Cassazione Penale, Sentenza n. 06018/2026 del 13/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare la professione di elaborazione elettronica di dati contabili. Le censure contestavano: carenza o illogicità della motivazione (mancata autonoma valutazione del G.I.P. e assenza di specifiche trattazioni per i capi 15, 23, 29), mancata dimostrazione del dolo specifico richiesto dagli artt. 2 e 10 d.lgs. n.74/2000 e della partecipazione ex art.110 c.p., inesistenza di struttura associativa ai fini dell'art.416 c.p., e insufficiente gravità indiziaria e mancanza dell'attualità delle esigenze cautelari (assenza di prova dell'occultamento o della detenzione di documenti cartacei, uso solo di documentazione telematica, cessazione delle condotte nel 2021).
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile, ritenendo manifestamente infondate le doglianze. Ha confermato che il Tribunale del riesame (e il G.I.P.) hanno fornito adeguata motivazione, con autonoma valutazione richiamata sulle pagine 3-11 dell'ordinanza genetica. Ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza per i reati contestati (artt. 2 e 10 d.lgs. n.74/2000 e art. 416 c.p.), avendo la ricorrente gestito continuativamente la contabilità e predisposto dichiarazioni IVA per più società cartiere/interposte, detenendo documentazione bancaria e registri IVA e avendo reiterato comportamenti analoghi per più compagini societarie; ha poi confermato l'attualità del pericolo di reiterazione sulla base della persistenza dei rapporti e delle attività professionali anche oltre il 2020. È stata disposta la condanna alle spese processuali a carico della ricorrente e l'obbligo di versare €3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e dell'art.1, comma 64, L. n.103/2017.
Norme richiamate
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 2
Riferito al reato di impiego di fatture per operazioni inesistenti; la Corte ritiene che la gestione continuativa della contabilità e la predisposizione delle dichiarazioni IVA per società cartiere possa far ritenere la conoscenza o l'accettazione del rischio circa la fittizietà delle operazioni
d.lgs. n. 74 del 2000, art. 10
Riferito ai delitti relativi all'occultamento o distruzione di documenti contabili; la Corte ha valorizzato l'assenza delle fatture materiali presso lo studio e la ricorrenza del medesimo modus operandi su più società quale elemento indiziario dell'occultamento finalizzato alla frode
cod. pen., art. 416
Articolo sul delitto associativo; la Corte ha ritenuto esistente un accordo criminoso duraturo con ruoli distinti e compiti costanti, con la ricorrente incaricata della contabilità e della predisposizione delle dichiarazioni delle società cartiere
cod. pen., art. 110
Rinvio alla partecipazione concorsuale; è stato contestato ma la Corte ha ritenuto congruente la qualificazione della partecipazione della ricorrente sulla base delle mansioni svolte
cod. proc. pen., art. 273 comma 1-bis e art. 192 commi 3-4
Richiamati per chiarire che il giudizio sui gravi indizi ai fini cautelari richiede un diverso e meno stringente apprezzamento rispetto al giudizio di merito (non è richiesto il criterio di precisione e concordanza previsto dall'art.192 comma 2)
cod. proc. pen., art. 274, lett. c)
Norma sulle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che l'attualità del pericolo di reiterazione possa desumersi anche da modalità delle condotte e dalla persistenza dei rapporti, non necessariamente dalle sole condotte recenti
cod. proc. pen., art. 616
Norma che disciplina l'onere delle spese e le sanzioni per i ricorsi inammissibili; la Corte ha condannato la ricorrente alle spese e richiamato la possibilità di aggravio della sanzione
Legge n. 103 del 2017, art. 1 comma 64
Consente di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dall'art. 616 c.p.p.; la Corte ha esercitato tale facoltà liquidando €3.000 alla Cassa delle ammende
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali il giudizio sui "gravi indizi" è meno rigoroso del giudizio di merito: la verifica di legittimità in Cassazione è limitata alla manifesta illogicità o alla violazione di norme specifiche, non alla riconsiderazione dei fatti.
- La gestione continuativa della contabilità e la predisposizione di dichiarazioni fiscali per più società cartiere/interposte possono costituire elemento indiziario forte della consapevolezza o, quanto meno, dell'accettazione del rischio di uso di fatturazioni inesistenti.
- L'assenza di documentazione cartacea non esclude l'elemento criminoso se risultano incongruenze ripetute (fatture emesse senza riscontro bancario, società senza conti correnti, scambi di fatture per importi rilevanti) e la ricorrente disponeva di registri IVA e documentazione bancaria.
- Per la configurazione del reato associativo è rilevante la sussistenza di un accordo duraturo con ruoli e compiti assegnati: il ruolo professionale stabile (es. tenuta contabilità, invio dichiarazioni) può integrare il contributo all'associazione a delinquere.
- L'attualità delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione) può essere desunta dalle modalità e dalla serialità delle condotte e dalla persistenza di rapporti o collaborazioni, non solo dalla presenza di condotte recenti.
- Per impugnare con successo misure cautelari in Cassazione è necessario denunciare violazioni normative specifiche o manifesti vizi logici della motivazione; l'opposizione basata su una diversa lettura dei fatti difficilmente è ammessa.
- Presentare ricorso manifestamente infondato espone al pagamento delle spese e, ordinariamente, a sanzioni pecuniarie verso la Cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 c.p.p. e della L. n.103/2017.
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