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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/1012

Regolamento delegato (UE) 2022/1012 della Commissione del 7 aprile 2022 che integra il regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di norme che specificano il livello di servizio e di sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e le procedure per la loro certificazione

Normativa europea32022R1012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce i requisiti minimi di servizio e i diversi livelli di sicurezza che un’area di parcheggio deve rispettare per ottenere la certificazione di area di parcheggio sicura e protetta. Stabilisce inoltre le regole per gli organismi di certificazione, gli audit iniziali, di rinnovo e senza preavviso, la revoca dei certificati e la comunicazione delle informazioni alla Commissione. L’obiettivo è armonizzare a livello UE standard di servizio e sicurezza per migliorare il riposo dei conducenti, la sicurezza stradale e la protezione di veicoli e merci. È prevista una revisione da parte della Commissione entro il 7 aprile 2026 alla luce degli sviluppi tecnologici e del miglioramento delle condizioni di lavoro.

Norme e procedure per certificare le aree di parcheggio sicure e protette destinate ai conducenti nel trasporto su strada, con livelli minimi di servizio e sicurezza armonizzati nell’UE.

Ambito di applicazione

Si applica alle aree di parcheggio che intendono essere certificate come "aree di parcheggio sicure e protette" ai sensi dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 561/2006, utilizzate dai conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada, in particolare merci e passeggeri. Riguarda gli operatori delle aree di parcheggio, gli organismi di certificazione, i revisori, la Commissione e, indirettamente, gli utenti delle aree certificate. Le norme si applicano nell’Unione e sono direttamente applicabili in tutti gli Stati membri; non incidono sulla legislazione nazionale in materia di mansioni e formazione del personale di sicurezza né sulla normativa nazionale o UE in materia di conservazione dei dati CCTV, salvo quanto espressamente previsto.

Regolamento delegato (UE) 2022/1012 sulla certificazione delle aree di parcheggio sicure e protette

Il regolamento integra il regolamento (CE) n. 561/2006 fissando norme armonizzate sui livelli di servizio e sicurezza delle aree di parcheggio sicure e protette e sulle procedure di certificazione. La ratio, richiamata nei considerando, è rispondere alla carenza di tali strutture nell’Unione, migliorare il riposo dei conducenti, rafforzare la sicurezza stradale e proteggere veicoli e merci dai reati.

Ambito e finalità

La disciplina riguarda le aree di parcheggio che intendono ottenere la certificazione UE come aree sicure e protette ai sensi dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 561/2006. Sono coinvolti gli operatori delle aree, gli organismi di certificazione, i revisori, la Commissione e gli utenti finali, in particolare i conducenti impiegati nel trasporto su strada di merci e passeggeri. Il regolamento opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile.

Requisiti minimi di servizio

Per essere certificata, un’area deve rispettare innanzitutto un livello minimo comune di servizio, applicabile a prescindere dal livello di sicurezza prescelto. Tali requisiti comprendono:

  • servizi igienici separati per uomini e donne, docce con acqua calda e toilette funzionanti;
  • rubinetti con acqua calda e sapone per le mani gratuito;
  • contenitori per rifiuti svuotati regolarmente;
  • pulizia quotidiana di toilette, docce e lavandini, con programma di pulizia esposto;
  • disponibilità 24/7 di snack e bevande e sala ristorazione per i conducenti;
  • accesso gratuito a Internet;
  • prese elettriche per uso personale;
  • entro il 31 dicembre 2026, stazioni di ricarica elettrica per veicoli refrigerati adibiti al trasporto su strada;
  • segnaletica chiara per la circolazione sicura nel parcheggio;
  • contatti di emergenza esposti almeno nella lingua ufficiale nazionale e in inglese, con pittogrammi facilmente comprensibili.

Livelli di sicurezza: struttura generale

Oltre al servizio minimo, l’area deve rispettare integralmente uno dei livelli di sicurezza previsti dall’allegato I: bronzo, argento, oro o platino. Le norme sono costruite per modulare il livello di protezione in funzione del rischio e delle esigenze operative, con prescrizioni su perimetro, illuminazione, videosorveglianza, accessi, controlli, procedure interne, risposta agli episodi e assistenza agli utenti. Il regolamento precisa inoltre che le disposizioni non pregiudicano la normativa nazionale sulle mansioni del personale di sicurezza né quella su conservazione dei dati CCTV.

