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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/585

Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica i regolamenti (UE) n. 514/2014 recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi, (UE) n. 516/2014 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e (UE) 2021/1147 che istituisce il Fondo Asilo, migrazione e integrazione

Normativa europea32022R0585

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento interviene in via urgente per consentire agli Stati membri di utilizzare più agevolmente le risorse residue dei fondi interni 2014-2020 alla luce dell’afflusso di sfollati dall’Ucraina e dei ritardi di attuazione legati anche alla pandemia. Proroga di un anno il periodo di ammissibilità e adegua i termini di rendicontazione, chiusura e valutazione, introducendo anche maggiore flessibilità nell’uso degli importi non spesi. Per il nuovo periodo 2021-2027 autorizza inoltre il finanziamento del Fondo Asilo, migrazione e integrazione mediante entrate con destinazione specifica esterne provenienti da Stati membri e altri donatori.

Modifica le regole finanziarie e di attuazione del Fondo Asilo, migrazione e integrazione e delle disposizioni collegate per prorogare i termini, aumentare la flessibilità d’uso delle risorse 2014-2020 e consentire contributi aggiuntivi per il periodo 2021-2027.

Ambito di applicazione

Si applica ai programmi e alle risorse dei fondi UE in materia di asilo, migrazione, integrazione, cooperazione di polizia e sicurezza interni, con riferimento in particolare al Fondo Asilo, migrazione e integrazione disciplinato dai regolamenti (UE) n. 514/2014, n. 516/2014 e (UE) 2021/1147. Incide sui programmi nazionali degli Stati membri, sulla chiusura del periodo 2014-2020 e sull’attuazione del periodo 2021-2027; le nuove regole riguardano spese, relazioni, valutazioni, disimpegni, trasferimenti e riallocazioni di importi non spesi. Non partecipano all’adozione e non sono vincolate né soggette all’applicazione del regolamento Irlanda e Danimarca, in base ai relativi protocolli.

Regolamento (UE) 2022/585: modifica dei fondi UE per asilo, migrazione e sicurezza interna

Il regolamento interviene in un contesto di emergenza legato all’invasione dell’Ucraina e al conseguente afflusso massiccio di sfollati verso gli Stati membri. La finalità è evitare perdite di finanziamento, prorogare i termini di utilizzo delle risorse residue dei programmi 2014-2020 e rafforzare la flessibilità dei fondi per rispondere a nuove o impreviste esigenze in materia di asilo, migrazione, frontiere e sicurezza.

Contesto e razionalità dell’intervento

Il legislatore dell’Unione richiama la pressione straordinaria esercitata sulle amministrazioni nazionali, sia per le esigenze immediate sia per quelle destinate a persistere oltre il 2022. Viene sottolineato che i ritardi di attuazione, anche dovuti alla pandemia di COVID-19, hanno aumentato il rischio di disimpegno delle risorse e di deficit di liquidità, specie nella fase di transizione tra i programmi 2014-2020 e 2021-2027.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’intervento riguarda i fondi dell’area "affari interni": il Fondo Asilo, migrazione e integrazione, le misure connesse alla cooperazione di polizia e le disposizioni finanziarie collegate. Le modifiche toccano in particolare il regolamento (UE) n. 514/2014, il regolamento (UE) n. 516/2014 e il regolamento (UE) 2021/1147, incidendo sui programmi nazionali degli Stati membri e sulle relative regole di spesa, rendicontazione, chiusura e valutazione.

Proroga del periodo di ammissibilità e chiusura dei programmi 2014-2020

La modifica centrale al regolamento (UE) n. 514/2014 è la proroga del periodo entro cui le spese possono essere considerate ammissibili: le spese devono essere sostenute dal beneficiario e interamente pagate dall’autorità responsabile tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2024. Vengono inoltre aggiornati i termini di trasmissione dei documenti di chiusura, della relazione finale di esecuzione e delle valutazioni ex post.

In particolare:

  • entro il 31 dicembre 2024 gli Stati membri presentano i documenti richiesti per la chiusura;
  • i pagamenti effettuati dal 16 ottobre 2023 al 30 giugno 2024 confluiscono negli ultimi conti annuali;
  • la relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali è dovuta entro il 31 dicembre 2024;
  • la valutazione ex post sugli effetti delle azioni dei programmi nazionali è dovuta entro il 31 dicembre 2024;
  • la valutazione ex post sul regolamento e sui regolamenti specifici dopo la chiusura dei programmi è dovuta entro il 30 giugno 2025.

