Cassazione Penale, Sentenza n. 7020/2023 del 20/02/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per presunta illogicità della motivazione: mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) e della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.), nonostante il valore apparentemente modesto del cellulare (circa €50) e la presunta datatezza e non specificità dei precedenti. Inoltre censura per eccessività della pena (8 mesi di reclusione e €200 di multa).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale: l'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. è stata esclusa perché non risultano elementi processuali che comprovino l'effettivo valore 'irrisorio' del bene né si è valutato il danno collegato alla perdita di dati; le attenuanti generiche sono state negate tenuto conto dei precedenti penali significativi del ricorrente; la pena è stata giudicata congrua con riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 624 cod. pen.
Norma che disciplina il reato di furto, contestato al ricorrente per essersi impossessato del telefono cellulare.
art. 62 n. 4 cod. pen.
La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità richiede che il pregiudizio sia lievissimo e non riguarda soltanto il valore materiale della cosa ma anche gli effetti pregiudizievoli per la vittima (es. perdita di dati); l'onere probatorio sul valore e sugli effetti ricade su chi la invoca.
art. 62-bis cod. pen.
Disposizione sulle circostanze attenuanti generiche: il giudice, nell'escluderle, non è tenuto ad una motivazione analitica esaustiva, mentre chi le invoca deve far emergere elementi positivi che giustifichino la mitigazione; la Corte territoriale ha valutato i precedenti penali nell'escluderne il riconoscimento.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (gravità del fatto, personalità del reo, antecedenti, etc.): la Corte d'appello ha applicato tali criteri per ritenere congrua la pena inflitta.
Corte Cost. sent. n. 186/2000
Richiamata rispetto al rigetto di una richiesta di esonero dal pagamento alla Cassa delle ammende: la Corte ha comunque disposto l'obbligo di versamento di €3.000 a carico del ricorrente.
Massime di principio
- Per ottenere l'attenuante del danno di speciale tenuità (art. 62 n. 4 c.p.) è necessario provare non solo il basso valore economico della cosa sottratta ma anche l'assenza di conseguenze significative per la vittima (es. perdita di dati). Il valore dichiarato dal reo senza prova giudiziale è insufficiente.
- Le attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.) non devono essere ritenute d'ufficio favorevoli: il giudice che le nega non è obbligato a una motivazione analitica estesa, mentre chi le invoca deve dimostrare elementi positivi che giustifichino la loro concessione.
- Precedenti penali anche se non recenti possono legittimamente influire sulla valutazione negativa delle attenuanti e sulla determinazione della pena.
- La Corte di legittimità non reinvita a riconsiderare fatti e valutazioni di merito se la motivazione del giudice di merito è logica e coerente: le censure di merito devono dimostrare vizi logici o inosservanza di principi di diritto per essere accolte.
- In tema di determinazione della pena, il riferimento ai criteri dell'art. 133 c.p. è essenziale e la motivazione, anche se concisa, è sufficiente se mostra che tali parametri sono stati considerati.
- Le impugnative per 'illogicità della motivazione' richiedono contestazioni specifiche e argomentate: censure generiche sull'eccessività della pena o sulla mancata applicazione di attenuanti, prive di elementi probatori nuovi, sono spesso dichiarate inammissibili.
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