Sentenza del 22/06/2022 n. 2956 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Agevolazioni ed esenzioni - Generale possibilità di correggere eventuali errori commessi nella dichiarazione dei redditi - Sussiste - Fattispecie relativa a credito fiscale non evidenziato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente aveva omesso o indicato insufficientemente un credito fiscale nella dichiarazione dei redditi. La questione era se fosse ammessa la correzione di tale errore anche in fase endoprocedimentale o dopo la presentazione del ricorso, alla luce del principio di inemendabilità della dichiarazione fiscale.
La decisione
È stato affermato il principio secondo cui l'immutabilità della dichiarazione dei redditi opera solo quando la dichiarazione esprima non soltanto conoscenza di fatti ma anche una volontà negoziale (cioè quando, richiedendo un beneficio, il contribuente assume obblighi imposti dalla norma). Negli altri casi, in ossequio al principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente, è riconosciuta la generale possibilità di correggere errori materiali nella dichiarazione, nei termini previsti, anche in fase endoprocedimentale e dopo la presentazione del ricorso. Ne consegue che la mancata o insufficiente evidenziazione di un credito fiscale può essere sanata se risulta che il credito spettava al contribuente che era in possesso di tutti i requisiti.
Norme richiamate
legge 388/2000
Riferimento normativo relativo a misure agevolative/credito fiscale; utilizzato come contesto per l'oggetto dell'agevolazione e la disciplina applicabile al credito.
decreto legge 244/2016
Richiamato come riferimento alla disciplina fiscale e alle modalità di fruizione/compensazione dei crediti, nel quadro delle modifiche normative che incidono sulle agevolazioni.
D.P.R. 600/1973, art. 36-bis
Norma richiamata in relazione ai poteri di controllo e alle possibilità di rettifica e integrazione delle dichiarazioni fiscali in sede di accertamento; interpretata in senso compatibile con la possibilità di correggere errori materiali quando il contribuente possieda i requisiti del credito.
Corte di Cassazione, sent. 711/2019
Precedente giurisprudenziale che ha affermato limiti e condizioni dell'immutabilità della dichiarazione e ha delineato i casi in cui è ammessa la correzione degli errori.
CTR Lazio, 3164/2019
Decisione di merito che ha applicato il principio della possibilità di correggere omissioni nella dichiarazione in relazione a crediti fiscali, confermando l'orientamento favorevole al contribuente.
Massime di principio
- Il principio di inemendabilità della dichiarazione opera solo quando la dichiarazione contiene anche una volontà negoziale (ossia l'assunzione di obblighi collegati al beneficio richiesto); negli altri casi la dichiarazione è emendabile.
- Gli errori materiali o le omissioni nella dichiarazione dei redditi possono essere corretti, nei termini procedurali previsti, anche in fase endoprocedimentale e, in alcuni casi, anche dopo la presentazione del ricorso, se emerge che il contribuente aveva i requisiti per il beneficio.
- La correzione della mancata indicazione di un credito fiscale è ammessa solo se il contribuente è in grado di dimostrare di possedere tutti i requisiti sostanziali per il riconoscimento del credito.
- Vale il principio di leale collaborazione tra fisco e contribuente: l'amministrazione deve considerare le rettifiche legittime e non frapporre ostacoli ingiustificati quando la pretesa del contribuente è supportata da fatti e documenti.
- In situazioni analoghe è opportuno procedere con tempestività alla richiesta di rettifica, documentando il possesso dei requisiti e segnalando l'errore prima che la posizione diventi definitiva, per evitare contestazioni basate su acquisite volontà negoziali.
- Quando si richiede un beneficio soggetto ad oneri o ad obblighi, il contribuente deve essere consapevole che la dichiarazione può diventare inemendabile; in tutti gli altri casi la possibilità di rettifica resta aperta entro i termini e le condizioni previste dalla normativa.
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