Circolare numero 33 del 20-03-2014
Premessa - 1. Anzianità contributiva del lavoro intermittente - 2. Retribuzione convenzionale - 3. Requisiti per l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 36, c. 7, del D.Lgs. n. 276/2003 - 4. Termini di presentazione della domanda - 5. Importo del contributo integrativo dovuto - 6. Modalità e termini di versamento - 7. Lavoratori intermittenti già autorizzati alla prosecuzione volontaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce il trattamento previdenziale del lavoro intermittente, richiamando le regole sul calcolo dell’anzianità contributiva, sulle "settimane utili" e sulla retribuzione convenzionale di riferimento. Illustra inoltre quando i lavoratori intermittenti possono chiedere l’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi per colmare periodi con imponibile inferiore al minimale, i termini per presentare la domanda, le modalità di versamento e il coordinamento con eventuali precedenti autorizzazioni alla prosecuzione volontaria.
Lavoro intermittente: contribuzione, anzianità contributiva e versamenti volontari integrativi
Lavoro intermittente, contribuzione e versamenti volontari integrativi
La circolare riepiloga il trattamento previdenziale del lavoro intermittente e disciplina la possibilità, per i lavoratori interessati, di integrare volontariamente la contribuzione nei casi in cui la retribuzione percepita o l’indennità di disponibilità siano inferiori al minimale convenzionale. Vengono inoltre precisati i criteri per il calcolo dell’anzianità contributiva, le modalità di presentazione della domanda e i termini di pagamento.
Inquadramento del rapporto e soggetti interessati
Il lavoro intermittente è una fattispecie contrattuale flessibile disciplinata dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003. Ad esso si applica, in via generale, la disciplina del lavoro subordinato, con esclusione di quella del lavoro a tempo parziale.
La circolare richiama anche i soci, lavoratori subordinati, di cooperative esercenti attività di cui al DPR n. 602/1970, i quali possono rientrare nella disciplina del lavoro intermittente se ricorrono le condizioni dell’art. 34 del D.Lgs. n. 276/2003.
Sono indicati i codici contributivi da utilizzare per la rilevazione dei periodi:
- G0 e H0 per i lavoratori subordinati intermittenti, rispettivamente a tempo indeterminato e determinato;
- G1 e H1 per i soci di cooperativa subordinati, rispettivamente a tempo indeterminato e determinato.
Obbligo di disponibilità e trattamento economico
Lo schema del lavoro intermittente può prevedere l’obbligo di disponibilità oppure la sua esclusione:
- se il lavoratore assume l’obbligo di disponibilità, si impegna ad accettare la chiamata del datore di lavoro e ha diritto a un’indennità per tutto il periodo in cui si mantiene disponibile senza essere impiegato;
- se l’obbligo non è previsto, il lavoratore non è tenuto ad accettare la chiamata e ha diritto soltanto alla retribuzione per l’attività effettivamente svolta.
Per i periodi di effettiva prestazione lavorativa opera il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore ordinario. Pertanto, a parità di orario, si applicano anche le disposizioni sul minimale contrattuale e giornaliero previste dall’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989.
L’indennità di disponibilità, pur avendo natura di reddito da lavoro dipendente, è assoggettata a contribuzione sull’importo effettivamente corrisposto, senza applicazione del minimale di retribuzione imponibile previdenziale.
Anzianità contributiva e settimane utili
Quando la prestazione intermittente è resa per un numero di ore inferiore a quello previsto per il tempo pieno nella stessa azienda, le settimane da considerare coperte da contribuzione devono essere determinate in proporzione alla durata effettiva del lavoro.
Nei periodi identificati con i codici G0 e H0 vengono quindi riportate le "settimane utili" ai fini pensionistici, calcolate come rapporto tra il totale delle ore retribuite nel periodo e l’orario contrattuale settimanale del tempo pieno.
Se il lavoratore è soggetto all’obbligo di disponibilità, le settimane utili risultano indicate anche per i corrispondenti periodi di disponibilità.
Retribuzione convenzionale e integrazione contributiva
L’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede una retribuzione convenzionale di riferimento per determinare l’eventuale differenza contributiva da versare quando retribuzione o indennità di disponibilità risultino inferiori a tale parametro.
Il D.M. 30 dicembre 2004 ha individuato tale parametro nel minimale settimanale previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983, già richiamato in premessa. In base a questa disciplina, i lavoratori intermittenti possono chiedere l’integrazione volontaria dei contributi per i periodi coperti da contribuzione obbligatoria nei quali l’imponibile sia inferiore alla retribuzione convenzionale.
