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Circolare

Circolare ADM n. 16/2025

Regolamento (UE) 2023/988 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 10/05/2023 relativo alla sicurezza generale dei prodotti- Istruzioni per i controlli doganali

Agenzia delle Dogane e dei Monopoli439725

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare fornisce agli uffici doganali indicazioni operative sull’applicazione del regolamento (UE) 2023/988 in materia di sicurezza generale dei prodotti, entrato in applicazione dal 13 dicembre 2024. Vengono richiamati ambito di applicazione, obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e fornitori di mercati online, nonché il ruolo delle piattaforme Safety Gate e Safety Business Gateway. La parte centrale riguarda le modalità di controllo in importazione ed esportazione, la sospensione dello svincolo in presenza di prodotti sospetti o pericolosi, i rapporti con l’autorità di vigilanza del mercato e il richiamo all’uso delle schede RAPEX/AIDA e dell’analisi dei rischi. In attesa della disciplina nazionale sanzionatoria, continuano ad applicarsi le sanzioni del Codice del consumo.

istruzioni per i controlli doganali sul regolamento (ue) 2023/988 relativo alla sicurezza generale dei prodotti

Regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti: istruzioni per i controlli doganali

La circolare fornisce indicazioni operative agli uffici doganali in relazione al regolamento (UE) 2023/988 sulla sicurezza generale dei prodotti, applicabile dal 13 dicembre 2024. Il documento inquadra la nuova disciplina unionale, richiamando gli obblighi degli operatori economici e le modalità di intervento delle dogane in coordinamento con le autorità di vigilanza del mercato, anche alla luce del sistema Safety Gate e del Safety Business Gateway.

Quadro normativo e finalità della disciplina

Il regolamento (UE) 2023/988, noto come General Product Safety Regulation (GPSR), sostituisce la direttiva 2001/95/CE e aggiorna il quadro generale sulla sicurezza dei prodotti di consumo. La circolare sottolinea che la normativa mira a migliorare il funzionamento del mercato interno e ad assicurare un elevato livello di protezione dei consumatori nei confronti dei prodotti immessi o messi a disposizione sul mercato.

Il regolamento si applica in modo orizzontale, ma solo nei limiti in cui non esistano disposizioni specifiche del diritto dell’Unione aventi il medesimo obiettivo di sicurezza. In presenza di discipline settoriali armonizzate, esso opera soltanto per gli aspetti e i rischi non già coperti da tali regole.

Ambito di applicazione ed esclusioni

La circolare ricorda che il regolamento si applica ai prodotti nuovi, usati, riparati o ricondizionati immessi o messi a disposizione sul mercato. Restano esclusi, tra gli altri, medicinali, alimenti, mangimi, piante e animali vivi, OGM e microorganismi geneticamente modificati a impiego confinato, sottoprodotti di origine animale, prodotti fitosanitari, talune attrezzature usate nel trasporto di passeggeri gestite dal prestatore del servizio, aeromobili specificamente indicati dal regolamento (UE) 2018/1139 e oggetti d’antiquariato.

Non rientrano nel campo di applicazione i prodotti da riparare o ricondizionare prima dell’uso, purché chiaramente contrassegnati come tali.

Nozione di prodotto sicuro e criteri di valutazione

La circolare richiama la definizione di "prodotto sicuro" e gli elementi da considerare nella valutazione della sicurezza. Un prodotto è sicuro se, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di uso, non presenta rischi o presenta solo rischi minimi compatibili con l’uso del prodotto e coerenti con un elevato livello di tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Tra gli aspetti da valutare vi sono:

  • le caratteristiche del prodotto, inclusi progettazione, composizione, imballaggio e istruzioni;
  • gli effetti del prodotto su altri prodotti e viceversa;
  • la presentazione, l’etichettatura e le avvertenze;
  • le categorie di consumatori, con attenzione ai soggetti vulnerabili;
  • l’aspetto del prodotto, specie quando può indurre a un uso improprio o confusione con alimenti;
  • le caratteristiche di cibersicurezza, se rilevanti;
  • le funzionalità evolutive, di apprendimento e predittive.

Obblighi di fabbricanti, importatori e distributori

La circolare dedica ampia parte agli obblighi degli operatori economici lungo la catena di fornitura.

Fabbricanti

I fabbricanti devono garantire che i prodotti siano progettati e fabbricati in conformità all’obbligo generale di sicurezza, effettuare un’analisi interna dei rischi e redigere una documentazione tecnica idonea a dimostrare la sicurezza del prodotto. Tale documentazione va aggiornata e conservata per dieci anni dalla messa sul mercato.

Devono inoltre assicurare l’identificazione del prodotto e del fabbricante, apporre sul prodotto o, se necessario, sull’imballaggio o nel documento di accompagnamento i propri dati identificativi, fornire istruzioni e informazioni chiare sulla sicurezza nella lingua stabilita dallo Stato membro di messa a disposizione e tenere canali di comunicazione per reclami e segnalazioni di incidenti.