Disimpegno e adattamento della governance finanziaria

Il regolamento interviene anche sulla logica del disimpegno degli impegni di bilancio relativi agli ultimi due anni del periodo, stabilendo che essi siano disimpegnati secondo le norme previste per la chiusura dei programmi. La scelta mira a ridurre il rischio che risorse ancora disponibili vadano perdute prima di poter essere utilizzate per esigenze urgenti.

Maggiore flessibilità nell’uso delle risorse del regolamento (UE) n. 516/2014

La modifica al regolamento istitutivo del Fondo Asilo, migrazione e integrazione introduce una flessibilità più ampia nell’uso degli importi aggiuntivi assegnati agli Stati membri. Tali importi sono di regola destinati alle azioni specifiche elencate nell’allegato II e assegnati mediante decisioni individuali di finanziamento, in occasione della revisione intermedia o ogni due anni, a seconda del tipo di importo.

Tuttavia, se sopravvengono nuove o impreviste circostanze, lo Stato membro può destinare tali risorse ad altre azioni del proprio programma nazionale, purché consulti la Commissione prima dell’uso o del trasferimento. Questa apertura è concepita per evitare che fondi non spesi vadano perduti e per permettere la riallocazione verso bisogni emergenti, incluso l’impatto della guerra in Ucraina.

Nuove fonti di finanziamento per il periodo 2021-2027

Per il regolamento (UE) 2021/1147 viene introdotta la possibilità di finanziare il Fondo Asilo, migrazione e integrazione anche con contributi volontari di Stati membri e di altri donatori pubblici o privati, qualificati come entrate con destinazione specifica esterne. La misura amplia la base finanziaria disponibile e consente di mobilitare risorse supplementari per fronteggiare crisi future o situazioni impreviste.

Entrata in vigore, efficacia e clausole istituzionali

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione immediata e diretta in tutti gli Stati membri vincolati. Non partecipano Irlanda e Danimarca, secondo i rispettivi protocolli relativi alla loro posizione nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia.

Disposizioni principali

Proroga dei termini nel regolamento (UE) n. 514/2014

Le spese sono ammissibili se sostenute dal beneficiario e integralmente versate dall’autorità responsabile tra il 1° gennaio 2014 e il 30 giugno 2024. Gli Stati membri devono presentare entro il 31 dicembre 2024 i documenti di chiusura previsti; i pagamenti effettuati tra il 16 ottobre 2023 e il 30 giugno 2024 confluiscono negli ultimi conti annuali. La relazione annuale di esecuzione è dovuta fino al 31 marzo 2023 incluso, mentre la relazione finale di esecuzione dei programmi nazionali è fissata al 31 dicembre 2024. La relazione di valutazione ex post sugli effetti delle azioni dei programmi nazionali va presentata entro il 31 dicembre 2024, e quella sul regolamento e sui regolamenti specifici entro il 30 giugno 2025.

Adattamento delle regole di disimpegno e chiusura

Per gli impegni relativi agli ultimi due anni del periodo, il disimpegno avviene conformemente alle norme applicabili alla chiusura dei programmi. Il regolamento adegua così le date e i meccanismi di rendicontazione, valutazione e chiusura per consentire l’utilizzo degli importi ancora disponibili.

Maggiore flessibilità per il regolamento (UE) n. 516/2014

Gli importi aggiuntivi assegnati agli Stati membri per azioni specifiche sono normalmente destinati alle azioni elencate nell’allegato II, tramite decisioni individuali di finanziamento che approvano o rivedono il programma nazionale nella revisione intermedia. Tuttavia, in presenza di nuove o impreviste circostanze, gli Stati membri possono usare tali importi per altre azioni del programma nazionale, previa consultazione della Commissione. La stessa flessibilità si applica agli importi aggiuntivi assegnati ogni due anni per il programma di reinsediamento dell’Unione: di regola non sono trasferibili, ma possono essere riallocati ad altre azioni del programma nazionale previa consultazione della Commissione.

Finanziamento aggiuntivo del regolamento (UE) 2021/1147

All’articolo 10 è introdotta la possibilità di finanziare il sostegno del Fondo Asilo, migrazione e integrazione anche mediante contributi degli Stati membri e di altri donatori pubblici o privati, qualificati come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell’articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario.

Entrata in vigore e applicazione diretta

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemigrazioneasilosicurezza internafinanziamenti uegestione delle frontiere

Testo integrale

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