Sentenza n. 2108/2026 - Napoli, Sezione 6
per l'annullamento - del decreto di diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per il ricorrente, emesso dal Questore di Napoli il 18/07/2025 e notificato presso l'Ufficio immigrazione della Questura di Napoli il 04/08/2025.; - di ogni altro atto preordinato, connesso, e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno da motivi di affidamento a lavoro subordinato
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia come minore non accompagnato e titolare di un permesso di soggiorno per affidamento rilasciato in seguito al prosieguo amministrativo delle misure di protezione fino al compimento del ventunesimo anno, aveva chiesto alla Questura di Napoli la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato. Aveva documentato lo svolgimento di attività lavorativa, la disponibilità di reddito sufficiente e di adeguato alloggio. La Questura aveva emesso preavviso di rigetto e poi il diniego, ritenendo ostativa la mancanza del parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro. Il ricorrente ha dedotto difetto di motivazione e di istruttoria, violazione delle garanzie partecipative e della disciplina di settore, sostenendo che il parere non fosse necessario per i minori stranieri non accompagnati nei cui confronti il tribunale per i minorenni avesse disposto il prosieguo amministrativo delle misure di protezione oltre la maggiore età. In ogni caso, ha sostenuto che l'acquisizione del parere costituisse un adempimento dell'amministrazione procedente e non del richiedente, e che la Questura avrebbe dovuto valutare autonomamente il positivo inserimento sociale e lavorativo, documentato anche dal contratto di lavoro e dalle buste paga.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego. Ha rilevato che le linee guida del Ministero del Lavoro escludono la necessità del parere ministeriale per i minori non accompagnati nei cui confronti il tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e assistenza oltre il compimento dei diciotto anni, come nel caso esaminato. Ha inoltre affermato che, anche quando il parere sia richiesto, esso è un atto endoprocedimentale che deve essere acquisito d'ufficio dall'amministrazione procedente e non costituisce un onere del richiedente; il parere non è vincolante, spettando comunque all'amministrazione una valutazione autonoma secondo ragionevolezza e non sproporzione. Il diniego era quindi viziato da difetto di motivazione e di istruttoria, poiché si fondava sulla sola mancanza del parere senza esaminare gli ulteriori elementi relativi all'inserimento sociale e lavorativo, tra cui il contratto di lavoro e le buste paga. L'Amministrazione è stata condannata alle spese di lite, liquidate in euro 1.500,00 oltre accessori, con restituzione del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per disporre l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, unitamente all'art. 52 d.lgs. 196/2003, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Per i minori stranieri non accompagnati nei cui confronti il tribunale per i minorenni abbia disposto il prosieguo amministrativo delle misure di protezione e assistenza oltre il compimento dei diciotto anni, non deve essere richiesto il parere della competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro ai fini della conversione del titolo di soggiorno, secondo le linee guida ministeriali richiamate dal giudice.
- Quando il parere della competente Direzione Generale del Ministero del Lavoro sia previsto nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno, esso costituisce un atto endoprocedimentale e la sua acquisizione grava sull'amministrazione procedente, non sul richiedente.
- Il parere ministeriale eventualmente acquisito nel procedimento di conversione del permesso di soggiorno non è vincolante: l'amministrazione procedente deve formulare una valutazione autonoma, applicando criteri di ragionevolezza e non sproporzione.
- È viziato per difetto di motivazione e di istruttoria il diniego di conversione del permesso di soggiorno fondato sulla sola mancanza del parere ministeriale, quando l'amministrazione ometta di valutare gli elementi documentati relativi all'inserimento sociale e lavorativo dell'interessato.
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