Cassazione Civile, Ordinanza n. 11687/2024 del 30/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, recuperando a tassazione maggiori redditi di capitale e una plusvalenza, oltre a ulteriori redditi presunti, in relazione a operazioni ritenute fittizie di scudo fiscale e a disponibilità finanziarie detenute all'estero tramite conti e veicoli fiduciari/trust. La pretesa si fondava su elementi emersi da un'indagine penale svolta nei confronti di un avvocato/notaio svizzero, nel cui computer erano stati rinvenuti file e documenti riferiti a una pluralità di clienti, tra cui il contribuente, nonché su contratti di mandato, fax e dichiarazioni di terzi. I giudici tributari di merito avevano ritenuto insufficienti tali elementi e avevano annullato l'accertamento. In cassazione l'Agenzia denunciava violazione degli artt. 2702, 2712, 2727 e 2729 c.c., nonché degli artt. 38, 39, comma 1, lett. d), e 41 del d.P.R. n. 600/1973, dell'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009 e dell'art. 6 del d.l. n. 167/1990, sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso la valenza probatoria dei files rinvenuti nel computer del terzo e non aveva valutato unitariamente tutti gli indizi, invece idonei a fondare la presunzione di redditi sottratti a tassazione. Il contribuente resisteva anche con eccezioni di inammissibilità del ricorso per difetto di specificità e per pretesa richiesta di riesame del merito.
La decisione
La Corte ha rigettato le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dal contribuente e ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha affermato che gli elementi reperiti sul computer del professionista estero potevano essere utilizzati come prove atipiche e valorizzati come indizi ai fini dell'accertamento fiscale, purché valutati secondo i criteri delle presunzioni semplici. La CTR è stata censurata perché aveva escluso in radice la rilevanza dei files e aveva omesso una valutazione complessiva del compendio probatorio, tra cui la sistematicità dei dati rinvenuti, le dichiarazioni di terzi e la documentazione proveniente dal contribuente. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 2702 c.c.
Richiamato insieme alle norme sulle prove per contestare la valutazione della documentazione e dei files rinvenuti; la Corte non nega l'utilizzabilità degli elementi documentali, purché correttamente inquadrati come indizi o prove atipiche.
art. 2712 c.c.
Richiamato per sostenere la valenza probatoria di riproduzioni e documenti informatici acquisiti dall'Ufficio.
art. 2727 c.c.
Richiamato in tema di presunzioni semplici e inferenza da fatti noti a fatti ignoti.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che la prova presuntiva richiede gravità, precisione e concordanza e che il giudice deve prima isolare gli indizi rilevanti e poi valutarli complessivamente, evitando un approccio atomistico.
art. 38 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio tra le norme sostanziali dell'accertamento; la decisione non ne sviluppa autonomamente il contenuto.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio per la rettifica del reddito sulla base di presunzioni; la Corte lo collega alla legittimità dell'uso degli indizi.
art. 41 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato dall'Ufficio nel quadro dell'accertamento; non se ne sviluppa una autonoma interpretazione.
art. 12, comma 2, d.l. 1° luglio 2009, n. 78, conv. in l. 3 agosto 2009, n. 102
Richiamato per l'applicazione della presunzione relativa agli investimenti e alle attività finanziarie detenute in Stati o territori a fiscalità privilegiata, in violazione degli obblighi dichiarativi.
art. 6 d.l. 28 giugno 1990, n. 167, conv. in l. 4 agosto 1990, n. 227
Richiamato in relazione alla presunzione di fruttuosità e al recupero a tassazione delle somme fittiziamente scudate o detenute all'estero.
art. 42, comma 2, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Citato nel passaggio sulla motivazione dell'accertamento: è sufficiente l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi della pretesa, restando al giudizio di impugnazione la verifica del loro effettivo verificarsi e della loro idoneità.
art. 7 l. 27 luglio 2000, n. 212
La motivazione dell'atto tributario può essere adempiuta anche per relationem, purché siano riprodotti gli elementi essenziali degli atti richiamati e il contribuente possa individuarne i passaggi rilevanti.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
La censura dell'Ufficio è qualificata come violazione di legge, non come richiesta di riesame del merito, perché investe l'erronea applicazione dei criteri legali in tema di presunzioni.
artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1 c.p.c.
Norme processuali richiamate per la trattazione in camera di consiglio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, elementi acquisiti in forme non tipiche o provenienti da altri procedimenti possono essere utilizzati come fonti indiziarie, salvo specifica inutilizzabilità prevista dalla legge o lesione di diritti fondamentali; tali elementi vanno però sottoposti alla disciplina delle presunzioni semplici.
- La prova per presunzioni richiede che il giudice identifichi dapprima tutti gli indizi rilevanti, escludendo quelli irrilevanti, e li valuti poi globalmente nella loro convergenza: non è consentita una valutazione atomistica che svaluti singoli indizi senza considerare il loro significato complessivo.
- La violazione dell'art. 2729 c.c. è denunciabile in cassazione quando il giudice di merito disconosca in radice il valore indiziario di elementi di fatto o applichi criteri incompatibili con i requisiti di gravità, precisione e concordanza; non quando la parte chieda una mera rivalutazione del merito.
- Nell'accertamento tributario, la motivazione può essere anche per relationem e basta l'indicazione dei fatti astrattamente idonei a giustificare la pretesa, mentre la verifica della loro effettiva sussistenza è devoluta alla fase contenziosa.
- In materia di redditi esteri e attività in Paesi a fiscalità privilegiata, la presunzione legale di sottrazione a tassazione può essere sostenuta da un compendio indiziario documentale e testimoniale, purché coerente e valutato nel suo insieme.
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