Circolare numero 32 del 13-03-2014
I datori di lavoro che nel 2013 hanno assunto lavoratori licenziati nei dodici mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo - connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro - possono essere ammessi ad un beneficio mensile di € 190 per sei mesi - per rapporti a tempo determinato - ovvero per dodici mesi – per rapporti a tempo indeterminato. A seguito di specifica istanza, l’incentivo è autorizzato dall’Inps nei limiti delle risorse appositamente stanziate dal decreto. Si illustrano alcune precisazioni inerenti la disciplina del beneficio e le modalità operative concernenti l’invio delle istanze e la fruizione degli importi autorizzati. L’incentivo è applicabile ad alcune forme di “apprendistato”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina il beneficio economico introdotto dai decreti direttoriali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013 a favore dei datori di lavoro privati che nel 2013 assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo. Sono chiariti ambito applicativo, casi di proroga e trasformazione, misura e durata dell’agevolazione, condizioni soggettive e di legittimità, nonché le modalità operative per la domanda, la fruizione tramite UniEmens o DMAG e le istruzioni contabili. Viene inoltre precisata l’equiparazione di alcune conciliazioni al licenziamento e il rapporto con apprendistato e altri incentivi.
Incentivo per l’assunzione nel 2013 di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
Incentivo per l’assunzione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo
La circolare illustra la disciplina del beneficio economico introdotto dai decreti direttoriali n. 264 del 19 aprile 2013 e n. 390 del 3 giugno 2013, destinato a sostenere la ricollocazione di lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo. L’intervento opera in sostituzione del precedente regime connesso alla cosiddetta piccola mobilità e si applica alle assunzioni effettuate nel 2013, entro il limite complessivo di 20 milioni di euro.
Ambito applicativo e destinatari
Il beneficio spetta ai datori di lavoro privati che assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da imprese che occupano anche meno di 15 dipendenti, quando il licenziamento sia avvenuto per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro. Ai fini dell’agevolazione è considerato equiparato al licenziamento anche il caso del lavoratore che abbia accettato la cessazione del rapporto in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento, ai sensi dell’articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966.
I decreti si applicano dal 1° gennaio 2013. Il beneficio può essere riconosciuto sia per assunzioni a tempo determinato sia per assunzioni a tempo indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione.
Proroghe, trasformazioni e riutilizzo del beneficio
La circolare precisa che l’incentivo può spettare anche in caso di proroga e trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto instaurato nel 2013 e già agevolabile. Lo stesso vale per i rapporti instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta piccola mobilità, purché resti fermo il presupposto del licenziamento avvenuto nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione.
È esclusa l’agevolazione quando la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. La circolare richiama inoltre il fatto che il diritto di precedenza non è applicabile alle trasformazioni intervenute dal 28 giugno 2013, per effetto delle modifiche normative richiamate nel testo.
Dopo una prima assunzione agevolata a termine, il lavoratore non perde i requisiti per essere nuovamente assunto con incentivo, purché alla data della seconda o successiva assunzione non siano ancora decorsi 12 mesi dal licenziamento. La circolare fornisce anche un esempio operativo per distinguere il caso in cui il beneficio possa spettare per entrambi i rapporti da quello in cui spetti solo per il primo.
Misura del beneficio e criteri di calcolo
Per i rapporti a tempo determinato di durata inferiore a sei mesi, il bonus spetta in misura e durata proporzionalmente ridotte. In caso di proroga o trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto già agevolato, il beneficio è riconoscibile per un periodo complessivo massimo, rispettivamente, di sei mesi o di dodici mesi.
Nel caso dei rapporti instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle liste della piccola mobilità, il limite massimo del bonus decorre dalla data della proroga o della trasformazione, come chiarito dall’esempio riportato nella circolare.
Per i rapporti di durata inferiore al mese di calendario, l’importo di 190 euro va ridotto applicando il criterio di 6,33 euro per ogni giorno di rapporto. Per ogni mese di calendario interamente compreso nel rapporto agevolato si riconoscono 190 euro; per i mesi non interamente compresi si riconoscono 6,33 euro per ciascun giorno utile.
