Regolamento (UE) 2022/565
Regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione del 7 aprile 2022 relativo all’autorizzazione di un preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e a vacche da riproduzione (titolare dell’autorizzazione: DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o.) (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento autorizza, ai sensi del regolamento (CE) n. 1831/2003, un preparato di 3-nitroossipropanolo da utilizzare come additivo per mangimi per vacche da latte e vacche da riproduzione. L’autorizzazione è concessa in considerazione del parere favorevole dell’EFSA, che ha ritenuto la sostanza sicura alle condizioni d’uso proposte e idonea a ridurre la produzione di metano enterico. Il testo fissa anche prescrizioni operative per la protezione degli utilizzatori e stabilisce la composizione, i livelli di impiego, le modalità di incorporazione e la data di scadenza dell’autorizzazione.
Autorizzazione del preparato di 3-nitroossipropanolo come additivo per mangimi destinati a vacche da latte e vacche da riproduzione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’immissione sul mercato e all’uso, nell’alimentazione animale, di un preparato di 3-nitroossipropanolo classificato come additivo zootecnico nel gruppo funzionale delle sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente. L’autorizzazione riguarda esclusivamente vacche da latte e vacche da riproduzione, alle condizioni tecniche e di impiego fissate nell’allegato, nell’intero territorio dell’Unione europea ed è direttamente applicabile negli Stati membri. Sono previste misure specifiche di protezione per gli utilizzatori a causa dei rischi di irritazione cutanea e oculare e di possibile nocività per inalazione.
Autorizzazione del 3-nitroossipropanolo come additivo per vacche da latte e vacche da riproduzione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2022/565 della Commissione autorizza un preparato di 3-nitroossipropanolo quale additivo per mangimi destinati a vacche da latte e vacche da riproduzione. Il provvedimento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi per l’alimentazione animale e recepisce il parere dell’EFSA del 30 settembre 2021, che ha escluso effetti negativi su salute animale, sicurezza dei consumatori e ambiente alle condizioni d’uso proposte, evidenziando al contempo rischi per gli utilizzatori legati a irritazione e inalazione.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina l’autorizzazione degli additivi per l’alimentazione animale e ne definisce i motivi e le procedure. La domanda di autorizzazione è stata presentata ai sensi dell’articolo 7 di tale regolamento ed era corredata della documentazione richiesta dall’articolo 7, paragrafo 3. La valutazione ha portato a ritenere soddisfatte le condizioni di autorizzazione previste dall’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Finalità e valutazione scientifica
L’additivo è destinato alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale delle sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente, con specifica finalità di riduzione della produzione di metano enterico. L’EFSA ha concluso che il 3-nitroossipropanolo, alle condizioni proposte, non presenta un’incidenza negativa sulla salute delle vacche da latte e da riproduzione, sulla sicurezza dei consumatori o sull’ambiente. Ha inoltre rilevato che la sostanza deve essere considerata irritante per occhi e pelle e potenzialmente nociva se inalata; per questo la Commissione ha ritenuto necessario imporre misure di protezione adeguate e richiedere la commercializzazione in forma granulare con percentuale trascurabile di particelle inalabili.
Ambito di applicazione e destinatari
L’autorizzazione riguarda esclusivamente il preparato indicato nell’allegato, identificato con il numero 4c1, e si applica ai mangimi per vacche da latte e vacche da riproduzione. Il titolare dell’autorizzazione è DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Il regolamento ha applicazione generale nell’Unione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Caratteristiche del prodotto autorizzato
L’allegato descrive il prodotto come un preparato contenente almeno il 10 % di 3-nitroossipropanolo, in forma di polvere granulare. La composizione granulometrica è precisata nei seguenti termini:
- particelle < 50 μm: inferiori allo 0,5 %;
- particelle < 10 μm: 0 %. La sostanza attiva è identificata come 3-nitroossipropanolo, anche denominato 1,3-propandiolo mononitrato, con formula C3H7NO4 e numero CAS 100502-66-7.
Condizioni d’impiego
Il tenore minimo autorizzato è pari a 53 mg di sostanza attiva per kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 %, mentre il tenore massimo è pari a 80 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela. L’allegato non prevede un’età massima per gli animali destinatari.
Misure di tutela per gli utilizzatori
Il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere riportati a un livello accettabile con misure organizzative, devono essere impiegati dispositivi di protezione individuale adeguati, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Metodo di analisi e controllo
Per la quantificazione del 3-nitroossipropanolo nell’additivo per mangimi, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto un metodo di cromatografia liquida ad alta prestazione a fase inversa con rivelazione spettrofotometrica (HPLC-UV). Il testo rinvia, per i dettagli tecnici, alle informazioni disponibili presso il laboratorio di riferimento.
Durata dell’autorizzazione ed entrata in vigore
Il periodo di autorizzazione termina il 28 aprile 2032. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Autorizzazione dell’additivo
L’articolo 1 autorizza il preparato indicato nell’allegato, appartenente alla categoria degli additivi zootecnici e al gruppo funzionale delle sostanze che influiscono favorevolmente sull’ambiente, come additivo nell’alimentazione animale alle condizioni previste nell’allegato stesso.
Ambito soggettivo e specie destinatarie
L’allegato limita l’uso del 3-nitroossipropanolo alle vacche da latte e alle vacche da riproduzione. Non sono previste indicazioni di età massima.
Composizione e identificazione del prodotto
L’additivo è identificato con il numero 4c1 ed è titolare dell’autorizzazione DSM Nutritional Products Ltd., rappresentata nell’Unione da DSM Nutritional Products Sp. z o.o. Il preparato deve contenere almeno il 10 % di 3-nitroossipropanolo; è descritto come polvere granulare con particelle < 50 μm inferiori allo 0,5 % e particelle < 10 μm pari allo 0 %.
Tenore di impiego e modalità di somministrazione
Il tenore minimo è fissato a 53 mg di sostanza attiva/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12 % e il tenore massimo a 80 mg/kg. L’additivo deve essere incorporato nei mangimi sotto forma di premiscela.
Misure di sicurezza per gli utilizzatori
Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative adeguate per evitare i rischi da inalazione e da contatto cutaneo od oculare per gli utilizzatori dell’additivo e delle premiscele. Se tali rischi non possono essere ridotti a un livello accettabile, devono essere utilizzati adeguati dispositivi di protezione individuale, inclusi mezzi di protezione degli occhi, della pelle e delle vie respiratorie.
Caratterizzazione della sostanza attiva e metodo di analisi
La sostanza attiva è 3-nitroossipropanolo, anche denominato 1,3-propandiolo mononitrato, con formula chimica C3H7NO4 e numero CAS 100502-66-7. Per la quantificazione nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi composti è previsto un metodo HPLC-UV in fase inversa con rivelazione spettrofotometrica.
Fine del periodo di autorizzazione
L’autorizzazione ha termine il 28 aprile 2032.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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