Regolamento (UE) 2022/562
Regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per quanto riguarda l’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa (CARE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento CARE introduce un pacchetto di flessibilità straordinarie per consentire agli Stati membri di reagire rapidamente ai flussi migratori determinati dalla guerra in Ucraina e, al contempo, di continuare a utilizzare in modo efficace le risorse residue del periodo 2014-2020. La misura centrale è l’estensione eccezionale del tasso di cofinanziamento del 100 % per FESR, FSE, Fondo di coesione e FEAD, accompagnata da semplificazioni procedurali e da limiti di pagamento a livello di bilancio UE. Sono inoltre rese ammissibili dal 24 febbraio 2022 le spese per le operazioni destinate a tali sfide migratorie e sono previste regole speciali per il finanziamento incrociato tra FESR e FSE.
Modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 223/2014 per introdurre misure eccezionali di flessibilità e cofinanziamento a sostegno delle sfide migratorie conseguenti all’aggressione russa dell’Ucraina e per attenuare gli effetti residui della crisi COVID-19.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica agli Stati membri che attuano programmi finanziati dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAD nel quadro della programmazione 2014-2020. Riguarda in particolare le spese e le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina, nonché la possibilità di applicare in via eccezionale un tasso di cofinanziamento del 100 % per il periodo contabile 2021-2022 (o esercizio contabile corrispondente) nei programmi interessati. Per il FESR/FSE, alcune misure non si applicano ai programmi nell’ambito dell’obiettivo di cooperazione territoriale europea. Per il FEAD, sono previste semplificazioni anche nella modifica di elementi dei programmi operativi. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Regolamento (UE) 2022/562, CARE
Il regolamento interviene in via eccezionale sulla disciplina dei fondi della coesione e del FEAD per consentire una risposta rapida alle conseguenze dell’aggressione militare della Federazione russa contro l’Ucraina e ai correlati flussi migratori. Il legislatore unionale richiama anche il contesto di persistente pressione dovuta alla pandemia di COVID-19 e l’esigenza di evitare ritardi nell’attuazione dei programmi 2014-2020.
Contesto e finalità
Il provvedimento si inserisce nel quadro delle modifiche già introdotte in risposta alla crisi COVID-19, ma amplia la flessibilità disponibile per i programmi finanziati dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAD. L’obiettivo è permettere agli Stati membri di usare rapidamente risorse residue e, ove necessario, di rimodulare i programmi senza attendere una nuova decisione della Commissione.
Ambito di applicazione
Le misure riguardano i programmi del periodo 2014-2020 sostenuti dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal FEAD. La disciplina speciale si applica alle spese e alle operazioni collegate alle sfide migratorie derivanti dall’aggressione russa e, più in generale, alle domande di pagamento relative al periodo contabile 2021-2022. Per il finanziamento incrociato tra FESR e FSE è esclusa la cooperazione territoriale europea.
Cofinanziamento eccezionale al 100 %
La novità centrale è la possibilità di applicare un cofinanziamento del 100 % alle spese dichiarate nelle domande di pagamento relative al periodo 1° luglio 2021-30 giugno 2022 per FESR, FSE e Fondo di coesione, e per l’esercizio contabile corrispondente nel FEAD. Tale facoltà opera in deroga alle regole ordinarie e non richiede l’approvazione formale della modifica del programma da parte della Commissione.
Gli Stati membri devono tuttavia:
- far approvare le tabelle finanziarie rivedute dal comitato di sorveglianza;
- comunicare o notificare tali tabelle alla Commissione prima della domanda finale di pagamento intermedio;
- rispettare i massimali di spesa aggiuntiva fissati dal regolamento.
Per il FESR/FSE/Fondo di coesione, i pagamenti aggiuntivi complessivi non possono superare 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023. Gli importi che non possono essere pagati subito per effetto di tali limiti sono differiti al 2024 o successivamente. Il regolamento precisa che questi pagamenti differiti non incidono sull’accettazione dei conti.
Ammissibilità delle spese e avvio anticipato
Le spese relative alle operazioni destinate a far fronte alle sfide migratorie sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, data di inizio dell’aggressione militare russa richiamata dal regolamento. La scelta consente di coprire sin dall’origine interventi urgenti già avviati dagli Stati membri.
