Cassazione Penale, Sentenza n. 2653/2022 del 24/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Roma che lo aveva ritenuto responsabile di bancarotta fraudolenta per distrazione (escavatore in leasing sottratto alla massa fallimentare) e di bancarotta fraudolenta documentale (sottrazione/assenza dei libri e delle scritture contabili). Deduce che l'escavatore era stato stipulato con contratto di leasing prima della sua nomina ad amministratore e quindi non poteva esserne responsabile; contesta la qualificazione della condotta come bancarotta documentale invocando l'art. 217 L.F. (tenuta inadeguata delle scritture), l'assenza di verbali di consegna delle scritture e la mancanza di cognizione tecnica; infine censura la motivazione sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e sul bilanciamento con la circostanza aggravante.
La decisione
La Corte di Cassazione dichiara inammissibile il ricorso. Conferma che la sottrazione/distrazione del bene oggetto di leasing integra bancarotta fraudolenta in quanto priva la massa fallimentare del valore del bene e grava la massa dell'onere derivante dall'inadempimento verso la società locatrice; rileva inoltre che il bene risulta consegnato alla società fallita, non recuperato né venduto e oggetto di querela per appropriazione indebita. Sulla bancarotta documentale la Corte ritiene congrua la motivazione dei giudici di merito: assenza dei libri e delle scritture contabili e mancato deposito dei bilanci 2007-2009 in presenza di ingente passivo, con conclusione che la condotta rientra nella fattispecie dolosa di sottrazione/occultamento (art. 216 L.F.) e non nella mera negligenza punita dall'art. 217 L.F. Inoltre rigetta la censura sul bilanciamento fra aggravante ed attenuanti, ritenendo la motivazione non arbitraria. Condanna il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 216, comma 1, lett. b) Legge fallimentare (bancarotta fraudolenta documentale)
Distinzione tra sottrazione/occultamento delle scritture (richiede dolo specifico e integra bancarotta fraudolenta documentale) e tenuta fraudolenta della contabilità che renda impossibile la ricostruzione (che può richiedere dolo generico). Nel caso concreto la totale assenza delle scritture è stata considerata indice di sottrazione dolosa.
art. 217 Legge fallimentare
Norma che punisce la mera negligenza o imperizia nell'adempimento degli obblighi di tenuta delle scritture sociali; la Corte ha escluso l'applicabilità di tale norma alla fattispecie in presenza di comportamenti descritti come sottrattivi/occultativi dai giudici di merito.
art. 219 e art. 223 Legge fallimentare
Richiamate nel contesto della imputazione per bancarotta fraudolenta (disciplinano aspetti del reato e delle pene accessorie fallimentari); la Corte conferma l'applicazione delle norme in relazione alle condotte distrattive e alle conseguenze sui beni della fallita.
art. 133 cod. pen.
Criteri per il giudizio di comparazione fra circostanze aggravanti e attenuanti; la Corte ha ritenuto che la motivazione della Corte territoriale, pur sintetica, fosse sufficiente e non arbitraria ai sensi della giurisprudenza della Cassazione.
art. 23, comma 8, decreto-legge 28/10/2020, n. 137 (conv. legge 176/2020) e d.l. 1/04/2021 n. 44
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 (conv. con modif. dalla l. 18/12/2020, n. 176) e art. 1 d.l. 1/04/2021, n. 44
Richiamate per giustificare la trasmissione della requisitoria scritta del Procuratore generale e la disciplina processuale temporanea applicabile; poste a cornice procedurale e non incidono sul merito sostanziale.
Massime di principio
- L'appropriazione o la sottrazione di un bene concesso in leasing alla società fallita configura bancarotta fraudolenta per distrazione quando il bene non è recuperato dalla curatela e determina un danno alla massa fallimentare, indipendentemente dalla data di stipula del leasing rispetto al cambio di carica amministrativa.
- La qualificazione della condotta come bancarotta fraudolenta documentale richiede valutazione dell'elemento soggettivo: l'assenza totale o la sottrazione delle scritture, unitamente ad altre condotte distrattive, può configurare il dolo specifico necessario per l'art. 216 lett. b) L.F., escludendo l'applicabilità dell'art. 217 (negligenza) quando emergono indizi di occultamento doloso.
- Il ruolo di socio e la conoscenza delle vicende societarie possono essere considerati dalla giurisprudenza per attribuire responsabilità anche se la nomina ad amministratore è intervenuta dopo atti formali (es. stipula del leasing); la mera difesa basata sulla successione temporale degli atti non è sufficiente a escludere la responsabilità.
- Le critiche generiche alla motivazione sui giudizi di prevalenza tra attenuanti e aggravanti sono inammissibili in Cassazione: il controllo è limitato ai casi di arbitrarietà o illogicità manifesta; una motivazione sintetica che enuncia la valutazione può essere sufficiente.
- In sede di impugnazione è necessario dedurre in modo specifico e motivato le critiche agli elementi dell'imputazione (elemento soggettivo, prove di consegna/possesso, verbali) per evitare l'inammissibilità del ricorso per genericità delle censure.
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