Sentenza n. 14723/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento - della determina del 12.6.2019, prot. n. -OMISSIS- – notificata il 5.7.2019 – con cui il Comandante Interregionale dell'Italia Centrale ha disposto nei confronti del ricorrente la sanzione della perdita del grado per rimozione con iscrizione, d'ufficio, nel ruolo di militare di truppa dell'Esercito Italiano, senza alcun grado; - di tutti gli atti presupposti, connessi, collegati e consequenziale, tra cui: 1 – il foglio n. -OMISSIS- del 7.12.2018, del Comando Regionale Lazio della Guardia di Finanza; 2 – il foglio n. -OMISSIS- del 12.12.2018 del Gruppo di -OMISSIS-, notificato all'interessato il giorno successivo; 3 – la relazione riepilogativa del 30.1.2019; 4 – il rapporto finale di cui al foglio n. -OMISSIS- del 14.2.2019 del Gruppo di -OMISSIS-, notificato il giorno successivo; 5 – la determinazione n. -OMISSIS- dell'11.3.2019 del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza, successivamente notificata; 6 – i fogli prot. -OMISSIS- e prot. -OMISSIS- dell'11.3.2019 del Comandante Regionale Lazio della Guardia di Finanza; 7 – il foglio -OMISSIS- del 29.3.2019 del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di -OMISSIS-; 8 – il verdetto di non meritevolezza a conservare il grado formulato dalla Commissione di Disciplina in data -OMISSIS- e il verbale della relativa seduta, atti non conosciuti, con espressa riserva di motivi aggiunti; 9 – ove e per quanto di necessità, la Circolare del Comando Generale n, -OMISSIS-, recante “Istruzioni sui procedimenti disciplinari”; 10 – per quanto di necessità, le note del Gruppo di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 12.12.2018, n. -OMISSIS- del 17.12.2018; le note del Comando Regionale Lazio n. prot. -OMISSIS- del 7.12.2018 e prot. -OMISSIS- del 7.12.2018; la nota della Compagnia di -OMISSIS- n. -OMISSIS- del 13.12.2018; la nota -OMISSIS- del 6.10.2014; nonché ogni altro atto non conosciuto, con espressa riserva di motivi aggiunti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sanzione disciplinare di stato della perdita del grado per rimozione, con iscrizione d’ufficio nel ruolo dei militari di truppa dell’Esercito Italiano senza grado
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la determinazione del 12 giugno 2019 con cui il Comando Interregionale dell’Italia Centrale della Guardia di Finanza gli ha inflitto la perdita del grado per rimozione, a seguito di una condanna penale divenuta definitiva con sentenza della Corte di cassazione del 18 settembre 2018. Ha dedotto, in sintesi: violazione del giudicato esterno asseritamente formatosi su precedenti decisioni riguardanti le medesime parti e una precedente sanzione espulsiva; violazione della disciplina applicabile al personale della Guardia di Finanza, sostenendo che dovesse applicarsi la l. n. 599/1954, con la sanzione della sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado, anziché il d.lgs. n. 66/2010; violazione dei termini previsti dalla l. n. 97/2001 e, in subordine, dell’art. 1392 d.lgs. n. 66/2010; illegittima applicazione retroattiva della sanzione della perdita del grado; violazione delle garanzie procedimentali e del diritto di accesso agli atti, con richiesta subordinata di rimessione alla Corte costituzionale; eccesso di potere per difetto dei presupposti, carenza istruttoria, erroneità e illogicità della motivazione, sproporzione e abnormità della sanzione. Il ricorrente ha inoltre contestato la permanenza del potere disciplinare dopo il collocamento in quiescenza e l’adeguatezza della sanzione rispetto alla diffusione mediatica dei fatti e alla cessazione del rapporto con il Corpo.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto applicabile al personale della Guardia di Finanza la disciplina militare del d.lgs. n. 66/2010, in forza del combinato disposto dell’art. 1, comma 2, del codice dell’ordinamento militare e dell’art. 10 l. n. 189/1959, nonché dell’art. 2149, comma 8, del codice. Il richiamo alla l. n. 599/1954 è stato considerato ormai inoperante, poiché tale legge è stata abrogata dall’art. 2268 d.lgs. n. 66/2010; il rinvio operato dalla l. n. 260/1957 è stato qualificato come recettizio e deve quindi intendersi riferito alla disciplina vigente sostitutiva contenuta nel codice. Le precedenti sentenze invocate non producono giudicato esterno, perché riguardavano un diverso provvedimento sanzionatorio e non sussisteva identità dell’atto impugnato né un vincolo indissolubile di presupposizione o consequenzialità tra i giudizi. Quanto ai termini, il Collegio ha applicato l’art. 1392 d.lgs. n. 66/2010, ritenendo perentori sia il termine di 90 giorni per la contestazione degli addebiti sia quello di 270 giorni per la conclusione del procedimento. Il termine decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile da parte dell’Amministrazione, individuata nel 27 settembre 2018. La contestazione notificata il 12 dicembre 2018 e la determinazione del 12 giugno 2019 sono state ritenute tempestive. È stata quindi respinta anche la censura fondata sulla l. n. 97/2001. Il motivo sull’applicazione retroattiva della sanzione è stato respinto in base al principio tempus regit actum: il procedimento disciplinare e la sanzione sono regolati dalla normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento, non da quella vigente al momento della commissione dei fatti. Le doglianze sulle garanzie procedimentali sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse e, comunque, infondate: il ricorrente non ha allegato un pregiudizio sostanziale al diritto di difesa, aveva preso visione degli atti dell’inchiesta e aveva esercitato le proprie difese sia nel procedimento sia in giudizio. Il Collegio ha escluso anche la necessità di una questione di costituzionalità, ritenendo il sistema normativo idoneo a garantire contraddittorio, conoscenza degli atti, verbalizzazione e separazione tra funzioni istruttorie e decisorie. Infine, la sanzione è stata giudicata congrua e ragionevole in relazione alla gravità delle condotte oggetto della condanna penale. La cessazione dal servizio non estingue il potere disciplinare, che permane anche dopo il collocamento in quiescenza e può condurre alla perdita del grado, modificando la causa di cessazione dal servizio. Le spese sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1, comma 2, d.lgs. 66/2010
Concorre a fondare l’applicazione al personale della Guardia di Finanza delle disposizioni disciplinari previste per gli appartenenti all’Esercito Italiano.
