Sentenza del 12/02/2019 n. 602 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n. 140/2019 RISCOSSIONE - CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo pec - Principio del raggiungimento dello scopo - Applicabilita.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente contestava la validità della notifica della cartella esattoriale effettuata tramite PEC, poiché la cartella era allegata in formato PDF a un messaggio privo di contenuto testuale, non risultava firmata digitalmente e, secondo il ricorrente, non garantiva i requisiti di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità del documento. Sosteneva quindi l’invalidità o la nullità della notificazione.
La decisione
La contestazione non è stata accolta. La notifica via PEC, accompagnata dalla relativa ricevuta di consegna, dimostra che la cartella è stata recapitata all’indirizzo di domicilio digitale del contribuente, assicurandone la conoscenza effettiva. Inoltre, il fatto che il contribuente abbia presentato ricorso nei termini dimostra che la notificazione ha raggiunto il suo scopo, cioè consentire la conoscenza dell’atto e l’esercizio del diritto di difesa. In applicazione dell’art. 156 c.p.c., non può essere dichiarata la nullità dell’atto quando questo abbia comunque raggiunto il proprio scopo.
Norme richiamate
Art. 38 della legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010
Ha introdotto la possibilità di effettuare la notificazione delle cartelle esattoriali tramite PEC.
D.Lgs. n. 159/2015
Ha completato il quadro normativo relativo alla notificazione via PEC degli atti della riscossione.
Art. 156 c.p.c.
La nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
Anche quando siano contestati vizi formali della notificazione, la nullità non viene dichiarata se il destinatario ha avuto effettiva conoscenza dell’atto e ha potuto esercitare tempestivamente il proprio diritto di difesa.
Massime di principio
- La notificazione via PEC della cartella di pagamento è normalmente idonea a produrre conoscenza legale dell’atto quando sia comprovata dalla ricevuta di consegna.
- Il domicilio digitale è equiparato, ai fini della notificazione, al domicilio fisico: ciò che rileva principalmente è la corretta consegna del documento all’indirizzo PEC del destinatario.
- La mancanza di testo nel corpo del messaggio, l’allegazione dell’atto in formato PDF o l’assenza di firma digitale non determinano automaticamente la nullità se il destinatario ha ricevuto il documento e ne ha avuto concreta conoscenza.
- La proposizione tempestiva del ricorso può dimostrare che la notificazione ha raggiunto il proprio scopo, impedendo di far valere meri vizi formali non incidenti sul diritto di difesa.
- Per contestare efficacemente una notifica PEC occorre dimostrare non soltanto un’irregolarità formale, ma anche che essa abbia impedito la conoscenza dell’atto o leso concretamente la possibilità di difendersi.
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