Per gli operai agricoli a tempo determinato, l’importo mensile è commisurato alle giornate effettivamente lavorate nel mese di riferimento, moltiplicando 6,33 euro per il numero di giorni lavorati.
In caso di rapporto part-time, il beneficio è ridotto proporzionalmente. Se nel corso del rapporto aumenta la percentuale oraria, il bonus mensile resta ancorato alla percentuale originaria dichiarata all’assunzione; se invece l’orario diminuisce, il datore di lavoro deve ridurre proporzionalmente l’importo del bonus.
Condizioni di accesso e incompatibilità
La fruizione dell’incentivo è subordinata, ai sensi della legge n. 296/2006, al rispetto degli obblighi di regolarità contributiva, delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi applicabili, nazionali, regionali, territoriali o aziendali, se sottoscritti dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative.
Sono inoltre richiamati i principi dell’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012. Il decreto richiama poi il regime de minimis del regolamento CE n. 1998/2006 e richiede che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.
Il beneficio non si applica quando risulti comunque utilizzabile un diverso incentivo previsto dalla normativa statale o regionale.
Apprendistato
La circolare esclude l’applicazione del beneficio ai rapporti di apprendistato, poiché per essi opera un autonomo regime contributivo agevolato previsto da altre disposizioni.
Per gli apprendistati instaurati nel 2013 con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e comunque iscritti nelle liste di mobilità ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge n. 148/1993, viene chiarito che non è possibile riconoscere il regime contributivo agevolato della legge n. 223/1991 richiamato dall’articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 167/2011. Se ne ricorrono le condizioni, può invece essere riconosciuto il beneficio disciplinato dai decreti direttoriali, per la durata di 12 mesi.
Domanda di ammissione e gestione delle risorse
Per ottenere l’agevolazione il datore di lavoro deve presentare all’INPS un’apposita domanda telematica, tramite il modulo LICE disponibile nel Cassetto previdenziale Aziende oppure nel Cassetto previdenziale Aziende agricole. La domanda va presentata entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, a pena di decadenza.
Le cooperative e i loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli di cui alla legge n. 240/1984 devono presentare la domanda esclusivamente attraverso il Cassetto previdenziale Aziende. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto già agevolato è necessaria una nuova istanza.
Trascorsi i 30 giorni, i sistemi centrali dell’Istituto definiscono le istanze pervenute nei termini. L’avvenuta definizione è resa nota tramite messaggio sul sito INPS e con comunicazione individuale ai datori di lavoro; in caso di accoglimento, sono indicati l’importo complessivo spettante e le quote mensili di ripartizione. Per gli operai agricoli a tempo determinato, la quota mensile deve essere calcolata dal datore di lavoro in base alle giornate effettivamente lavorate.
In caso di insufficienza delle risorse, la priorità è determinata dalla data dell’assunzione, della proroga o della trasformazione a tempo indeterminato. I datori di lavoro ammessi possono fruire del beneficio tramite conguaglio o compensazione con i contributi dovuti.
Indicazioni operative per i datori di lavoro non agricoli
Per i datori di lavoro che utilizzano il sistema UniEmens, le posizioni contributive degli ammessi sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 4N, che dal 1° gennaio 2013 assume il significato di datore di lavoro ammesso al bonus previsto dai decreti ministeriali richiamati. Il codice è attribuito automaticamente con l’esito positivo della domanda LICE.
Nel flusso UniEmens, all’interno di DenunciaIndividuale e DatiRetributivi, elemento Incentivo, devono essere valorizzati:
- il codice LICE, con significato di bonus per assunzione lavoratori licenziati;
- il codice H00 nello stato;
- l’importo da conguagliare per il mese corrente;
- l’importo dell’eventuale beneficio spettante per periodi pregressi nell’elemento ImportoArrIncentivo.
I dati esposti in UniEmens sono poi riportati dall’Istituto nel DM2013 virtuale con i codici L432, per il conguaglio, e L433, per gli arretrati.
