 e Cass. n. 9281/2013
La giurisprudenza richiamata afferma che il rimborso dell'accisa indebitamente pagata può essere richiesto anche dal consumatore finale che abbia effettivamente sopportato il relativo onere.
Massime di principio
- In materia di accise indebitamente pagate, la legittimazione al rimborso non dipende necessariamente dalla qualifica formale di soggetto passivo: anche il consumatore finale può agire se dimostra di aver sostenuto l'onere.
- Un'imposta indiretta aggiuntiva su prodotti soggetti ad accisa è compatibile con il diritto dell'Unione solo se collegata a una finalità specifica e concretamente individuabile; il semplice finanziamento generale degli enti pubblici non è sufficiente.
- Quando una norma nazionale risulta incompatibile con una direttiva europea chiara, il giudice nazionale può disapplicarla e riconoscere il diritto del contribuente, senza necessità di attendere una nuova norma interna.
- Per ottenere il rimborso è comunque necessario provare il pagamento dell'imposta, il periodo interessato, l'importo richiesto e l'effettiva sopportazione economica dell'onere, oltre al rispetto dei termini e delle procedure applicabili.
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