Sentenza n. 231/2026 - Catania, Sezione 4
per l'ottemperanza del giudicato relativo alla sentenza n. 184/2025 del Tribunale di Messina- Sez. Lavoro, emessa nel giudizio n. 1857-24 in data 22.01.2025 notificata in forma esecutiva in data 27.02.2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Messina, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 e condannato il Ministero al pagamento di euro 1.500,00 oltre accessori
Esito
Favorevole al ricorrente (docente creditore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e 114 c.p.a., deducendo che il Ministero non aveva spontaneamente eseguito la sentenza del Tribunale di Messina, ritualmente notificata in forma esecutiva e passata in giudicato. Ha chiesto l'integrale esecuzione del titolo, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta, nonché la condanna dell'Amministrazione alle spese di giudizio. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma, senza allegare né provare l'avvenuto adempimento o una causa impeditiva, modificativa o estintiva dell'obbligazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'ottemperanza: esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato e passato in giudicato, decorso del termine previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996 e mancata esecuzione da parte del Ministero. In applicazione dell'art. 2697 c.c., il Collegio ha affermato che, provato dal ricorrente il fatto costitutivo del diritto all'ottemperanza, spettava all'Amministrazione dimostrare l'inefficacia del titolo o l'estinzione, modificazione o impedimento del diritto; tale prova non è stata fornita. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare integrale esecuzione al giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia è stato nominato Commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega, incaricato di provvedere al pagamento entro i successivi sessanta giorni decorrenti dalla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Il Commissario, appartenendo al Ministero resistente, non ha diritto a compenso, in quanto l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; il TAR ha ritenuto applicabile analogicamente l'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.000, oltre accessori e rifusione del contributo unificato se dovuto e versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di persistente inerzia, un Commissario ad acta.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Individua tra i titoli suscettibili di ottemperanza le sentenze passate in giudicato e gli altri provvedimenti esecutivi del giudice ordinario.
art. 2697 c.c.
i fatti estintivi, modificativi ed impeditivi del diritto azionato vanno provati da chi ha interesse ad eccepirli
Una volta provata dal ricorrente l'esistenza del titolo esecutivo e il mancato adempimento, incombe sull'Amministrazione l'onere di provare l'inefficacia del titolo oppure l'estinzione, modificazione o impedimento del diritto.
art. 14 d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine previsto per l'adempimento delle pubbliche amministrazioni alle obbligazioni pecuniarie concorre, nel caso concreto, a rendere attuale l'azione di ottemperanza.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione sostanziale posta a fondamento del diritto del docente alla Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione.
art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001
La regola sull'assenza di compenso per il Commissario appartenente all'amministrazione resistente, prevista per determinati giudizi di ottemperanza, è ritenuta applicabile per analogia anche alle condanne al pagamento di somme di denaro diverse da quelle contemplate dalla legge.
art. 1, comma 777, lett. l), l. n. 208/2015
È richiamata quale disposizione che ha previsto la disciplina dell'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria del giudice ordinario, il creditore deve provare l'esistenza di un titolo esecutivo ritualmente notificato, passato in giudicato o comunque esecutivo, e il mancato adempimento dell'Amministrazione; provati tali fatti costitutivi, l'azione è fondata.
- In applicazione dell'art. 2697 c.c., una volta dimostrati il titolo e l'inadempimento, spetta all'Amministrazione che intenda contestare l'obbligo di esecuzione provare i fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto azionato, inclusa l'avvenuta esecuzione o l'inefficacia del titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza, il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per l'integrale esecuzione del giudicato e nominare preventivamente un Commissario ad acta, destinato a operare su richiesta dell'interessato in caso di inutile decorso del termine.
- Quando il Commissario ad acta è individuato in un dirigente dell'Amministrazione resistente, l'incarico non comporta un compenso autonomo se l'attività rientra nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale; la disciplina prevista dall'art. 5-sexies, comma 8, della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.
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