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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36188/2021 del 23/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallimento)

La controversia

La controversia nasce dall'esercizio, da parte di un consorzio per lo sviluppo industriale, della facoltà prevista dall'art. 63 L. n. 448/1998 di riacquistare un complesso aziendale dismesso, composto da terreno, opificio industriale e mensa aziendale, sito in Cittaducale. Il fallimento proprietario ha promosso giudizio per la determinazione del prezzo di riacquisto. Il Tribunale di Rieti aveva declinato la propria competenza ritenendo applicabile, per analogia con la disciplina espropriativa del d.P.R. n. 327/2001, la competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado per l'opposizione alla stima. La Corte d'appello di Roma, investita del regolamento di competenza d'ufficio, ha contestato tale impostazione; il Procuratore Generale ha invece concluso per la competenza della Corte d'appello, valorizzando la natura espropriativa del procedimento e il precedente in tema di acquisizione sanante ex art. 42-bis T.U. espropri. Il ricorso per regolamento verte dunque sul giudice competente a conoscere della domanda di determinazione del prezzo di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza d'ufficio, affermando che la controversia patrimoniale sulla determinazione del prezzo di riacquisto ex art. 63 L. n. 448/1998 non rientra nella competenza funzionale della Corte d'appello prevista per l'opposizione alla stima nel procedimento espropriativo disciplinato dal d.P.R. n. 327/2001 e dal d.lgs. n. 150/2011. Ha quindi escluso l'applicabilità analogica della disciplina speciale espropriativa, osservando che l'istituto del riacquisto dei beni da parte del consorzio presenta presupposti, modalità e termini propri, non sovrapponibili al T.U. espropri. Ne consegue che resta competente il giudice ordinario secondo le regole generali, e non la Corte d'appello in unico grado. La Corte ha pertanto cassato la soluzione che attribuiva la competenza alla Corte d'appello di Roma.

Norme richiamate

  • art. 45 c.p.c.

    richiamato quale base del regolamento di competenza d'ufficio

  • art. 47 c.p.c.

    richiamato quale norma processuale sul regolamento di competenza

  • art. 63 L. n. 448/1998

    configura la facoltà del consorzio di riacquistare aree e stabilimenti dismessi, con determinazione del prezzo attualizzato e del valore degli stabilimenti da perito nominato dal presidente del tribunale competente per territorio

  • artt. 53 e 54 d.P.R. n. 327/2001

    disciplinano l'opposizione alla stima nel procedimento espropriativo; la Corte ne esclude l'applicabilità analogica alla fattispecie dell'art. 63 L. n. 448/1998

  • art. 29 d.lgs. n. 150/2011

    prevede la competenza della Corte d'appello per le controversie sull'opposizione alla stima ex art. 54 T.U. espropri; è ritenuto norma speciale non estensibile oltre il perimetro espropriativo tipico

  • art. 42-bis d.P.R. n. 327/2001

    richiamato in via comparativa dal PG e dalla giurisprudenza precedente sulla competenza della Corte d'appello in materia indennitaria espropriativa

  • art. 36 L. n. 317/1991

    richiamato nella definizione dei consorzi di sviluppo industriale legittimati ad esercitare la facoltà di riacquisto

  • art. 39 d.P.R. n. 327/2001

    citato come esempio di altra ipotesi di competenza in unico grado della Corte d'appello in materia indennitaria

  • art. 50 d.P.R. n. 327/2001

    citato come esempio di altra ipotesi di competenza in unico grado della Corte d'appello in materia indennitaria

Massime di principio

  • La competenza funzionale della Corte d'appello in unico grado per la determinazione giudiziale delle indennità è una regola speciale di stretta interpretazione e non può essere estesa in via analogica a controversie solo affini, ma non espressamente ricomprese nel procedimento espropriativo tipico.
  • Quando una norma speciale prevede un procedimento autonomo, con presupposti, modalità e criteri di stima propri, la disciplina del testo unico sulle espropriazioni si applica solo se e nella misura in cui vi sia un espresso o comunque compatibile rinvio, non potendosi colmare il silenzio legislativo mediante analogia con l'opposizione alla stima.
  • La natura pubblicistica o ablativa di un potere non basta, da sola, a trasferire alla Corte d'appello la competenza funzionale prevista per la sola materia espropriativa tipica: occorre una previsione normativa specifica o una piena sovrapponibilità strutturale dell'istituto.
  • La domanda avente ad oggetto il prezzo di riacquisto di beni in un procedimento di riacquisizione speciale, pur inserita in una vicenda con connotati autoritativi, può conservare natura patrimoniale e restare devoluta al giudice ordinario secondo le regole generali, se la legge non la riconduce espressamente al modello dell'opposizione alla stima.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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