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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/558

Regolamento di esecuzione (UE) 2022/558 della Commissione del 6 aprile 2022 che istituisce un dazio antidumping definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32022R0558

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni dalla Cina di determinati sistemi di elettrodi di grafite, al termine di un’inchiesta avviata nel 2021 e già sfociata in misure provvisorie. La Commissione conferma l’esistenza di dumping, di un pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e del nesso causale, ritenendo che l’interesse dell’Unione giustifichi l’intervento. Vengono tuttavia escluse dalla definizione del prodotto gli elettrodi con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm e sono previste aliquote differenziate per alcuni produttori esportatori cinesi.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese, con riscossione definitiva dei dazi provvisori e esclusione di taluni prodotti dall’ambito delle misure.

Ambito di applicazione

Si applica alle importazioni nell’Unione di elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con densità apparente pari o superiore a 1,5 g/cm3 e resistenza elettrica pari o inferiore a 7,0 μ.Ω.m, anche dotati di nippli, con diametro nominale superiore a 350 mm, classificati ai codici NC ex 8545 11 00 e TARIC 8545110010 e 8545110015, originari della Repubblica popolare cinese. Restano esclusi gli elettrodi di grafite con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm e i nippli importati separatamente; per alcune società cinesi sono previste aliquote individuali, mentre per le altre imprese si applica il dazio residuo. Il regolamento disciplina inoltre la riscossione definitiva dei dazi provvisori già depositati e la procedura per l’eventuale estensione a nuovi produttori esportatori.

Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di sistemi di elettrodi di grafite originari della Repubblica popolare cinese

Il regolamento conclude l’inchiesta antidumping avviata nel febbraio 2021 sulle importazioni di determinati sistemi di elettrodi di grafite dalla Repubblica popolare cinese e istituisce misure definitive a tutela dell’industria dell’Unione. La Commissione conferma che le importazioni sono avvenute a prezzi di dumping, che hanno causato un pregiudizio notevole e che non vi sono elementi tali da escludere l’interesse dell’Unione all’adozione dei dazi.

Ambito oggettivo e definizione del prodotto

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite dei tipi utilizzati per forni elettrici, con densità apparente di 1,5 g/cm3 o superiore e resistenza elettrica di 7,0 μ.Ω.m o inferiore, anche dotati di nippli, purché con diametro nominale superiore a 350 mm. Il regolamento precisa che il prodotto è classificato, in particolare, ai codici TARIC 8545110010 e 8545110015 nell’ambito del codice NC ex 8545 11 00.

La Commissione, dopo aver esaminato le osservazioni delle parti interessate, ha escluso dalla definizione del prodotto:

  • i nippli importati separatamente;
  • gli elettrodi di grafite con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm.

L’esclusione dei diametri più piccoli discende dalla constatazione che tali prodotti sono prevalentemente, se non esclusivamente, di categoria HP/SHP, con impieghi, caratteristiche tecniche e processi produttivi diversi rispetto agli elettrodi UHP, che rappresentano il segmento più direttamente prodotto dall’industria dell’Unione e più esposto agli effetti delle importazioni oggetto di dumping.

Procedura dell’inchiesta

L’inchiesta è stata aperta il 17 febbraio 2021. Il regolamento ricorda che:

  • il 14 ottobre 2021 è stato istituito un dazio antidumping provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812;
  • il 19 gennaio 2022 la Commissione ha effettuato la divulgazione finale delle informazioni;
  • le parti interessate hanno potuto presentare osservazioni e richiedere audizioni;
  • sono stati svolti controlli incrociati a distanza presso alcuni produttori dell’Unione e un produttore esportatore.

La Commissione affronta inoltre varie contestazioni procedurali, tra cui quelle sull’uso di informazioni riservate, sulla sospensione delle misure e sulla registrazione delle importazioni. In particolare, rileva che non erano soddisfatte le condizioni per la registrazione ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 5 bis, del regolamento di base.

Metodo di determinazione del valore normale e distorsioni significative

La parte più ampia del regolamento riguarda la costruzione del valore normale ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036, alla luce dell’esistenza di distorsioni significative nell’economia cinese.

La Commissione respinge le critiche sulla compatibilità di tale metodo con il diritto OMC e conferma che, in presenza di distorsioni significative, non è opportuno utilizzare prezzi e costi del mercato interno cinese. Viene confermata la scelta del Messico come paese rappresentativo e l’utilizzo di fonti informative ritenute esenti da distorsioni per la determinazione dei fattori produttivi.