La facoltà non richiede un requisito contributivo minimo ed è riconosciuta a tutti i soggetti che abbiano prestato lavoro intermittente, limitatamente ai periodi con imponibile insufficiente.
Domanda: termini, canali e decadenza
L’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi deve essere richiesta annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi da integrare.
La domanda può essere presentata esclusivamente tramite:
- i servizi telematici INPS, accedendo con PIN alla sezione "Servizi Online – Per tipologia di utente – Cittadino – Versamenti Volontari";
- il Contact Center Multicanale, con identificazione tramite PIN e codice fiscale;
- intermediari abilitati.
Le istanze confluiscono nella procedura automatizzata dei versamenti volontari. Nella domanda devono essere indicati in modo espresso i periodi di lavoro e/o disponibilità per i quali si intende effettuare l’integrazione.
Per i periodi relativi ad anni per i quali il termine annuale sia già decorso, la richiesta va presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della circolare, sempre a pena di decadenza.
Calcolo dell’importo integrativo
Il contributo integrativo deve essere determinato separatamente per i periodi di lavoro intermittente e per quelli di disponibilità, sulla base degli estratti conto.
Per ciascun periodo si procede come segue:
- si calcola la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando il minimale settimanale dell’anno interessato per il numero delle settimane utili del periodo;
- da tale importo si sottrae la retribuzione da lavoro intermittente o l’indennità di disponibilità percepita;
- il risultato costituisce la base di calcolo del contributo volontario integrativo;
- si applica l’aliquota IVS vigente nell’anno da integrare.
La circolare riporta inoltre una tabella riepilogativa, per gli anni dal 2003 al 2014, con i minimali di retribuzione settimanale, i minimali annui e le aliquote IVS vigenti nel FPLD.
Pagamento dell’autorizzazione
Il provvedimento di autorizzazione e il bollettino MAV sono inviati al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento.
Il versamento autorizzato deve essere effettuato per l’intero importo entro la fine del trimestre successivo alla notifica dell’autorizzazione. In caso di ritardo, il pagamento è inefficace e viene rimborsato senza interessi.
Rapporti con precedenti autorizzazioni alla prosecuzione volontaria
Chi sia già autorizzato alla prosecuzione volontaria può utilizzare tale autorizzazione soltanto per coprire i periodi intercorrenti tra un periodo lavorativo e l’altro, purché non soggetti all’obbligo di disponibilità.
Per i periodi di disponibilità indennizzati resta dovuta la contribuzione obbligatoria; è possibile solo l’eventuale integrazione del valore retributivo se inferiore al minimale.
Se una precedente autorizzazione è stata impiegata per coprire periodi di lavoro intermittente e/o di disponibilità, la contribuzione volontaria già versata deve essere annullata e riutilizzata per l’integrazione dei medesimi periodi, con restituzione dell’eventuale eccedenza.
Per i versamenti volontari riferiti a periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria continuano a valere i termini trimestrali ordinari della prosecuzione volontaria: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
Punti principali
Inquadramento del lavoro intermittente e regole contributive
Il lavoro intermittente è una forma contrattuale flessibile disciplinata dagli articoli da 33 a 40 del D.Lgs. n. 276/2003. Si applica, in generale, la disciplina del lavoro subordinato, salvo quella del tempo parziale. La circolare precisa che rientrano nella fattispecie anche i soci lavoratori subordinati di cooperative esercenti attività di cui al DPR n. 602/1970, se ricorrono le condizioni di legge. Per i lavoratori subordinati intermittenti i periodi sono identificati dai codici contributivi G0 e H0; per i soci di cooperativa subordinati dai codici G1 e H1. La prestazione può svolgersi a tempo indeterminato o determinato, anche in coesistenza con altri rapporti compatibili. Lo schema contrattuale può prevedere o meno l’obbligo di disponibilità: nel primo caso è dovuta un’indennità per il periodo in cui il lavoratore si tiene a disposizione senza essere chiamato; nel secondo caso spetta solo la retribuzione per le prestazioni effettivamente rese.
Principio di non discriminazione, minimale contributivo e indennità di disponibilità
Ai periodi di effettivo lavoro intermittente si applica il principio di non discriminazione rispetto al lavoratore ordinario. Di conseguenza, per tali periodi e a parità di orario svolto, si applicano anche le regole sul minimale contrattuale e giornaliero previste dall’art. 7, comma 1, primo periodo, del D.L. n. 463/1983, convertito dalla legge n. 638/1983, come modificato dalla legge n. 389/1989. Diversamente, l’indennità di disponibilità, pur avendo natura di reddito da lavoro dipendente, è soggetta a contribuzione sull’importo effettivamente corrisposto, senza applicazione del minimale di retribuzione imponibile previdenziale.