In caso di prodotto pericoloso, il fabbricante deve adottare immediatamente misure correttive, informare i consumatori e le autorità tramite Safety Business Gateway e notificare gli incidenti rilevanti. Deve inoltre tenere un registro interno dei reclami e dei richiami, con conservazione dei soli dati personali necessari per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre cinque anni.

Importatori

L’importatore deve verificare, prima dell’immissione sul mercato, la conformità del prodotto all’obbligo generale di sicurezza e l’osservanza, da parte del fabbricante, degli obblighi documentali e identificativi. Se ritiene che il prodotto non sia conforme, non può immetterlo sul mercato finché non sia reso conforme; se lo ritiene pericoloso, deve informare immediatamente il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato tramite Safety Business Gateway.

L’importatore deve inoltre:

  • indicare i propri riferimenti sul prodotto, sull’imballaggio o nella documentazione di accompagnamento;
  • assicurare la presenza di istruzioni e avvertenze di sicurezza in lingua comprensibile;
  • garantire che immagazzinamento e trasporto non compromettano la sicurezza;
  • conservare la documentazione tecnica per dieci anni;
  • mettere a disposizione canali di reclamo e segnalazione per i consumatori.

Distributori

I distributori devono controllare che fabbricanti e, se del caso, importatori abbiano rispettato gli obblighi di identificazione e informazione previsti dal regolamento. Devono a loro volta assicurare che stoccaggio e trasporto non compromettano la sicurezza del prodotto e, se rilevano non conformità o pericolosità, sospendere la messa a disposizione, informare fabbricante o importatore e cooperare con l’autorità di vigilanza del mercato per le misure correttive, incluso ritiro o richiamo.

Responsabile dei prodotti immessi sul mercato unionale

La circolare evidenzia la figura del responsabile dei prodotti immessi sul mercato unionale, che deve essere stabilito nell’Unione e può coincidere con l’importatore. In assenza di tale soggetto, il prodotto non può essere immesso sul mercato.

Il responsabile deve svolgere i compiti di cooperazione e comunicazione previsti dal regolamento (UE) 2019/1020 e verificare periodicamente la conformità del prodotto alla documentazione tecnica e alle prescrizioni del regolamento. I suoi dati devono figurare sul prodotto, sull’imballaggio, sul pacco o nella documentazione di accompagnamento.

Vendite a distanza e mercati online

La circolare sottolinea che il regolamento disciplina anche la vendita online e, più in generale, le vendite a distanza. Un prodotto offerto online si considera messo a disposizione sul mercato se l’offerta è destinata ai consumatori dell’Unione.

Particolare rilievo assume la figura del fornitore di mercati online, che deve designare un punto di contatto unico per le autorità di vigilanza del mercato e un punto di contatto per i consumatori, registrarsi sul portale Safety Gate e organizzare processi interni per la sicurezza dei prodotti.

Le offerte online devono indicare chiaramente:

  • il fabbricante e i suoi dati di contatto;
  • se il fabbricante è extra-UE, il responsabile stabilito nell’Unione;
  • l’identificazione del prodotto, anche con immagine;
  • avvertenze e informazioni di sicurezza richieste.

I fornitori di mercati online devono inoltre cooperare con le autorità, trattare le notifiche entro termini brevi, rimuovere o disabilitare i contenuti relativi a prodotti pericolosi su ordine dell’autorità, favorire i richiami, informare i consumatori interessati e agevolare la tracciabilità degli operatori commerciali.

Safety Gate, Safety Business Gateway e rete per la sicurezza dei consumatori

Il regolamento consolida e modernizza il sistema di allerta rapido Safety Gate, che sostituisce RAPEX, articolandolo in tre componenti:

  • il sistema di allarme rapido tra Commissione e Stati membri;
  • il portale pubblico Safety Gate;
  • il Safety Business Gateway per le comunicazioni di operatori economici e fornitori di mercati online.

La rete per la sicurezza dei consumatori coordina la cooperazione tra Stati membri e Commissione, agevolando scambio di informazioni, progetti comuni, attività congiunte, buone pratiche e armonizzazione delle metodologie di raccolta dei dati. La circolare rileva anche la possibilità di indagini a tappeto coordinate e simultanee su prodotti o categorie di prodotti specifici.

Controlli doganali: criteri operativi per le dogane

La parte centrale della circolare riguarda i controlli doganali. I prodotti provenienti da paesi terzi destinati all’immissione sul mercato unionale o all’uso/consumo privato nel territorio doganale dell’Unione devono essere dichiarati per l’immissione in libera pratica e possono essere controllati dagli uffici doganali all’atto dell’introduzione nell’UE.

La circolare precisa che il regolamento non modifica il capo VII del regolamento (UE) 2019/1020, già direttamente applicabile ai prodotti contemplati dal GPSR. I controlli si fondano sull’analisi dei rischi ex articoli 46 e 47 del CDU (regolamento (UE) n. 952/2013) e sulle istruzioni e orientamenti di esecuzione.