Tra i punti più rilevanti:

  • il coke di petrolio calcinato viene valorizzato sulla base delle importazioni a Nuevo Laredo, ritenute rappresentative della qualità necessaria per la produzione di elettrodi di grafite;
  • il prezzo dell’elettricità è aggiornato sulla base dei dati CFE per utenti industriali ad alta tensione;
  • le SGAV sono determinate con un valore del 10,4% dopo alcune correzioni ai dati di bilancio del produttore del paese rappresentativo;
  • materiali di consumo, spese generali di produzione e costi di trasporto sono ricostruiti con un metodo indiretto ritenuto coerente con l’articolo 2, paragrafo 6 bis.

La Commissione respinge anche le obiezioni relative alla natura dei piani quinquennali cinesi, alla presunta necessità di un esame individuale separato delle distorsioni per ciascun esportatore e alle critiche sulla relazione per paese del 2017.

Margini di dumping definitivi

La Commissione ricalcola i margini di dumping tenendo conto delle osservazioni presentate dopo la divulgazione provvisoria e finale. Poiché il livello di collaborazione è ritenuto basso, il margine residuo per tutte le altre società è fissato al 74,9%.

I margini definitivi sono:

  • Fangda: 36,1%;
  • Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.: 23,0%;
  • Nantong Yangzi Carbon: 51,7%;
  • altre società che hanno collaborato: 33,8%;
  • tutte le altre società: 74,9%.

Pregiudizio subito dall’industria dell’Unione

La Commissione conferma che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole. Nel periodo in esame:

  • il consumo dell’Unione diminuisce del 25%;
  • la produzione dell’Unione diminuisce del 28%;
  • le vendite sul mercato dell’Unione diminuiscono del 32%;
  • la quota di mercato dell’industria dell’Unione scende dal 61,1% al 55,2%.

La Commissione osserva che, pur in presenza di alcuni indicatori non tutti negativi, la valutazione complessiva degli elementi macroeconomici e microeconomici conferma il pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Viene inoltre considerato il caso particolare di GrafTech, la cui posizione contrattuale a lungo termine non altera la conclusione complessiva sul pregiudizio.

Nesso causale e fattori diversi dalle importazioni oggetto di dumping

La Commissione conclude che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina sono la causa del pregiudizio e che nessun altro fattore rompe il nesso causale.

Sono espressamente respinte le argomentazioni fondate su:

  • una presunta diversa tipologia di prodotto tra UE e Cina;
  • la pandemia di COVID-19;
  • i contratti a lungo termine di GrafTech;
  • le importazioni da paesi terzi;
  • l’andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione;
  • il livello di consumo e l’uso vincolato.

Interesse dell’Unione

La Commissione ritiene che le misure siano nell’interesse dell’Unione perché ristabiliscono condizioni di concorrenza leale senza impedire agli utilizzatori di acquistare dalla Cina. Le obiezioni degli importatori e degli utilizzatori circa l’aumento dei prezzi, la redditività, la competitività e il rischio di carenze di approvvigionamento vengono respinte, anche alla luce dell’esclusione degli elettrodi di diametro pari o inferiore a 350 mm.

Misura definitiva, riscossione dei provvisori e aliquote

L’articolo 1 istituisce il dazio antidumping definitivo. Le aliquote sono applicate al prezzo netto franco frontiera dell’Unione, dazio non corrisposto, e sono accompagnate da codici addizionali TARIC per le società individuate.

Le aliquote sono:

  • Fangda: 36,1% (C731);
  • Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd.: 23,0% (C732);
  • gruppo Nantong Yangzi Carbon: 51,7% (C733);
  • altre società che hanno collaborato: 33,8%;
  • tutte le altre società: 74,9% (C999).

L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo di dazio provvisorio per il prodotto rientrante nell’ambito della misura, mentre gli importi relativi ai prodotti esclusi, in particolare gli elettrodi con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm, sono svincolati.

Fattura commerciale, nuove imprese e controllo doganale

Per beneficiare delle aliquote individuali, le importazioni devono essere accompagnate da una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata da un responsabile dell’entità emittente, con identificazione del fabbricante e del codice addizionale TARIC.