Nel caso di importi non spettanti da restituire, il datore di lavoro deve compilare la sezione AltreADebito con il codice causale M302 e il relativo importo. Per i lavoratori non più in forza, il beneficio può essere fruito nel primo flusso UniEmens utile, valorizzando gli stessi elementi previsti per i lavoratori in forza, ma senza indicare settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero; deve inoltre essere valorizzato il codice NFOR, che identifica i lavoratori non più in carico.
I datori di lavoro autorizzati che abbiano sospeso o cessato l’attività devono utilizzare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Indicazioni operative per i datori di lavoro agricoli
Per i datori di lavoro agricoli, le istruzioni operative sono rese disponibili con la denuncia DMAG relativa al primo trimestre 2014. Per fruire del beneficio, il datore di lavoro deve indicare, nelle denunce principali o sostitutive, il tipo retribuzione Y, il codice aggio A1 e, nella retribuzione, l’importo dell’incentivo spettante.
Nelle denunce di variazione per periodi pregressi, quando la retribuzione del lavoratore agevolato sia già stata denunciata con DMAG di competenza 2013, occorre utilizzare il medesimo schema. Per gli operai agricoli a tempo determinato l’importo va calcolato in base alle giornate effettivamente lavorate nel mese.
La denuncia contenente l’agevolazione è sottoposta a verifica di coerenza tra i dati esposti e quelli della richiesta datoriale; l’eventuale scarto è motivato con apposito messaggio di errore.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo è istituito il conto GAW32137 nell’ambito della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, evidenza GAW – Gestione sgravi degli oneri sociali ed altre agevolazioni contributive. Il conto è destinato all’incentivo per i datori di lavoro che nel 2013 assumono a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo.
Gli importi dei benefici indebitamente conguagliati e restituiti tramite il codice M302 vanno imputati al conto GAW24137, di nuova istituzione. Il conto GAW32137 è utilizzato anche per l’imputazione contabile del beneficio spettante ai datori di lavoro agricoli. I rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
Punti principali
Ambito del beneficio e lavoratori interessati
Il beneficio è riconosciuto, nel limite complessivo di 20 milioni di euro, ai datori di lavoro privati che nel 2013 assumono lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti da imprese con meno di 15 dipendenti per giustificato motivo oggettivo, connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o lavoro. È equiparato al lavoratore licenziato anche chi abbia accettato l’estinzione del rapporto in sede di conciliazione successiva al preavviso di licenziamento ex articolo 7, comma 7, della legge n. 604/1966. I decreti si applicano dal 1° gennaio 2013.
Durata, misura e casi particolari
L’incentivo può spettare anche per proroga e trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati nel 2013 già agevolabili, nonché per proroga e trasformazione nel 2013 di rapporti instaurati prima del 2013 con lavoratori iscritti nelle allora vigenti liste della cosiddetta piccola mobilità, purché sussista il licenziamento nei 12 mesi precedenti l’originaria assunzione. Il beneficio è escluso se la trasformazione soddisfa un diritto di precedenza all’assunzione a tempo indeterminato. È possibile riutilizzare l’agevolazione in successive assunzioni se, alla data della nuova assunzione, non sono ancora trascorsi 12 mesi dal licenziamento. Il beneficio spetta anche per rapporti a tempo determinato inferiori a sei mesi, con riduzione proporzionale, e per i rapporti part-time è ridotto in proporzione all’orario. Nei rapporti a scopo di somministrazione spetta per 12 mesi in favore dell’agenzia, con eventuale riduzione per evitare che il singolo utilizzatore superi complessivamente 12 mesi di fruizione. Per rapporti inferiori al mese si applica un importo giornaliero convenzionale di 6,33 euro; per gli operai agricoli a tempo determinato l’importo è commisurato alle giornate effettivamente lavorate.
Condizioni ostative e requisiti generali
Il beneficio non si applica quando sia comunque utilizzabile un diverso incentivo statale o regionale. La fruizione è subordinata alla regolarità contributiva, al rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro e degli accordi e contratti collettivi applicabili, nonché ai principi dell’articolo 4, commi 12, 13 e 15, della legge n. 92/2012. L’agevolazione è inoltre soggetta al regime de minimis del regolamento CE n. 1998/2006 e al requisito che il datore di lavoro non sia un’impresa in difficoltà.