Gli uffici doganali devono prestare particolare attenzione:

  • alle schede RAPEX presenti nel sistema AIDA Falstaff-RAPEX;
  • alle misure TARIC eventualmente applicabili;
  • ai profili di rischio nel Circuito Doganale di Controllo;
  • alle segnalazioni e ai rischi già emersi in ambito unionale.

In presenza di controllo documentale o visita merci, se il prodotto è sospetto o può presentare un grave rischio per la salute e la sicurezza, lo svincolo va sospeso e va informata senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato competente, trasmettendo la documentazione necessaria.

Esiti della segnalazione all’autorità di vigilanza

A seguito della segnalazione, l’autorità di vigilanza del mercato può comunicare:

  • l’approvazione all’immissione in libera pratica;
  • la non ammissione all’importazione;
  • il mantenimento della sospensione dello svincolo per ulteriori approfondimenti;
  • un provvedimento con misure da adottare da parte dell’operatore economico entro un termine determinato.

Se viene mantenuta la sospensione o viene adottato un provvedimento interlocutorio, l’ufficio doganale può, ove possibile e su richiesta dell’operatore, consentire il trasferimento delle merci presso il magazzino dell’importatore con vincolo doganale e divieto di immissione in consumo, al fine di evitare costi di giacenza nei porti o negli aeroporti.

In mancanza di risposta dell’autorità entro quattro giorni lavorativi, l’ufficio deve procedere allo svincolo, salvo esiti di ulteriori controlli.

Se emergono prodotti pericolosi anche fuori da specifici profili di rischio, gli uffici devono darne notizia alla Direzione Antifrode per l’eventuale inserimento di nuovi profili di rischio e, per conoscenza, alla Direzione competente.

Esportazione di prodotti vietati

La circolare richiama l’articolo 28, paragrafo 4, del regolamento, secondo cui è vietata, salvo fondati motivi debitamente giustificati, l’esportazione di prodotti la cui immissione o messa a disposizione sul mercato sia stata vietata in base a misure adottate ai sensi del regolamento stesso.

Sanzioni e regime transitorio

L’articolo 44 demanda agli Stati membri l’adozione delle norme sanzionatorie. Nelle more dell’attuazione nazionale, la circolare afferma che continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Codice del consumo, di cui al d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206.

La circolare richiama infine la necessità di vigilare sull’uniforme applicazione delle istruzioni e di segnalare tempestivamente eventuali difficoltà operative alla Direzione centrale.

Punti principali

quadro normativo e finalità

La circolare illustra il regolamento (UE) 2023/988, che sostituisce la direttiva 2001/95/CE sulla sicurezza generale dei prodotti e, con effetto dal 13 dicembre 2024, rafforza la tutela dei consumatori e il contrasto ai prodotti pericolosi, anche nel commercio online. Il regolamento opera in modo orizzontale e si applica quando non esistano disposizioni unionali specifiche sul medesimo obiettivo di sicurezza.

obblighi degli operatori economici

Sono richiamati gli obblighi di fabbricanti, importatori, distributori e responsabile dei prodotti immessi sul mercato unionale: documentazione tecnica, tracciabilità, indicazioni identificative sul prodotto o imballaggio, istruzioni di sicurezza, misure correttive, notifiche tramite Safety Business Gateway e cooperazione con le autorità. La circolare evidenzia anche la figura del fornitore di mercati online e i relativi obblighi di informazione, cooperazione e rimozione dei contenuti relativi a prodotti pericolosi.

controlli doganali e analisi del rischio

Per i prodotti provenienti da paesi terzi destinati all’immissione in libera pratica o all’uso/consumo privato nell’Unione, gli uffici doganali devono verificare la conformità anche sotto il profilo della sicurezza generale. I controlli si fondano sull’analisi dei rischi ex articoli 46 e 47 del CDU, sulle schede RAPEX inserite nel sistema AIDA Falstaff-RAPEX, sui profili di rischio del CDC e sulle eventuali misure TARIC. In caso di sospetto prodotto pericoloso, lo svincolo va sospeso e va informata senza indugio l’autorità di vigilanza del mercato.

esportazione, safety gate e collaborazione istituzionale

La circolare segnala che il regolamento vieta, salvo fondati motivi, l’esportazione di prodotti la cui immissione o messa a disposizione sul mercato sia stata vietata in base a misure adottate ai sensi del regolamento. Viene inoltre descritto il sistema Safety Gate/Safety Business Gateway e la rete per la sicurezza dei consumatori, con particolare attenzione alla cooperazione tra Commissione, Stati membri, autorità di vigilanza del mercato, OLAF e autorità doganali.

regime sanzionatorio transitorio

L’articolo 44 demanda agli Stati membri la disciplina delle sanzioni. Nelle more dell’adeguamento nazionale, la circolare precisa che continuano ad applicarsi le sanzioni previste dal Codice del consumo. Le eventuali criticità applicative devono essere segnalate alla Direzione centrale, mentre le Direzioni territoriali devono vigilare sull’uniforme applicazione delle istruzioni.

Come è indicizzato

Materiesicurezza dei prodotticontrolli doganalivigilanza del mercatovendite a distanzasanzioni

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