Livello bronzo

Il livello bronzo richiede un perimetro segnalato da deterrente visivo, illuminato a 15 Lux, con vegetazione tagliata per garantire visibilità. Nell’area devono essere presenti segnaletica riservata ai veicoli merci e autorizzati, controlli fisici o a distanza almeno ogni 24 ore, corsie e percorsi pedonali illuminati a 15 Lux. Agli accessi sono richiesti illuminazione a 25 Lux, CCTV con immagini di buona qualità, registrazione minima digitale di 5 fotogrammi al secondo o rilevamento di movimenti con pre/post registrazione, controllo di routine settimanale del sistema con registrazione conservata per una settimana, controllo funzionale almeno ogni 48 ore e conservazione dei dati per 30 giorni salvo termini più brevi imposti da legge. È inoltre necessaria una garanzia o un accordo di servizio per il sistema CCTV, con tecnici qualificati, nonché un piano di sicurezza basato su valutazione annuale dei rischi, una persona responsabile delle procedure del personale, una procedura per i veicoli non autorizzati e una procedura chiara per la segnalazione di episodi e reati.

Livello argento

Il livello argento si caratterizza per un deterrente fisico al perimetro che limiti l’accesso ai soli punti definiti, con monitoraggio e registrazione video continui e deterrente visivo. Il perimetro è illuminato a 20 Lux; sono richiesti controlli di sorveglianza almeno due volte ogni 24 ore, almeno una di giorno e una di notte, e assistenza agli utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Agli accessi occorrono barriere con interfono vocale e sistema di biglietteria, oltre al CCTV con le stesse caratteristiche tecniche previste per il perimetro. Il piano di sicurezza deve considerare i rischi specifici derivanti da posizione, tipologia di utenti, traffico, criminalità e sicurezza generale, e restano obbligatorie le procedure su veicoli non autorizzati, segnalazione di episodi e referente per il personale.

Livello oro

Il livello oro richiede una barriera fisica alta almeno 1,8 metri con zona libera di 1 metro, misure contro danni alle barriere, illuminazione perimetrale a 25 Lux e videosorveglianza continua dell’intero perimetro senza punti ciechi. Il sistema CCTV deve registrare in modo continuo o con rilevamento movimenti, essere controllato con routine ogni 48 ore e verificato funzionalmente almeno ogni 24 ore; i dati sono conservati per 30 giorni, salvo disciplina più restrittiva. È necessaria una manutenzione garantita con almeno una visita annua di una struttura specializzata, sincronizzazione degli eventi CCTV e accessi, memorizzazione locale in caso di blackout di rete e trasferimento successivo dei dati, nonché controllo remoto 24/7 da un centro esterno salvo presenza di personale di sicurezza in loco. Gli accessi sono protetti con barriere e protezioni antiscavalcamento/antintrusione, riconoscimento targhe, verifica corrispondenza in uscita e sistema di verifica in due fasi, mentre il parcheggio deve essere presidiato o videosorvegliato 24/7. Sul piano organizzativo, sono richiesti piano di sicurezza e piano di continuità operativa basati su valutazione annuale dei rischi, procedura per veicoli non autorizzati, assistenza utenti continua, referente per il personale, manuale tecnico, procedure di risposta agli allarmi e preparazione al trasferimento dati DATEX II.

Livello platino

Il livello platino rappresenta il livello più elevato. Esso prevede una barriera continua alta almeno 1,8 metri con deterrenti antiscavalcamento, misure per prevenire danni intenzionali o involontari, illuminazione perimetrale a 25 Lux, videosorveglianza continua senza punti ciechi e accessi pienamente protetti. Il CCTV segue le stesse caratteristiche di registrazione e conservazione dati previste per i livelli superiori, ma la manutenzione richiede almeno due visite annuali da parte di un’organizzazione specializzata qualificata, oppure risorse proprie equivalenti. Gli eventi del sistema CCTV e degli accessi devono essere sincronizzati; gli eventi di sicurezza sono esaminati da personale con client web; in caso di indisponibilità della rete, i dati sono salvati localmente e caricati dopo il ripristino. È previsto monitoraggio remoto 24/7 da un centro esterno, con allarmi acustici o luminosi per intrusioni e scavalcamenti. Il sito deve essere presidiato o videosorvegliato 24/7, gli accessi devono includere cancelli o barriere antintrusione, monitoraggio in tempo reale anche dei punti pedonali, tecnologia di riconoscimento targhe, controllo in due fasi dei conducenti e delle persone autorizzate, portineria resistente ad attacco esterno e sistemi di accesso ai servizi accessibili direttamente dal parcheggio protetti da tornelli. Sul piano gestionale si richiedono piano di sicurezza e piano di continuità operativa, procedura per veicoli non autorizzati, assistenza 24/7, persona responsabile delle procedure del personale, manuale tecnico, procedure di risposta agli allarmi, sistema pronto per DATEX II e possibilità di pre-prenotazione sicura tramite telefono, moduli, e-mail, app o piattaforme di prenotazione, con trasmissione in tempo reale se avviene via app o sistemi analoghi.

