Cassazione Civile, Ordinanza n. 15741/2024 del 05/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
Il lavoratore, addetto a mansioni tecniche esterne e aderente a un assetto organizzativo che prevedeva il ricovero dell'automezzo aziendale presso il proprio domicilio, ha chiesto il riconoscimento come tempo di lavoro del tempo impiegato per raggiungere il primo cliente e per rientrare, a fine turno, dopo l'ultimo intervento. Sosteneva che tale tempo fosse stato in passato retribuito e che, dopo un accordo sindacale aziendale del 27/03/2013, fosse stata introdotta una franchigia giornaliera non retribuita di 30 minuti all'inizio e 30 minuti alla fine del turno. In giudizio domandava il pagamento delle differenze retributive dall'01/07/2013, in via principale come lavoro ordinario e solo in subordine come straordinario. Il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di allegazione e prova rigorosa del tempo concretamente impiegato; la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo generici i capitoli di prova e applicando il criterio probatorio proprio del lavoro straordinario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto, tra l'altro, omessa pronuncia e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avesse trascurato la domanda principale di differenze retributive per orario ordinario e avesse qualificato erroneamente la pretesa come limitata allo straordinario; ha inoltre censurato, quale motivo assorbito, la validità dell'accordo sindacale istitutivo della franchigia.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il secondo e il terzo motivo di ricorso, dichiarando assorbito il primo. Ha rilevato che la Corte d'appello, pur non omettendo del tutto la pronuncia sulla domanda, ha motivato in modo illogico e incompleto, avendo valutato la prova testimoniale solo alla luce del regime del lavoro straordinario, senza considerare che la domanda era proposta principalmente come rivendicazione di differenze retributive per tempo di lavoro ordinario. La qualificazione giuridica del tempo di lavoro spetta al giudice, ma la parte deve allegare il fatto costitutivo; una volta accertato che un certo intervallo è tempo di lavoro, la prova dell'avvenuto pagamento grava sul datore di lavoro come debitore ex art. 1218 c.c. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Lecce in diversa composizione, perché proceda a un nuovo esame della validità o invalidità dell'accordo aziendale e, soprattutto, all'accertamento del tempo di lavoro effettivamente dedotto in lite, con eventuale liquidazione delle differenze retributive spettanti.
Norme richiamate
art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.
invocato per denunciare omessa pronuncia e nullità della sentenza per vizi processuali
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude l'omissione di pronuncia, ma riconosce un vizio motivazionale e di impostazione della decisione
art. 132 c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello, ritenuta incompleta e non intelligibile nel percorso logico-giuridico
art. 360, co. 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
utilizzato per dedurre violazione di legge e nullità della sentenza
art. 1218 c.c.
richiamato per affermare che, una volta provato il tempo di lavoro, l'adempimento della controprestazione retributiva deve essere provato dal datore di lavoro
art. 1, co. 2, lett. a), d.lgs. n. 66/2003
invocato dal ricorrente per contestare la disciplina dell'orario di lavoro applicata all'accordo aziendale
art. 2 della direttiva 92/104/CE del 23/11/1993
invocato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla nozione di tempo di lavoro e sulla illegittimità della franchigia
art. 115 c.p.c.
richiamato nel motivo relativo alla pretesa illegittimità/nullità dell'accordo sindacale e alla valutazione delle prove
Massime di principio
- Quando una domanda retributiva riguarda il tempo di lavoro, la sua qualificazione giuridica come orario ordinario o straordinario spetta al giudice e non vincola la parte nelle mere allegazioni fattuali.
- La prova del fatto costitutivo deve essere valutata in coerenza con la domanda effettivamente proposta: se la pretesa riguarda differenze per tempo di lavoro ordinario, non è corretto applicare automaticamente il più rigoroso regime probatorio del lavoro straordinario.
- Accertato che un determinato intervallo costituisce tempo di lavoro, incombe sul datore di lavoro, quale debitore della prestazione retributiva, dimostrare l'avvenuto integrale pagamento di quanto dovuto.
- È viziata la decisione che esamini le prove solo sotto una qualificazione giuridica erroneamente ristretta della domanda, omettendo di considerare la diversa base fattuale e il diverso regime probatorio allegati in via principale.
- In presenza di una questione pregiudiziale sulla validità di un accordo aziendale che incide sul computo dell'orario, il giudice di rinvio deve esaminarla prima di procedere alla liquidazione delle differenze retributive.
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