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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/566

Regolamento (UE) 2022/566 della Commissione del 7 aprile 2022 che modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di flutianil in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32022R0566

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per adeguare i livelli massimi di residui di flutianil in diversi prodotti alimentari e mangimi. L'intervento nasce da una domanda di tolleranze all'importazione relativa a usi autorizzati negli Stati Uniti ed è fondato sulla valutazione scientifica dell'EFSA e sul giudizio di compatibilità con la sicurezza dei consumatori. Per i meloni l'EFSA ha ritenuto i dati insufficienti per fissare un nuovo LMR, mentre per le altre colture richieste la modifica è stata considerata accettabile.

Modifica gli LMR di flutianil nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 per alcuni prodotti agricoli, in particolare in relazione a tolleranze all'importazione.

Ambito di applicazione

Si applica ai livelli massimi di residui di flutianil nei o su prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale disciplinati dal regolamento (CE) n. 396/2005, nell'intero territorio dell'Unione europea e anche ai fini del SEE. La modifica riguarda in particolare alcuni prodotti per i quali erano state richieste tolleranze all'importazione per usi autorizzati negli Stati Uniti (mele, ciliegie dolci, fragole, cetrioli, zucchine e meloni); il regolamento aggiorna i valori dell'allegato II. Restano fermi gli altri profili generali del regolamento quadro n. 396/2005 e l'applicazione diretta negli Stati membri; il testo precisa che per i prodotti non espressamente modificati continuano a valere i limiti già vigenti o il limite di determinazione indicato con 0,01 mg/kg, ove previsto.

Modifica dei limiti massimi di residui di flutianil

Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina i livelli massimi di residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. L'obiettivo è aggiornare l'allegato II per il flutianil, alla luce di una domanda di tolleranza all'importazione e del successivo esame scientifico svolto dall'EFSA.

Contesto normativo e iter della domanda

Nei considerando si precisa che i LMR del flutianil erano già fissati nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. Una domanda di tolleranze all'importazione è stata presentata per l'impiego del flutianil su mele, ciliegie dolci, fragole, cetrioli, zucchine e meloni negli Stati Uniti, ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005. La domanda è stata esaminata dallo Stato membro competente, che ha trasmesso la relazione di valutazione alla Commissione ai sensi dell'articolo 8 del medesimo regolamento. L'EFSA ha poi esaminato la documentazione, anche con riguardo ai rischi per i consumatori e, se del caso, per gli animali, formulando un parere motivato sugli LMR proposti.

Valutazione dell'EFSA e profili di sicurezza

L'EFSA ha distinto tra meloni e altre colture. Per i meloni ha ritenuto insufficienti i dati presentati per fissare un nuovo LMR. Per tutte le altre modifiche richieste, ha invece ritenuto i dati sufficienti per la valutazione del rischio. L'Autorità ha concluso che la modifica degli LMR era accettabile dal punto di vista della sicurezza dei consumatori, sulla base dell'esposizione valutata per 27 gruppi specifici di consumatori europei e tenendo conto dei dati più recenti sulle proprietà tossicologiche della sostanza. Né l'esposizione cronica attraverso tutti gli alimenti potenzialmente contenenti la sostanza, né l'esposizione acuta derivante da un elevato consumo dei prodotti interessati, indicavano un superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Contenuto della modifica dell'allegato II

L'articolo 1 modifica l'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 sostituendo la colonna relativa al flutianil. L'allegato del regolamento riporta una tabella molto ampia di valori LMR per categorie di prodotti vegetali e animali. Tra i valori espressamente menzionati nel testo figurano, a titolo esemplificativo:

  • mele: 0,15 mg/kg;
  • ciliegie dolci: 0,4 mg/kg;
  • fragole: 0,3 mg/kg;
  • cetrioli: 0,03 mg/kg;
  • zucchine: 0,03 mg/kg;
  • uve: 0,15 mg/kg;
  • tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e diverse spezie: 0,05 mg/kg;
  • miele e altri prodotti dell'apicoltura: 0,05 mg/kg. Per numerose altre categorie il valore è fissato a 0,01 mg/kg, spesso indicato come limite inferiore di determinazione analitica. Per i meloni, pur essendo menzionati tra i prodotti oggetto della domanda, il dato riportato nell'allegato è 0,01 mg/kg con la relativa nota sul limite di determinazione analitica.

Base giuridica e conformità ai criteri del regolamento quadro

Il regolamento richiama l'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 396/2005 come base per l'adozione della modifica. Nei considerando si afferma inoltre che la revisione è conforme all'articolo 14, paragrafo 2, dello stesso regolamento, che richiede la valutazione dei fattori pertinenti per la fissazione degli LMR. Si dà atto anche del parere favorevole del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi.

Entrata in vigore e applicazione

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo finale ribadisce la sua obbligatorietà in tutti i suoi elementi e la diretta applicabilità in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005

L'articolo 1 dispone la sostituzione, nell'allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005, della colonna relativa alla sostanza flutianil secondo quanto riportato nell'allegato del regolamento. Sono così aggiornati i LMR per numerosi gruppi di prodotti vegetali e animali, con valori specifici per alcune colture, tra cui mele 0,15 mg/kg, ciliegie dolci 0,4 mg/kg, fragole 0,3 mg/kg, cetrioli 0,03 mg/kg e zucchine 0,03 mg/kg; per i meloni compare il limite di 0,01 mg/kg indicato come limite inferiore di determinazione analitica. Per molte altre categorie resta il valore di 0,01 mg/kg o altri valori di gruppo, come 0,05 mg/kg per tè, caffè, infusioni di erbe, luppolo e varie spezie, 0,15 mg/kg per l'uva e 0,05 mg/kg per il miele e altri prodotti dell'apicoltura.

Motivazione scientifica e valutazione del rischio

Nei considerando si precisa che la domanda è stata presentata ai sensi dell'articolo 6, paragrafi 2 e 4, del regolamento (CE) n. 396/2005 e valutata dallo Stato membro competente ai sensi dell'articolo 8. L'EFSA ha esaminato la domanda e la relazione di valutazione, concludendo che per i meloni i dati erano insufficienti per un nuovo LMR, mentre per le altre modifiche i dati erano sufficienti per la valutazione del rischio; sulla base dell'esposizione di 27 gruppi di consumatori e delle proprietà tossicologiche più recenti, la modifica è risultata sicura per i consumatori, senza superamento della dose giornaliera ammissibile o della dose acuta di riferimento.

Conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 396/2005

Il regolamento afferma che, in base al parere motivato dell'EFSA e tenendo conto dei fattori pertinenti, le modifiche proposte sono conformi ai requisiti dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005, che disciplina la fissazione e la modifica degli LMR.

Entrata in vigore e applicabilità

L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il testo ribadisce che è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesicurezza alimentareresidui di antiparassitariagricolturacommercio internazionale

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