Requisiti di formazione, reclami e pubblicità delle informazioni

Tutte le aree certificate devono esporre le informazioni sulle modalità per presentare reclami all’organismo di certificazione competente. Il personale in loco e a distanza, compreso il gestore, deve seguire un corso sulle norme UE sulle aree di parcheggio sicure e protette; il personale neoassunto deve farlo entro sei mesi dall’ingresso in servizio. Il corso riguarda formazione e supervisione del personale, gestione degli episodi, sorveglianza e monitoraggio, tecnologia.

Organismi di certificazione e revisori

Solo organismi di certificazione e revisori che soddisfano i requisiti dell’allegato II possono certificare le aree. Gli organismi devono essere accreditati secondo ISO 17021; i revisori devono avere un rapporto contrattuale con l’organismo e ricevere una formazione teorica e pratica sull’ultima versione delle norme dell’allegato I. Devono inoltre conoscere l’inglese e la lingua locale dello Stato membro in cui operano. Gli organismi che intendono certificare devono inviare alla Commissione la documentazione attestante il possesso dei requisiti; una volta verificata la conformità, nome e contatti sono inseriti nel sito web ufficiale unico.

Audit, rinnovo, audit senza preavviso e revoca

Gli audit di certificazione devono essere svolti fisicamente nel sito. L’operatore che vuole ottenere o rinnovare la certificazione deve presentare domanda all’organismo scelto; per il rinnovo, la richiesta va presentata tre mesi prima della scadenza del certificato. Se circostanze eccezionali impediscono l’audit di rinnovo, l’organismo può prorogare il certificato fino a sei mesi, rinnovabili una sola volta, informando la Commissione. Durante la validità del certificato va eseguito almeno un audit senza preavviso. Gli esiti degli audit sono comunicati senza indugio all’operatore; in caso di carenze, l’organismo indica le misure correttive e concede un termine, poi valuta le correzioni entro quattro settimane. Se l’area rispetta i requisiti, viene rilasciato un nuovo certificato; se il livello di sicurezza cambia, viene rilasciato un certificato coerente con il nuovo livello; se restano carenze rispetto ai requisiti minimi o di sicurezza del certificato, il certificato è revocato. L’operatore può proporre ricorso conformemente alla ISO 17021.

Durata del certificato e scambio di informazioni

Il certificato di audit ha validità di tre anni. Dopo esito positivo, l’organismo di certificazione rilascia immediatamente il certificato all’operatore e ne invia copia anche alla Commissione; comunica inoltre revoche e variazioni di livello. La Commissione mantiene aggiornato l’elenco delle aree certificate sul sito web ufficiale unico previsto dall’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 561/2006. Gli organismi di certificazione devono infine istituire un meccanismo di reclamo online per gli utenti e cooperare con la Commissione nello scambio di informazioni utili a migliorare o chiarire le norme dell’allegato I.

Disposizioni principali

Requisiti per la certificazione

Per essere certificata ai sensi dell’articolo 8 bis, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 561/2006, l’area di parcheggio deve rispettare tutte le norme sul livello minimo di servizio dell’allegato I, sezione A, e tutte le norme di uno dei livelli di sicurezza dell’allegato I, sezione B.

Procedure di certificazione

La certificazione deve svolgersi secondo le norme e le procedure dell’allegato II, che disciplinano requisiti degli organismi di certificazione e dei revisori, audit di certificazione, audit senza preavviso, rinnovo, revoca del certificato e flussi informativi verso Commissione e utenti.

Clausola di revisione

La Commissione valuta entro il 7 aprile 2026 se modificare le norme e le procedure di certificazione degli allegati I e II alla luce degli sviluppi tecnologici e per migliorare costantemente le condizioni di lavoro dei conducenti.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Livello minimo di servizio

Tutte le aree certificate devono offrire servizi igienici separati per uomini e donne con docce e acqua calda, rubinetti con acqua calda e sapone gratuito, raccolta rifiuti, pulizia quotidiana con programma esposto; acquisto di snack e bevande 24/7 e sala ristorazione; Internet gratuito; prese elettriche per uso personale; entro il 31 dicembre 2026 stazioni di ricarica elettrica per veicoli refrigerati; segnaletica chiara e contatti di emergenza esposti almeno nella lingua ufficiale nazionale e in inglese, con pittogrammi.

Livelli di sicurezza: struttura comune

Le aree certificate devono rispettare uno dei livelli di sicurezza previsti nelle tabelle da 2 a 5. Le attrezzature e le procedure richieste per il livello prescelto devono essere pienamente operative; sono previsti obblighi formativi per il personale, procedure per reclami, piani di sicurezza basati su valutazione annuale dei rischi e regole su videosorveglianza, illuminazione, accessi e gestione degli episodi.

