Sentenza n. 1288/2026 - Catania, Sezione 5
per l'annullamento, previa tutela cautelare - del provvedimento unico conclusivo del Comune di Catania n. -OMISSIS- del 15 maggio 2024; - dell'autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Catania con nota prot. -OMISSIS- del 27.12.2023; - del nulla osta sotto il profilo urbanistico, rilasciato dal Comune di Catania in calce al quadro di sintesi elaborato dal SUAP; - del nulla osta Urbanistico favorevole con nota prot. n. -OMISSIS- del 04/04/2024 della Direzione "Urbanistica e Gestione del Territorio - Urbamet" del Comune di Catania (non conosciuto); - ove occorra, del verbale conclusivo della conferenza di servizi del 7.10.2022 sull'istanza di rilascio di concessione di suolo pubblico avanzata dalla controinteressata nota prot. n. -OMISSIS- del 08/11/2022 della Direzione "Sviluppo Attività Produttive - SUAP - Ufficio Tutela del Consumatore" del Comune di Catania; - ove occorra, del parere favorevole alla installazione di vasca a tenuta per i reflui domestici provenienti dal chiosco della controinteressata nota prot. -OMISSIS- del 15.12.2023 del Comune di Catania; - ove occorra, del parere favorevole di viabilità senza data e senza numero di protocollo, del Comune di Catania; ove occorra, della nota Direzione Ecologia e Ambiente del Comune di Catania n. -OMISSIS- di autorizzazione all'allaccio in pubblica fognatura; - ove occorra, del nulla osta della Direzione "Patrimonio Partecipate" del Comune di Catania - nota prot. n. -OMISSIS- del 07/09/2022 (non conosciuto); - ove occorra, del nulla osta a condizioni e prescrizioni della vasca a tenuta rilasciato con nota prot.n. -OMISSIS- del 15/12/2023 dalla Direzione "Politiche per l'Ambiente" del Comune di Catania (non conosciuto); - ove occorra, del nulla osta favorevole rilasciato con nota prot. n° -OMISSIS- del 08/02/2024 dalla Direzione "Corpo Polizia Municipale - A.P. Controllo Segnaletica - Suolo Pubblico in Attuazione del C.D.S. Infrastrutture e Viabilità - UTU" del Comune di Catania (non conosciuto); - nonché di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ai predetti, ancorché non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento unico conclusivo comunale che autorizzava l’apertura di un nuovo chiosco, unitamente agli atti paesaggistici, urbanistici e agli altri nulla osta presupposti
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, già titolare di una concessione di suolo pubblico valida fino al 2032 per un chiosco storico, ha impugnato gli atti con cui il Comune di Catania ha assentito l’apertura, sul lato opposto della stessa piazza, di un chiosco gestito da un’impresa concorrente operante nel medesimo settore della preparazione e somministrazione di bevande e vendita di generi alimentari. Ha dedotto, in primo luogo, la violazione della legge regionale siciliana n. 13/2015, degli strumenti urbanistici e dell’art. 4 del Regolamento comunale per l’installazione dei chioschi, che vieterebbe nuovi chioschi nel centro storico, sostenendo che la piazza rientrasse in tale perimetro. Ha invocato il principio tempus regit actum, affermando che il regolamento del 2023 avrebbe dovuto essere applicato al procedimento concluso nel 2024. In secondo luogo, ha dedotto violazione degli artt. 3 e 6 l. 241/1990, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che l’Amministrazione non avesse valutato la localizzazione del chiosco e avrebbe dovuto riconvocare la conferenza di servizi dopo l’entrata in vigore del regolamento. Con il terzo motivo ha contestato il nulla osta paesaggistico per genericità e insufficienza della motivazione, nonché per violazione degli artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004. Con il quarto motivo ha dedotto l’incompatibilità paesaggistica e urbanistica della struttura moderna rispetto al contesto liberty della piazza, vincolata paesaggisticamente, richiamando anche l’art. 9 Cost. Il Comune e la controinteressata hanno eccepito tardività, carenza di legittimazione e di interesse, chiedendo comunque il rigetto. La controinteressata ha inoltre proposto ricorso incidentale contro la concessione di suolo pubblico della ricorrente, contestando la mancata dotazione di un servizio igienico.