L’articolo 3 disciplina l’estensione del regime a nuovi produttori esportatori cinesi, che devono dimostrare:

  • di non aver esportato il prodotto durante il periodo dell’inchiesta, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020;
  • di non essere collegati a esportatori o produttori soggetti alle misure;
  • di aver esportato il prodotto o di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportarne un quantitativo significativo dopo la fine del periodo dell’inchiesta.

Aggiornamento del provvedimento provvisorio e decorrenza

L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 per precisare che il gruppo Nantong Yangzi Carbon è composto da tre produttori: Nantong Yangzi Carbon Co., Ltd., Nantong Jiangdong Carbon Co. Ltd. e Wulanchabu Xufeng Carbon Technology Co. Ltd. La modifica si applica ai fini dell’articolo 2 a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Avvio e svolgimento dell’inchiesta

L’inchiesta antidumping è stata aperta il 17 febbraio 2021. Dopo la fase provvisoria e la divulgazione finale delle informazioni, la Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate, svolto audizioni e verifiche supplementari, confermando poi le risultanze definitive.

Definizione del prodotto e esclusioni

Il prodotto interessato è costituito da elettrodi di grafite per forni elettrici con specifiche tecniche determinate, anche con nippli, ma solo se di diametro nominale superiore a 350 mm. Sono esclusi i nippli importati separatamente e gli elettrodi con diametro nominale pari o inferiore a 350 mm, in quanto prevalentemente riferibili a categorie diverse (HP/SHP) rispetto agli UHP prodotti dall’industria dell’Unione.

Accertamento del dumping e metodo di calcolo

La Commissione conferma l’uso dell’articolo 2, paragrafo 6 bis, del regolamento (UE) 2016/1036 per la costruzione del valore normale in presenza di distorsioni significative nella RPC. Viene confermato il ricorso al Messico come paese rappresentativo e a fonti di prezzo/costo esenti da distorsioni per materie prime, energia, manodopera, SGAV e altri fattori produttivi; sono trattate varie contestazioni delle parti, rigettate nella sostanza.

Margini di dumping definitivi

Sono fissati i margini di dumping definitivi per i gruppi e le società cooperanti: Fangda 36,1%, Liaoning Dantan Technology Group Co., Ltd. 23,0%, Nantong Yangzi Carbon 51,7%, altre società cooperanti 33,8%, tutte le altre società 74,9%.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

La Commissione conclude che l’industria dell’Unione ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base. Nel periodo in esame il consumo dell’Unione è diminuito del 25%, la produzione del 28% e le vendite del 32%, mentre la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 61,1% al 55,2%.

Nesso di causalità

La Commissione ritiene che le importazioni oggetto di dumping dalla Cina abbiano causato il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. Sono respinte le difese fondate sulla diversa tipologia di prodotto, sulla pandemia di COVID-19, sulle importazioni da paesi terzi, sulle esportazioni dell’industria dell’Unione e sui contratti a lungo termine di GrafTech.

Interesse dell’Unione

La Commissione conclude che l’istituzione delle misure è nell’interesse dell’Unione, poiché serve a ripristinare condizioni di concorrenza leale senza impedire agli utilizzatori di continuare ad approvvigionarsi dalla Cina; vengono ritenute non decisive le obiezioni di importatori e utilizzatori circa prezzi, redditività e rischi di approvvigionamento.

Misura definitiva e riscossione dei provvisori

È istituito il dazio antidumping definitivo ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 4, del regolamento di base. Gli importi depositati a titolo di dazio provvisorio sono riscossi definitivamente per il prodotto rientrante nell’ambito della misura; per i prodotti esclusi, gli importi sono svincolati.

Aliquote individuali, fattura commerciale e nuove imprese

Le aliquote individuali si applicano solo previa presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica sull’origine e sul fabbricante. L’articolo 3 consente l’estensione a nuovi produttori esportatori cinesi che dimostrino di non aver esportato nel periodo dell’inchiesta, di non essere collegati a operatori soggetti alle misure e di aver esportato successivamente o assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportazione.

Aggiornamento del regolamento provvisorio

L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1812 per indicare che il gruppo Nantong Yangzi Carbon è composto da tre produttori e applica tale modifica anche ai fini della riscossione del dazio provvisorio a decorrere dal 16 ottobre 2021.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiedifesa commercialeantidumpingpolitica commercialedazi doganalimercato interno

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