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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31940/2026 del 26/08/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (autorità giudiziaria)

La controversia

Il Magistrato di sorveglianza aveva negato al detenuto i rimedi risarcitori previsti dall'art. 35-ter Ord. pen. con riferimento al periodo di detenzione presso un istituto penitenziario, ritenendo non sussistenti condizioni detentive contrarie all'art. 3 CEDU. Il Tribunale di sorveglianza aveva respinto il reclamo, rilevando che il detenuto aveva usufruito, nel periodo contestato, di uno spazio individuale compreso tra tre e quattro metri quadrati e che le ulteriori condizioni degradanti dedotte erano state smentite dalle informazioni acquisite presso l'istituto di pena. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione articolando tre motivi: con il primo ha contestato il calcolo dello spazio disponibile in cella collettiva, sostenendo che il Tribunale avesse trascurato le memorie difensive e gli allegati; con il secondo ha censurato la ricostruzione degli orari di apertura delle celle, ritenendola difforme da quanto attestato dalla casa circondariale; con il terzo ha denunciato la contraddittorietà della dichiarata irrilevanza della querela di falso, poiché il giudice avrebbe comunque deciso sulla base delle informazioni dell'istituto penitenziario, asseritamente false.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta e non manifestamente illogica la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva esaminato i disagi dedotti e li aveva reputati non idonei a integrare un trattamento inumano o degradante. Le doglianze sullo spazio detentivo e sugli orari di apertura delle celle sono state giudicate aspecifiche e sostanzialmente dirette a ottenere una rivalutazione del fatto, non consentita in sede di legittimità, oltre che non adeguatamente confrontate con la motivazione impugnata. La Corte ha ribadito che il rimedio ex art. 35-ter Ord. pen. presuppone una violazione dell'art. 3 CEDU eccedente la soglia minima di gravità e non è configurabile per il mero disagio derivante da condizioni intramurarie poco confortevoli. Quanto alla querela di falso, ha ritenuto corretto il principio secondo cui l'attendibilità di un atto del processo è valutata dallo stesso giudice procedente sulla base delle prove offerte, senza una specifica procedura di falso o una pregiudiziale civile; nel caso concreto, inoltre, l'ampia istruttoria svolta rendeva comunque ininfluente l'asserita falsità della nota dell'istituto penitenziario. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 35-bis legge 26 luglio 1975, n. 354

    intervento preventivo-inibitorio a tutela del detenuto contro condizioni detentive contrarie al senso di umanità, anche mediante esecuzione coattiva

    La disposizione disciplina, insieme all'art. 35-ter Ord. pen., il sistema di tutela dei detenuti contro condizioni detentive lesive dei diritti fondamentali.

  • art. 35-ter legge 26 luglio 1975, n. 354

    rimedio risarcitorio-compensativo per la violazione già subita

    Il rimedio è riconoscibile quando il detenuto abbia subito condizioni detentive tali da violare l'art. 3 CEDU, secondo l'interpretazione della Corte europea dei diritti dell'uomo.

  • art. 3 Convenzione europea dei diritti dell'uomo

    divieto di trattamenti inumani o degradanti

    La violazione richiede il superamento di una soglia minima di gravità; non è sufficiente una qualsiasi violazione dei diritti del detenuto o una situazione di mero disagio.

  • art. 173 disp. att. c.p.p.

    nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte esamina i motivi di ricorso nei limiti previsti dalla disposizione.

  • art. 606 c.p.p.

    La decisione richiama implicitamente i limiti del giudizio di legittimità, escludendo una rivalutazione in fatto delle risultanze istruttorie.

  • art. 616 c.p.p.

    L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 186 disp. att. c.p.p.

    La Corte richiama la disciplina della condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende in collegamento con i profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.

Massime di principio

  • Il rimedio risarcitorio previsto dall'art. 35-ter Ord. pen. presuppone che le condizioni detentive abbiano raggiunto la soglia minima di gravità richiesta dall'art. 3 CEDU; il mero disagio derivante da condizioni intramurarie poco confortevoli o da disagi temporanei non è di per sé sufficiente.
  • Nel giudizio relativo all'art. 35-ter Ord. pen., il giudice deve valutare complessivamente le condizioni detentive dedotte dall'interessato, ma la sua valutazione è censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di legittimità e non mediante una richiesta di rivalutazione delle risultanze di fatto.
  • Sono inammissibili, in sede di legittimità, censure aspecifiche che contestino il calcolo dello spazio detentivo o la ricostruzione degli orari di apertura delle celle senza indicare elementi obiettivi e decisivi trascurati dal giudice di sorveglianza e senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.
  • L'attendibilità di un atto acquisito nel processo penale è valutata dallo stesso giudice procedente, sulla base delle prove offerte dalla parte interessata, senza necessità di una autonoma procedura di querela di falso o di una pregiudiziale civile.
  • L'eventuale falsità di un'informazione proveniente dall'istituto penitenziario non incide necessariamente sulla decisione ex art. 35-ter Ord. pen. quando il giudice abbia fondato il proprio convincimento su un'istruttoria ampia e autonoma, idonea a rendere quell'informazione non decisiva.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiOnere della prova

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