Cassazione Civile, Sentenza n. 20843/2021 del 21/07/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Parisi ha chiesto il risarcimento dei danni sostenendo che la denuncia/querela presentata da D'Aniello fosse calunniosa, in relazione a frasi da lui contenute in un atto di opposizione all'archiviazione. Parisi era stato prosciolto/assolto in sede penale (con riferimento all'art. 598 c.p. richiamato nelle fasi processuali). I giudici di merito (Tribunale e Corte d'Appello di Ancona) hanno respinto la domanda di risarcimento ritenendo che non fossero provati gli elementi del reato di calunnia (in particolare il dolo) e che le espressioni del Parisi fossero «mere illazioni» non idonee a configurare la condotta dolosa del denunciante; Parisi ha impugnato in Cassazione denunciando violazione di limiti della domanda (art. 112 c.p.c.) e inosservanza dell'efficacia del giudicato penale (art. 654 c.p.p.), nonché omissione di fatto decisivo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che la responsabilità civile per la denuncia/querela infondata sussiste solo se sono provati tutti gli elementi del reato di calunnia, compreso il dolo del denunciante; ha ritenuto legittimo che la Corte d'appello abbia valutato, ai fini civili, l'elemento soggettivo (dolo) della denunciante senza rimettere in discussione il giudicato penale sul proscioglimento, e ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'omesso esame in quanto non conforme ai requisiti di specificazione processuale. Parisi è stato condannato alle spese di giudizio (liquidate in € 8.000,00 + € 200,00 e oneri forfetari del 15%) e al versamento eventualmente dovuto del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 598 cod. pen.
Richiamata come motivo di assoluzione penale del ricorrente; la sentenza di merito va rispettata ma non impedisce al giudice civile di valutare, in astratto e senza rimettere in discussione il giudicato, l'elemento soggettivo della denuncia ai fini della responsabilità civile
art. 368 cod. pen.
Norma delittuosa richiamata quale tipologia di reato (calunnia) i cui elementi oggettivi e soggettivi devono essere provati da chi agisce per il risarcimento; la Corte ha esaminato l'assenza del dolo richiesto per la configurazione della calunnia
art. 595 cod. pen.
Richiamata in relazione a valutazioni penali connesse ai fatti (diffamazione); la distinzione tra ipotesi di diffamazione e di calunnia è stata considerata nella ricostruzione fattuale
art. 410 cod. proc. pen.
Citato come riferimento procedurale in merito alla possibile 'investigazione suppletiva' o iniziative correlate all'opposizione all'archiviazione; la Corte ha osservato che le osservazioni del Parisi non costituivano sollecitazione efficace a indagine integrativa
art. 654 cod. proc. pen.
Riferito dal ricorrente come norma che tutela l'efficacia del giudicato penale; la Corte ha chiarito che il giudicato penale va rispettato ma non impedisce l'accertamento del dolo del denunciante in sede civile, purché non si rimetta in discussione la decisione penale
art. 112 cod. proc. civ.
Invocato dal ricorrente per censurare presunta pronuncia oltre i limiti della domanda ('extra petita'); la Corte ha ritenuto che la valutazione del dolo fosse diretta all'accertamento della responsabilità civile e non integrasse decisione oltre la domanda
art. 360 cod. proc. civ. (comma 1, nn. 3 e 5)
Norme di legittimità utilizzate per inquadrare i motivi di cassazione (violazione di norme/processuali e omesso esame di fatto decisivo); la Corte ha rigettato le censure perché infondate o inammissibili per carenza di specificazione
art. 366 cod. proc. civ.
Richiamato in relazione ai requisiti di specificazione del motivo di cassazione (omesso esame di fatto); la Corte ha rilevato che il ricorrente non ha indicato adeguatamente il fatto omesso e la sua decisività
art. 2697 cod. civ.
Richiamato nella discussione sul concetto di 'fatto' ai fini dell'art. 360/1 n.5 c.p.c.; la Corte ha distinto tra fatti storico-naturalistici e questioni di diritto
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13
comma 1-quater e comma 1-bis
Norma amministrativa che disciplina l'obbligo del ricorrente al versamento del contributo unificato e di un importo aggiuntivo in caso di inammissibilità del ricorso; la Corte ne dà atto in dispositivo
Giurisprudenza Corte EDU
La Corte richiama principi della Corte EDU (es. Pasquini, Papa Georgiou) secondo cui l'esito penale favorevole deve essere rispettato in altri procedimenti per salvaguardare la reputazione del prosciolto; da ciò deriva il divieto per il giudice civile di rimettere in discussione, 'in malam partem', il proscioglimento
Massime di principio
- La responsabilità civile per una denuncia o querela infondata sussiste solo se sono provati tutti gli elementi del reato di calunnia, compreso il dolo del denunciante; l'onere probatorio grava su chi domanda il risarcimento.
- Un giudicato penale favorevole (assoluzione o proscioglimento) deve essere rispettato e non può essere rimesso in discussione in sede civile, ma il giudice civile può valutare, senza travalicare il giudicato, gli elementi soggettivi del denunciante per accertare la responsabilità civile.
- Le critiche o le 'illazioni' rivolte all'operato di un pubblico ufficiale o di un magistrato non costituiscono automaticamente calunnia: è decisivo se chi denuncia abbia consapevolezza dell'innocenza dell'accusato o agisca dolosamente.
- La qualifica del denunciante (es. pubblico ministero o altro soggetto qualificato) non determina automaticamente responsabilità: va valutata la ragionevolezza e la percepibilità come illecite delle dichiarazioni al momento della loro formulazione.
- In sede di impugnazione in Cassazione i motivi devono essere formulati con la dovuta specificità (indicazione del fatto omesso, della sua decisività e dei riferimenti probatori); altrimenti risultano inammissibili.
- Occorre bilanciare l'interesse pubblico alla repressione dei reati (che richiede collaborazione dei cittadini) con la tutela della reputazione del presunto innocente; questo giustifica la restrizione della responsabilità civile alle ipotesi di condotta dolosa del denuncianto.
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