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Sentenza

Sentenza n. 806/2026 - Palermo, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600066

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 1506/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Agrigento – sezione lavoro, n. 1506/2024, con la quale il Ministero era stato condannato ad accreditare sulla carta elettronica del docente l’importo di 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.500 euro, oltre agli interessi legali dal sorgere del credito al soddisfo. Il ricorrente ha lamentato l’inottemperanza dell’amministrazione e ha chiesto l’ordine di esecuzione del giudicato, nonché la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di ulteriore inerzia. Il Ministero si è costituito con memoria di mera forma e non ha contestato la mancata esecuzione. Il giudice ha accertato che la sentenza era stata ritualmente notificata, era passata in giudicato ed era decorso il termine di legge per provvedere.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza. Ha dichiarato l’obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di conformarsi al giudicato, provvedendo al pagamento delle somme dovute secondo le modalità stabilite nella sentenza presupposta, entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione di parte, se anteriore. Ha nominato sin d’ora, per l’ipotesi di inutile decorso del termine, quale commissario ad acta il responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario competente del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla richiesta del ricorrente, senza compenso, e dovrà trasmettere al TAR una relazione dettagliata sugli adempimenti compiuti. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 600 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l’esecuzione del giudicato e l’adozione delle misure necessarie a rendere effettivo il comando giudiziale.

  • art. 14 d.l. n. 669/1996, conv. in l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie dell’amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proponibilità e l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.

  • d.m. n. 55/2014

    I minimi tariffari relativi alle procedure esecutive mobiliari sono stati utilizzati analogicamente come parametro per la liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, tenuto conto della bassa complessità della controversia.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata all’amministrazione, impone il pagamento di somme e decorre il termine di legge per l’adempimento, l’inerzia dell’amministrazione legittima l’accoglimento dell’azione di ottemperanza.
  • Nel giudizio di ottemperanza il giudice può fissare un termine per l’adempimento del comando giudiziale e nominare sin dallo stesso provvedimento un commissario ad acta, subordinandone l’intervento all’inutile decorso del termine assegnato e alla richiesta della parte interessata.
  • Il commissario ad acta può essere individuato in un dirigente o funzionario dell’amministrazione debitrice, purché dotato delle necessarie competenze, con facoltà di delega nei limiti stabiliti dal giudice; quando è un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice, il commissario non ha diritto a un compenso ulteriore.
  • L’amministrazione che non contesti la mancata esecuzione di un giudicato e non dimostri l’avvenuto adempimento è soccombente nel giudizio di ottemperanza e può essere condannata alle spese.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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