La decisione
Il TAR ha prescisso dalle eccezioni preliminari di irricevibilità e inammissibilità, ritenendo il ricorso infondato nel merito. Quanto al primo motivo, ha chiarito che il principio tempus regit actum deve essere coordinato con la coerenza logico-procedimentale e, nei procedimenti unitari protratti per lungo tempo, con esigenze di certezza del diritto e di tutela del legittimo affidamento. Nel caso concreto, l’istanza della controinteressata risaliva al 2020, quindi a tre anni prima del regolamento comunale del 2023; il procedimento si era protratto a causa dell’iniziale errore dell’Amministrazione sulla collocazione del chiosco e della necessità di rinnovare l’istruttoria dopo l’annullamento giurisdizionale del diniego. Non essendo stato allegato alcun ritardo imputabile alla controinteressata, il suo affidamento sulla disciplina vigente all’avvio del procedimento è stato ritenuto legittimo e meritevole di tutela. Il regolamento sopravvenuto non poteva quindi essere applicato in suo danno. Per le stesse ragioni, il Comune non era tenuto a riconvocare la conferenza di servizi, sicché è stato respinto anche il secondo motivo. I terzo e quarto motivi, esaminati congiuntamente, sono stati respinti perché la valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa, sindacabile solo in presenza di manifesta illogicità o irragionevolezza, che devono essere puntualmente dedotte e dimostrate. Le censure della ricorrente erano generiche e si fondavano essenzialmente sul contrasto tra il contesto liberty della piazza e il carattere moderno del nuovo chiosco, senza adeguato supporto tecnico né prova concreta del pregiudizio paesaggistico. Il nulla osta, riferito a una struttura di piccole dimensioni, è stato ritenuto sufficientemente motivato. Il ricorso principale è stato quindi rigettato. Il ricorso incidentale della controinteressata è stato dichiarato improcedibile per carenza di interesse, essendo stato proposto solo in via subordinata per incidere sulla legittimazione della ricorrente. La ricorrente è stata condannata a rifondere 1.500 euro di spese a favore del Comune e 1.500 euro a favore della controinteressata; spese compensate nei rapporti con l’Amministrazione regionale.
Norme richiamate
art. 3 l. 241/1990
Impone la motivazione dei provvedimenti; nel caso concreto il giudice ha ritenuto sufficiente la motivazione del nulla osta paesaggistico, considerata la natura dell’opera e la genericità delle contestazioni.
art. 6 l. 241/1990
Richiamato in relazione ai doveri istruttori dell’Amministrazione; il giudice ha escluso il difetto di istruttoria e la necessità di una nuova conferenza di servizi.
art. 9 Cost.
Richiamato dalla ricorrente a tutela del paesaggio; la censura è stata respinta per la mancata dimostrazione di un concreto pregiudizio paesaggistico.
artt. 146 e 149 d.lgs. 42/2004
Richiamati con riferimento alla valutazione di compatibilità paesaggistica e al nulla osta della Soprintendenza, ritenuto legittimo dal giudice.
art. 4 del Regolamento comunale per l’installazione dei chioschi del Comune di Catania
vieta espressamente la collocazione di nuovi chioschi “all’interno delle aree di pregio storico, artistico e monumentale” e “all’interno del perimetro del centro storico individuato dagli strumenti urbanistici e di gestione del territorio”.
Il giudice ha escluso l’applicabilità della disciplina sopravvenuta del 2023 al procedimento avviato nel 2020, protrattosi per cause non imputabili alla richiedente.
l.r. Sicilia n. 13/2015
Richiamata dalla ricorrente in relazione alla delimitazione e alla disciplina del centro storico; non è stata ritenuta decisiva per l’accoglimento delle censure.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Applicato per disporre l’oscuramento delle generalità e delle denominazioni delle imprese.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme all’art. 52 d.lgs. 196/2003, a fondamento dell’oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nei procedimenti amministrativi unitari protratti per un lungo periodo, il principio tempus regit actum deve essere coordinato con la coerenza logico-procedimentale, la certezza del diritto e la tutela del legittimo affidamento; quando il ritardo sia imputabile all’Amministrazione e non al privato, la disciplina sopravvenuta non può essere applicata automaticamente in danno dell’istante.
- Nei procedimenti amministrativi avviati prima dell’entrata in vigore di una disciplina più restrittiva, la normativa sopravvenuta può non trovare applicazione quando la cristallizzazione della disciplina vigente all’avvio sia necessaria per tutelare l’affidamento legittimo del privato e il procedimento abbia conservato carattere unitario.
- La sopravvenienza di una disciplina regolamentare durante un procedimento amministrativo non impone necessariamente la riconvocazione della conferenza di servizi, quando, alla luce della disciplina applicabile al procedimento e della tutela dell’affidamento, la normativa sopravvenuta non debba essere applicata al caso concreto.
- La valutazione di compatibilità paesaggistica della Soprintendenza costituisce esercizio di ampia discrezionalità tecnico-amministrativa ed è sindacabile dal giudice amministrativo solo per manifesta illogicità o irragionevolezza, adeguatamente allegata e dimostrata dal ricorrente.
- Non è sufficiente a contestare validamente un nulla osta paesaggistico contrapporre alla valutazione dell’autorità una personale e generica valutazione estetica sul contrasto tra l’opera e il contesto urbano; occorrono specifici elementi tecnici e la prova di un concreto pregiudizio paesaggistico.
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