art. 10 l. n. 189/1959
Conferma l’applicazione al personale della Guardia di Finanza della disciplina militare prevista per l’Esercito Italiano.
art. 2149, comma 8, d.lgs. 66/2010
È una disposizione di coordinamento che presuppone l’applicazione, tra le altre, della disciplina contenuta nell’art. 867 del codice.
art. 2136 d.lgs. 66/2010
Il richiamo alle disposizioni disciplinari applicabili alla Guardia di Finanza ha natura ricognitiva e conferma l’applicazione della disciplina codicistica.
art. 2268 d.lgs. 66/2010
Ha abrogato la l. n. 599/1954, rendendo inoperante il rinvio legislativo a tale legge e imponendo il riferimento alla disciplina sostitutiva del codice dell’ordinamento militare.
art. 1392, commi 1 e 3, d.lgs. 66/2010
il procedimento disciplinare di stato a seguito di giudizio penale deve essere instaurato con la contestazione degli addebiti [...] entro 90 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale irrevocabili [...] Il procedimento disciplinare di stato [...] deve concludersi entro 270 giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza integrale della sentenza o del decreto penale, divenuti irrevocabili
Il termine per la contestazione decorre dalla conoscenza integrale della sentenza penale irrevocabile e il procedimento deve concludersi entro 270 giorni; entrambi i termini sono perentori.
art. 923 d.lgs. 66/2010
La cessazione dal servizio non estingue il potere disciplinare; la sanzione della perdita del grado può essere irrogata anche successivamente, incidendo sulla causa di cessazione dal servizio.
art. 21-octies l. 241/1990
Le violazioni formali o procedimentali assumono rilievo quando il ricorrente dimostri un concreto e sostanziale pregiudizio alle proprie difese; la mera irregolarità non è sufficiente.
art. 2268 d.lgs. 66/2010
La disposizione è richiamata dal TAR per ribadire l’abrogazione della l. n. 599/1954.
Massime di principio
- Al personale della Guardia di Finanza si applicano le disposizioni disciplinari previste per gli appartenenti all’Esercito Italiano secondo il codice dell’ordinamento militare; l’abrogazione della l. n. 599/1954 rende inoperanti i rinvii meramente formali a tale legge, mentre i rinvii alla relativa disciplina si intendono riferiti al corpus normativo sostitutivo del d.lgs. n. 66/2010.
- Quando l’illecito disciplinare costituisce anche oggetto di un procedimento penale, il termine per l’avvio del procedimento disciplinare di stato decorre dalla conoscenza integrale, da parte dell’Amministrazione, della sentenza penale irrevocabile o del provvedimento di archiviazione; il procedimento deve essere avviato entro 90 giorni e concluso entro 270 giorni, termini aventi natura perentoria.
- Il giudicato esterno non vincola un successivo procedimento disciplinare soltanto perché le parti e la questione giuridica sono le medesime: occorre anche l’identità del provvedimento impugnato oppure un rapporto indissolubile di presupposizione o consequenzialità tra gli atti oggetto dei diversi giudizi.
- In materia disciplinare amministrativa, il principio tempus regit actum comporta l’applicazione della normativa vigente al momento dell’avvio del procedimento e dell’esercizio del potere, anche quanto alla specie e alla misura della sanzione, non della disciplina vigente al momento della commissione dell’illecito.
- La deduzione di violazioni procedimentali richiede l’allegazione e la prova di un concreto pregiudizio alle facoltà difensive; la piena conoscenza degli atti, l’effettivo esercizio del contraddittorio e la mancata indicazione di difese potenzialmente decisive possono determinare l’inammissibilità della censura per carenza di interesse.
- La cessazione dal servizio o il collocamento in quiescenza non estinguono il potere disciplinare militare, che può permanere per tutelare il prestigio e la credibilità del Corpo e può condurre alla perdita del grado, con conseguente modificazione della causa di cessazione dal servizio.
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