Sentenza n. 9947/2026 - Roma, Sezione 1T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Silenzio asseritamente serbato dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione sull’istanza del 24 settembre 2025 diretta alla fissazione dell’appuntamento per la sottoscrizione del contratto di soggiorno e al rilascio dell’autorizzazione necessaria per il permesso di soggiorno
Esito
Favorevole al resistente (prefettura e ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia della Prefettura sull’istanza trasmessa via PEC il 24 settembre 2025, nonché la condanna dell’Amministrazione a provvedere entro trenta giorni, con richiesta di nomina di un commissario ad acta e di contestuale rilascio del permesso di soggiorno. La vicenda traeva origine dal nulla osta rilasciato il 20 maggio 2024 dalla Prefettura di Roma - Sportello Unico per l’Immigrazione in favore del lavoratore straniero per ingresso in Italia per lavoro subordinato. L’Amministrazione ha riferito di essere ancora in attesa di documentazione integrativa necessaria alla definizione dell’istanza e di avere emesso un preavviso. Il ricorrente non ha depositato ulteriori atti e ha insistito nel giudizio avverso il silenzio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso palesemente inammissibile, rilevando che l’Amministrazione aveva già rilasciato il nulla osta il 20 maggio 2024 e aveva richiesto la documentazione mancante, sicché non sussisteva l’inadempimento dedotto dal ricorrente. Il Collegio ha dato atto delle risultanze istruttorie dalle quali emergeva l’assenza di inerzia dell’Ufficio procedente. Sono state compensate le spese di lite per la peculiarità della vicenda e per ragioni equitative. È stata inoltre revocata l’ammissione provvisoria del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta con decreto del 28 maggio 2026, in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso, ai sensi degli artt. 122 e 136 d.P.R. 115/2002. Non è stata disposta la nomina del commissario ad acta né il rilascio giudiziale del permesso di soggiorno.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. b, c.p.a.
Richiamato quale base processuale della pronuncia di definizione del giudizio con dichiarazione di inammissibilità.
art. 117, comma 3, c.p.a.
Invocato dal ricorrente per la richiesta di nomina di un commissario ad acta; la richiesta non è stata accolta in quanto il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
art. 122 d.P.R. 115/2002
Richiamato, unitamente all’art. 136, per la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
art. 136 d.P.R. 115/2002
Richiamato, unitamente all’art. 122, per la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato in ragione della manifesta inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’effettiva inerzia dell’amministrazione rispetto a un’istanza ancora da definire; se dagli atti risulta che l’amministrazione ha già adottato un atto rilevante e ha richiesto documentazione integrativa necessaria alla prosecuzione del procedimento, non sussiste l’inadempimento dedotto.
- Il ricorso avverso il silenzio è inammissibile quando, al momento della sua proposizione, non è configurabile l’inerzia dell’amministrazione in relazione all’istanza considerata, anche se il ricorrente insiste successivamente nella domanda senza contestare efficacemente le risultanze amministrative.
- La nomina del commissario ad acta ai sensi dell’art. 117, comma 3, c.p.a. presuppone l’accertamento dell’obbligo dell’amministrazione di provvedere e non può essere disposta quando l’azione avverso il silenzio è inammissibile.
- La manifesta inammissibilità del ricorso può giustificare la revoca dell’ammissione provvisoria al patrocinio a spese dello Stato secondo la disciplina del d.P.R. 115/2002.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1230/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1231/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 81/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1221/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1222/2026 - Torino, Sezione 1
- Sentenza · 29 mag 2026Sentenza n. 1223/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →