Cassazione Civile, Ordinanza n. 20063/2025 del 18/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa)
La controversia
La società ricorrente aveva agito nei confronti di più società concorrenti chiedendo accertarsi che la commercializzazione di una macchina denominata "Break", esteticamente quasi identica alla propria macchina "cambiafiltri", integrasse contraffazione di un marchio tridimensionale di fatto e concorrenza sleale per imitazione servile, concorrenza parassitaria e scorrettezza professionale, con conseguente risarcimento del danno. La Corte d'appello aveva respinto le domande ritenendo non provata l'utilizzazione, da parte delle convenute, delle conoscenze e della tecnica costruttiva messe a punto dalla ricorrente. In cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe trascurato le specifiche caratteristiche tecniche comparate delle due macchine e la pretesa copiatura "di sana pianta"; con il secondo motivo ha denunciato violazione e falsa applicazione dell'art. 2598, n. 3, c.c. per avere escluso la concorrenza sleale di tipo parassitario, oppure nullità della sentenza per omessa pronuncia o motivazione sulla domanda proposta.
La decisione
La Corte di cassazione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso perché ha rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso. Ha osservato che, pur essendo stata allegata la notificazione della sentenza impugnata, non era stata depositata la relata di notifica o la documentazione equivalente richiesta dall'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.; la produzione della sola copia della sentenza senza relata non era sufficiente e la successiva integrazione non era consentita. Poiché il ricorso era stato notificato oltre il termine breve decorrente dalla notifica della sentenza, l'improcedibilità non poteva essere evitata neppure facendo riferimento alla sola data di pubblicazione della decisione. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato improcedibile e la ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità in favore delle parti controricorrenti, oltre agli ulteriori oneri di legge.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per omesso esame di un fatto decisivo, ma non esaminato nel merito per improcedibilità
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del motivo di ricorso per violazione di legge, ma non esaminato nel merito per improcedibilità
art. 360, n. 4 c.p.c.
richiamato per dedotta nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c. e dell'art. 111, comma 7, Cost., ma non esaminato nel merito
art. 2598, n. 3 c.c.
richiamato come norma invocata per sostenere la concorrenza sleale parassitaria e l'imitazione servile
art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c.
richiede il deposito della copia della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; la sua omissione comporta improcedibilità del ricorso
art. 372 c.p.c.
non consente di sanare tardivamente l'omessa produzione della relata di notifica della sentenza impugnata
art. 112 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedotta omessa pronuncia
art. 132 c.p.c.
richiamato dalla ricorrente per dedotta carenza di motivazione/nullità della sentenza
art. 111, comma 7, Cost.
richiamato dalla ricorrente quale parametro costituzionale del vizio motivazionale
art. 24 Cost.
richiamato dalla Corte per escludere che la sanzione dell'improcedibilità violi il diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato dalla Corte per escludere profili di illegittimità costituzionale della sanzione processuale
art. 6 CEDU
richiamato dalla Corte per affermare che l'improcedibilità per omesso deposito della relata non contrasta con il giusto processo
art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, se il ricorrente dichiara che la sentenza impugnata gli è stata notificata, assume l'onere di depositare nei termini la copia della sentenza con la relata di notificazione o la documentazione equivalente prevista per la notificazione via PEC.
- L'omesso deposito della relata di notifica della sentenza impugnata determina l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 369, comma 2, n. 2, c.p.c. e tale omissione non può essere sanata con produzione tardiva ex art. 372 c.p.c.
- L'improcedibilità per mancato deposito della relata di notifica è rilevabile d'ufficio e non richiede la previa instaurazione del contraddittorio, trattandosi di requisito processuale la cui verifica è imposta anche nell'interesse pubblico alla corretta formazione del giudicato.
- La non contestazione da parte del controricorrente non sana l'omissione del ricorrente né esclude l'improcedibilità, che dipende dal mancato assolvimento di un onere processuale posto a carico dell'impugnante.
- Quando la sentenza impugnata risulta notificata e il ricorso per cassazione è proposto oltre il termine breve, la sola data di pubblicazione della decisione non consente di evitare l'improcedibilità derivante dall'omesso deposito della relata di notifica.
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