Livello bronzo

Richiede deterrente visivo al perimetro, illuminazione a 15 Lux sul perimetro e sulle aree interne, controlli di sorveglianza almeno ogni 24 ore, CCTV agli ingressi/uscite con registrazione digitale minima di 5 fps o motion detection, conservazione dei dati per 30 giorni salvo norme più restrittive, manutenzione garantita del sistema e personale qualificato; prevede piano di sicurezza annuale, referente per le procedure, gestione dei veicoli non autorizzati e procedura esposta per la segnalazione di episodi e reati.

Livello argento

Prevede un deterrente fisico al perimetro, monitoraggio e registrazione video continui, illuminazione perimetrale a 20 Lux, controlli almeno due volte ogni 24 ore, barriera e sistemi di interfono e biglietteria agli accessi, assistenza utenti 24/7, piano di sicurezza rafforzato sulla base di fattori di rischio, gestione dei veicoli non autorizzati e procedure di segnalazione esposte.

Livello oro

Richiede barriera fisica alta almeno 1,8 metri con zona libera di 1 metro, illuminazione perimetrale a 25 Lux, videosorveglianza continua senza punti ciechi, controlli CCTV ogni 48 ore e controlli funzionali almeno ogni 24 ore, conservazione dati per 30 giorni, manutenzione con almeno una visita annua da organizzazione specializzata, sincronizzazione eventi CCTV/accessi, memorizzazione locale in caso di indisponibilità della rete, controllo remoto 24/7 e allarmi per intrusioni e scavalcamenti; agli accessi sono previsti barriere con protezioni, riconoscimento targhe, verifica di corrispondenza all’uscita e sistema di verifica in due fasi.

Livello platino

È il livello più elevato e richiede barriera continua alta almeno 1,8 metri con deterrenti antiscavalcamento e misure contro danni intenzionali o involontari, videosorveglianza continua senza punti ciechi, controlli CCTV ogni 48 ore e controlli funzionali almeno ogni 24 ore, manutenzione con almeno due visite annue da organizzazione specializzata, monitoraggio remoto 24/7 salvo presenza di personale di sicurezza, allarmi acustici o luminosi, presidio o videosorveglianza 24/7, accessi protetti con cancelli/barriere antintrusione, monitoraggio in tempo reale, riconoscimento targhe, verifica in due fasi, portineria resistente ad attacco esterno, manuale tecnico, procedure di risposta agli allarmi, preparazione DATEX II e possibilità di pre-prenotazione sicura.

Organismi di certificazione e revisori

Possono certificare solo organismi e revisori che soddisfano i requisiti dell’allegato II; gli organismi devono avere accreditamento di gruppo conforme a ISO 17021, i revisori devono avere un rapporto contrattuale con l’organismo, formazione teorica e pratica sull’ultima versione delle norme, buona conoscenza dell’inglese e della lingua locale, e i relativi dati devono essere trasmessi alla Commissione per l’inserimento nel sito ufficiale.

Audit di certificazione e rinnovo

Gli audit devono essere svolti fisicamente presso il sito. Per il rinnovo, l’operatore deve richiedere un nuovo audit almeno tre mesi prima della scadenza; in caso di circostanze eccezionali l’organismo può estendere il certificato fino a sei mesi, rinnovabili una sola volta, comunicando i motivi alla Commissione. Durante la validità del certificato va eseguito almeno un audit senza preavviso.

Esito degli audit, correzioni e revoca

L’organismo comunica senza indugio i risultati degli audit; se emergono carenze, informa l’operatore, indica le misure correttive e concede un termine adeguato. Le misure sono valutate entro quattro settimane. Se i requisiti sono rispettati, viene rilasciato un nuovo certificato coerente con il livello effettivo; se persistono mancanze rispetto ai requisiti minimi di servizio o di sicurezza, il certificato è revocato e l’operatore deve rimuovere ogni riferimento alle norme UE. È previsto ricorso secondo ISO 17021.

Validità dei certificati e informazioni alla Commissione

Il certificato di audit ha validità di tre anni. Dopo esito positivo, l’organismo rilascia il certificato all’operatore e ne invia copia alla Commissione; comunica inoltre revoche o variazioni di livello di sicurezza. La Commissione mantiene aggiornato il sito web ufficiale unico con le aree certificate. Gli organismi devono istituire anche un meccanismo di reclamo online per gli utenti e cooperare con la Commissione per eventuali miglioramenti o chiarimenti delle norme.

Come è indicizzato

Materietrasporti su stradasicurezza dei trasporticondizioni di lavoro dei conducenticertificazione e accreditamentoprotezione e videosorveglianza

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