Anzianità contributiva e settimane utili
Quando il lavoratore intermittente svolge attività per un numero di ore inferiore a quello del tempo pieno previsto in azienda, le settimane coperte da contribuzione devono essere determinate in proporzione alla durata effettiva della prestazione, con un criterio analogo al part-time, ma senza applicarne integralmente la disciplina. Nei periodi contrassegnati dai codici G0 e H0 vengono quindi indicate le "settimane utili" ai fini pensionistici, calcolate dividendo il totale delle ore retribuite per l’orario settimanale contrattuale del tempo pieno. Se è presente l’obbligo di disponibilità, le settimane utili sono indicate anche per i relativi periodi di disponibilità.
Retribuzione convenzionale e facoltà di integrazione contributiva
L’art. 36, comma 7, del D.Lgs. n. 276/2003 prevede una retribuzione convenzionale di riferimento per calcolare l’eventuale differenza contributiva da versare quando la retribuzione o l’indennità di disponibilità siano inferiori a tale valore. Il D.M. 30 dicembre 2004 ha individuato tale parametro nel minimale settimanale previsto dall’art. 7, comma 1, della legge n. 638/1983 per l’accredito dei contributi obbligatori e figurativi. I lavoratori intermittenti che, nei periodi coperti da contribuzione obbligatoria, abbiano percepito importi inferiori a tale retribuzione convenzionale possono chiedere di integrare la contribuzione tramite versamento volontario della differenza, senza che sia richiesto un requisito contributivo minimo. La possibilità riguarda solo i periodi in cui l’imponibile è inferiore al parametro convenzionale.
Domanda di autorizzazione: termini, canali e decadenza
L’autorizzazione ai versamenti volontari integrativi deve essere richiesta annualmente, a pena di decadenza, entro il 31 luglio dell’anno successivo a quello in cui si collocano i periodi da integrare. La circolare specifica che l’istanza può essere presentata esclusivamente: tramite i servizi telematici INPS con PIN nella sezione dedicata ai versamenti volontari; tramite Contact Center Multicanale con identificazione tramite PIN e codice fiscale; oppure tramite intermediari abilitati. Le domande confluiscono nella procedura automatizzata dei versamenti volontari e devono indicare espressamente i periodi di lavoro e/o di disponibilità per i quali si intende effettuare l’integrazione. Per i periodi relativi ad anni per i quali il termine sia già decorso, la richiesta deve essere presentata entro sei mesi dalla pubblicazione della circolare, sempre a pena di decadenza.
Calcolo del contributo integrativo
Il contributo volontario integrativo va determinato separatamente per i periodi di lavoro intermittente e per quelli di disponibilità, secondo quanto risulta dagli estratti conto. Per ciascun periodo occorre prima calcolare la retribuzione convenzionale di riferimento moltiplicando il minimale settimanale vigente nell’anno interessato per il numero delle settimane utili del periodo. Da tale importo va sottratta la retribuzione da lavoro intermittente o l’indennità di disponibilità percepita. Il risultato costituisce la base per il calcolo del contributo integrativo, applicando l’aliquota IVS vigente nell’anno oggetto di integrazione. La circolare riporta anche, per gli anni 2003-2014, i minimali settimanali, i minimali annui e le aliquote IVS in vigore nel FPLD.
Modalità di pagamento e scadenze del versamento
Il provvedimento di autorizzazione e il bollettino MAV sono inviati al richiedente con raccomandata con avviso di ricevimento. Il versamento autorizzato deve essere effettuato in un’unica soluzione entro la fine del trimestre successivo alla notifica dell’autorizzazione, pena decadenza. I pagamenti tardivi sono inefficaci e vengono rimborsati senza interessi.
Rapporto con eventuali precedenti autorizzazioni alla prosecuzione volontaria
Il lavoratore intermittente già autorizzato alla prosecuzione volontaria può usare tale autorizzazione solo per coprire i periodi intercorrenti tra un rapporto intermittente e l’altro, purché non siano soggetti all’obbligo di disponibilità. Per i periodi di disponibilità indennizzati permane la contribuzione obbligatoria, con possibilità soltanto di integrazione del valore retributivo se inferiore al minimale. Se una precedente autorizzazione è stata utilizzata per coprire periodi di lavoro intermittente e/o disponibilità, la contribuzione volontaria già versata deve essere annullata e riallocata su tali periodi, con restituzione dell’eventuale eccedenza. I versamenti volontari eseguiti per periodi completamente privi di contribuzione obbligatoria devono rispettare i termini trimestrali ordinari della prosecuzione volontaria: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre.
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