Flessibilità nell’uso di FESR e FSE
Il regolamento consente, per le operazioni connesse alla crisi migratoria, il finanziamento di un’operazione da parte del FESR o dell’FSE secondo le norme applicabili all’altro fondo. Ciò permette di utilizzare in modo più flessibile le risorse disponibili, a condizione che l’operazione sia inserita in un asse prioritario dedicato e sia coerente con le priorità di investimento dell’altro fondo.
Inoltre, per tali operazioni, gli eventuali dati sui partecipanti possono basarsi su stime informate e limitarsi a due soli indicatori:
- numero totale delle persone che ricevono sostegno;
- numero dei minori di 18 anni.
Semplificazioni per il FEAD
Per il FEAD il regolamento introduce una semplificazione ulteriore: alcuni elementi dei programmi operativi possono essere modificati per rispondere alle sfide migratorie senza una decisione di approvazione della Commissione. Anche qui è previsto il cofinanziamento del 100 % per l’esercizio contabile 2021-2022, subordinato alla notifica delle tabelle finanziarie rivedute prima della domanda finale di pagamento intermedio.
Rapporto con le altre politiche dell’Unione
Nei considerando si sottolinea che il sostegno della politica di coesione deve essere complementare, in particolare, alle azioni finanziate dal Fondo Asilo, migrazione e integrazione, così da massimizzare l’impatto complessivo dei finanziamenti disponibili.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il legislatore giustifica l’entrata in vigore urgente e l’eccezione al periodo di otto settimane per i parlamenti nazionali con la necessità di consentire agli Stati membri di modificare tempestivamente i programmi e beneficiare del cofinanziamento eccezionale.
Disposizioni principali
Cofinanziamento al 100 % per FESR, FSE e Fondo di coesione
Per il periodo contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022, per uno o più assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione può applicarsi un tasso di cofinanziamento del 100 %. La deroga opera rispetto agli articoli 60, paragrafo 1, e 120, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013. Non è necessaria una decisione della Commissione che approvi la modifica del programma: è sufficiente la comunicazione delle tabelle finanziarie rivedute, previa approvazione del comitato di sorveglianza, purché la comunicazione avvenga prima della domanda finale di pagamento intermedio. Sono fissati massimali ai pagamenti aggiuntivi: 5 miliardi di EUR nel 2022 e 1 miliardo di EUR nel 2023; gli importi eccedenti sono differiti al 2024 o successivamente.
Ammissibilità delle spese per operazioni legate alla crisi migratoria
Le spese per le operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti all’aggressione militare della Federazione russa sono ammissibili a decorrere dal 24 febbraio 2022, in deroga alla disciplina ordinaria sull’ammissibilità delle spese.
Finanziamento incrociato tra FESR e FSE
Le operazioni destinate ad affrontare le sfide migratorie conseguenti all’aggressione russa possono essere finanziate dal FESR o dall’FSE sulla base delle norme applicabili all’altro fondo. In tali casi, le operazioni devono essere programmate su un asse prioritario dedicato dell’altro fondo e contribuire alle relative priorità di investimento. Se occorre comunicare dati sui partecipanti, tali dati possono basarsi su stime informate e limitarsi al numero totale delle persone sostenute e al numero dei minori di età inferiore a 18 anni. La deroga non si applica ai programmi dell’obiettivo Cooperazione territoriale europea.
Semplificazioni per il FEAD
Per il Fondo di aiuti europei agli indigenti è consentito modificare alcuni elementi dei programmi operativi per far fronte alle sfide migratorie senza necessità di una decisione della Commissione. Inoltre, per l’esercizio contabile dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022 può applicarsi un tasso di cofinanziamento del 100 % alla spesa dichiarata, con notifica alla Commissione delle tabelle finanziarie rivedute e condizione che la notifica avvenga prima della domanda finale di pagamento intermedio.
Pagamenti e limiti di bilancio
La Commissione effettua i pagamenti intermedi applicando il tasso di cofinanziamento ordinario finché non riceve le tabelle finanziarie rivedute. Gli importi aggiuntivi derivanti dal cofinanziamento al 100 % sono versati dopo il ricevimento di tutte le domande finali di pagamento intermedio del periodo 2021-2022, se necessario in modo proporzionale per rispettare i massimali. Gli importi residui non pagabili subito per il rispetto dei massimali sono versati nel 2024 o successivamente, senza effetti sull’accettazione dei conti.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È motivata l’urgenza, anche in deroga al periodo di otto settimane per i parlamenti nazionali, per consentire agli Stati membri di modificare tempestivamente i programmi e beneficiare del cofinanziamento al 100 %.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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