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Ordinanza

Ordinanza n. 1689/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del provvedimento di ammonimento nr. -OMISSIS- emesso dal Questore di Roma a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 3 della Legge n. 119 del 15 ottobre 2013, in data 27 novembre 2025 e notificato in data 29 novembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica del ricorrente.

Giustizia amministrativa202602501

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento di ammonimento del Questore di Roma adottato ai sensi dell’art. 3 della legge n. 119/2013

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, il provvedimento di ammonimento emesso dal Questore di Roma il 27 novembre 2025 e notificato il 29 novembre 2025, oltre agli atti presupposti, connessi e consequenziali. Dal testo dell’ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di ricorso né le circostanze concrete poste a fondamento dell’ammonimento. È presente una persona fisica controinteressata, costituita in giudizio.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza, ma non ha definito la domanda cautelare nel merito. Considerata la necessità di un approfondimento incompatibile con la sede cautelare e tipico della fase di merito, ha applicato l’art. 55, comma 10, c.p.a. e fissato per la trattazione del ricorso l’udienza pubblica del 29 settembre 2026. Le spese sono state riservate all’esito. L’ordinanza dispone inoltre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente e della controinteressata.

Norme richiamate

  • art. 3 legge n. 119/2013

    Costituisce la base normativa indicata nel provvedimento impugnato, qualificato come ammonimento del Questore.

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    fissa per la trattazione nel merito del ricorso l’udienza pubblica

    Consente al giudice cautelare, quando la questione necessita di approfondimento nella sede di merito, di fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione della causa.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale presupposto per l’oscuramento dei dati identificativi della parte interessata.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità delle parti mediante oscuramento dei dati personali.

Massime di principio

  • Quando, in sede cautelare, le circostanze dedotte rendono necessaria una valutazione approfondita incompatibile con la cognizione sommaria, il giudice può fissare direttamente l’udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire immediatamente la domanda cautelare.
  • La fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. ha natura interlocutoria e non comporta, di per sé, una decisione favorevole o sfavorevole sulla legittimità dell’atto impugnato né sull’istanza cautelare.

Come è indicizzato

MateriePericolosità sociale e valutazioni di sicurezzaTutela cautelare
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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