Apprendistato e rapporto con la "piccola mobilità"
Il beneficio del decreto non si applica ai rapporti di apprendistato, perché per questi opera già un regime contributivo agevolato diverso. Tuttavia, per apprendistati instaurati nel 2013 con lavoratori precedentemente licenziati per giustificato motivo oggettivo e iscritti nelle liste di mobilità, viene chiarito che non è riconoscibile il regime contributivo agevolato della legge n. 223/1991 richiamato dall’articolo 7, comma 4, del d.lgs. n. 167/2011; pertanto, se ne ricorrono le condizioni, può essere riconosciuto il beneficio del decreto direttoriale, per 12 mesi.
Domanda di ammissione e gestione delle risorse
Per ottenere l’agevolazione occorre presentare all’INPS apposita istanza telematica tramite il modulo LICE disponibile nel Cassetto previdenziale Aziende o Aziende agricole, entro 30 giorni dalla pubblicazione della circolare, a pena di decadenza. Le cooperative e i loro consorzi di trasformazione, manipolazione o commercializzazione di prodotti agricoli ex legge n. 240/1984 utilizzano solo il Cassetto previdenziale Aziende. In caso di proroga o trasformazione di un rapporto già agevolato è necessaria una nuova domanda. In caso di risorse insufficienti, la priorità è data dalla data dell’assunzione, proroga o trasformazione. Gli esiti sono comunicati ai datori di lavoro e, in caso di accoglimento, è indicato l’importo complessivo e la ripartizione mensile.
Modalità di fruizione per i datori di lavoro non agricoli
Per i datori di lavoro che operano con UniEmens, le posizioni contributive sono contraddistinte dal codice di autorizzazione 4N, attribuito automaticamente con l’esito positivo della domanda LICE. In denuncia individuale, nella sezione Incentivo, devono essere valorizzati il codice LICE, lo stato H00, l’importo corrente da conguagliare e l’eventuale importo arretrato. L’Istituto riporta poi i dati nel DM2013 virtuale con i codici L432 per il conguaglio e L433 per gli arretrati. Le restituzioni di importi non spettanti vanno esposte con il codice causale M302 e il relativo importo. Per i lavoratori non più in forza la fruizione avviene nel primo flusso UniEmens utile, con il codice NFOR e senza valorizzazione di settimane, giorni retribuiti e calendario giornaliero; le aziende cessate o sospese devono usare la procedura di regolarizzazione contributiva UniEmens/vig.
Modalità di fruizione per i datori di lavoro agricoli
Per i datori di lavoro agricoli le istruzioni operative saranno disponibili con la denuncia DMAG del primo trimestre 2014. Nelle denunce principali o sostitutive, per il lavoratore agevolato va indicato il tipo retribuzione Y, il codice aggio A1 e, nella retribuzione, l’importo dell’incentivo. Nelle denunce di variazione per periodi pregressi va riportato il medesimo schema. Per gli operai agricoli a tempo determinato il datore di lavoro deve calcolare l’incentivo in base alle giornate effettivamente lavorate nel mese. La denuncia è sottoposta a controllo di coerenza con l’istanza e l’eventuale scarto è motivato con apposito messaggio di errore.
Istruzioni contabili
Per la rilevazione contabile dell’incentivo è istituito il conto GAW32137 nella gestione GAW. Il conto riguarda il bonus per l’assunzione nel 2013, a tempo determinato o indeterminato, anche part-time o a scopo di somministrazione, di lavoratori licenziati nei 12 mesi precedenti per giustificato motivo oggettivo. Gli importi indebitamente conguagliati e restituiti con il codice M302 vanno imputati al conto GAW24137. Il conto GAW32137 è utilizzato anche per il beneficio spettante ai datori di lavoro agricoli; i rapporti finanziari con lo Stato sono definiti direttamente dalla Direzione generale.
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