Regolamento (UE) 2022/590
Regolamento (UE) 2022/590 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 aprile 2022 che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento integra nel quadro del regolamento (CE) n. 138/2004 i conti economici dell'agricoltura regionali, per rafforzare la disponibilità di dati armonizzati e comparabili a livello subnazionale. Introduce una nuova disciplina metodologica per la compilazione dei CEA regionali, disciplina la diffusione gratuita dei dati da parte di Eurostat e stabilisce un sistema di valutazione della qualità con relazioni periodiche. Modifica inoltre il programma di trasmissione dei dati, fissando la prima trasmissione regionale a livello NUTS 2 e prevedendo una possibile deroga fino a due anni per gli Stati membri che necessitino di adeguamenti significativi.
Modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 introducendo i conti economici dell'agricoltura regionali (CEA regionali), con nuove regole metodologiche, obblighi di diffusione e qualità e un programma di trasmissione dei dati a livello NUTS 2.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea per la compilazione, trasmissione, diffusione e controllo di qualità dei conti economici dell'agricoltura, inclusi i nuovi conti economici dell'agricoltura regionali a livello NUTS 2. Riguarda le autorità statistiche nazionali e la Commissione (Eurostat); prevede la possibilità di deroghe per gli Stati membri che necessitano di adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e rilevante anche ai fini del SEE; l'inserimento dei CEA regionali è tuttavia limitato al settore agricolo e ai dati/aggregati previsti negli allegati, con esclusioni del territorio extraregionale e delle attività non rientranti nella branca agricola definita dal SEC 2010 e dal regolamento modificato.
Regolamento (UE) 2022/590 che modifica il regolamento (CE) n. 138/2004 per quanto riguarda i conti economici dell'agricoltura regionali
Il regolamento rafforza il quadro europeo dei conti economici dell'agricoltura introducendo una disciplina specifica per i conti economici dell'agricoltura regionali (“CEA regionali”). La finalità è quella di garantire dati subnazionali armonizzati, comparabili e di qualità sufficiente per l'elaborazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche agricole e correlate, in particolare la PAC e le politiche ambientali e climatiche.
Contesto e finalità
Il legislatore europeo richiama il quadro del SEC 2010 e del regolamento (CE) n. 223/2009 sulle statistiche europee, sottolineando che le statistiche sono diventate centrali nel processo decisionale pubblico. I dati regionali sono ritenuti necessari perché i soli dati nazionali non descrivono adeguatamente la diversità territoriale e i mutamenti economici del settore agricolo; essi servono anche a migliorare coerenza, armonizzazione e capacità di valutazione dell'impatto delle politiche UE, inclusi Green Deal, strategia "dal produttore al consumatore" e biodiversità.
Ambito di applicazione e struttura della modifica
La modifica riguarda il regolamento (CE) n. 138/2004, cioè il sistema dei conti economici dell'agricoltura nell'Unione. Le nuove regole si applicano agli Stati membri, alle autorità statistiche nazionali e alla Commissione (Eurostat), con un focus specifico sui dati regionali a livello NUTS 2. Il regolamento opera direttamente in tutti gli Stati membri e prevede la possibilità di deroghe mirate per quegli ordinamenti nazionali che necessitino di adattamenti statistici rilevanti.
Prima trasmissione dei dati regionali e programma di trasmissione
L'articolo 3 è modificato per stabilire che la prima trasmissione dei dati dei CEA regionali a livello NUTS 2 avvenga entro il 30 settembre 2023. L'allegato II sostituito dettaglia il programma di trasmissione: per il conto della produzione e per i dati relativi agli investimenti fissi lordi, gli Stati membri trasmettono sia dati a prezzi correnti sia a prezzi dell'anno precedente; per i CEA regionali, invece, la trasmissione è solo a prezzi correnti.
Il programma distingue inoltre le scadenze per l'anno di riferimento n:
- novembre anno n: prime stime CEA;
- marzo anno n+1: seconde stime CEA;
- settembre anno n+1: dati CEA;
- settembre anno n+2: dati CEA regionali.
Diffusione dei dati e accesso del pubblico
Con l'inserimento dell'articolo 3 bis, Eurostat è tenuta a diffondere online, a titolo gratuito, i dati trasmessi dagli Stati membri ai sensi dell'articolo 3. La disposizione opera nel rispetto del regolamento (CE) n. 1367/2006 e del regolamento (CE) n. 223/2009, quindi senza pregiudicare i regimi applicabili in materia di accesso alle informazioni e di statistiche europee.
Qualità dei dati, metadati e relazioni di qualità
L'articolo 3 ter introduce una disciplina articolata sulla qualità statistica. Gli Stati membri devono adottare le misure necessarie per garantire la qualità dei dati e dei metadati trasmessi; ai dati si applicano i criteri di qualità del regolamento (CE) n. 223/2009. Eurostat valuta la qualità dei dati ricevuti.
Gli Stati membri devono trasmettere una relazione sulla qualità:
- per la prima volta entro il 31 dicembre 2025;
- successivamente ogni cinque anni.
La Commissione definisce, con atti di esecuzione, modalità, struttura e indicatori di valutazione delle relazioni sulla qualità, applicando la procedura d'esame di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2. Il regolamento precisa che tali atti di esecuzione non devono comportare considerevoli oneri o costi aggiuntivi per gli Stati membri.
Procedura di comitato e atti di esecuzione
L'articolo 4 bis stabilisce che la Commissione è assistita dal comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, considerato comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Quando vi è un rinvio a tale paragrafo, si applica la procedura d'esame dell'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Deroghe e sostegno finanziario
L'articolo 4 ter disciplina le deroghe per gli Stati membri che devono effettuare adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale per attuare il nuovo capitolo metodologico dell'allegato I e il programma di trasmissione dell'allegato II. In tali casi la Commissione può adottare atti di esecuzione che concedono deroghe fino a due anni.
Restano però fermi due limiti importanti:
- la prima trasmissione dei dati dei CEA regionali non può in ogni caso essere successiva al 30 settembre 2025;
- la richiesta di deroga deve essere debitamente motivata e presentata entro il 21 agosto 2022.
È inoltre previsto che l'Unione possa contribuire finanziariamente, a carico del bilancio generale, agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009, quando l'istituzione dei CEA regionali comporti adeguamenti significativi.
Criteri metodologici dei CEA regionali
Il nuovo capitolo VII dell'allegato I fornisce la base metodologica della contabilità regionale agricola. I CEA regionali sono definiti come adattamento territoriale dei CEA nazionali, ma con un ambito più limitato per effetto di problemi concettuali e di misurazione. Essi si fondano su dati regionali diretti e su dati nazionali ripartiti a livello regionale con ipotesi, quando i dati regionali completi non siano disponibili.
I punti chiave della metodologia sono i seguenti:
- la definizione dell'economia regionale e del territorio regionale, con esclusione del territorio extraregionale;
- il ricorso alla classificazione NUTS, con focalizzazione su NUTS 2 e, se necessario per esigenze nazionali, possibilità di dettaglio NUTS 3;
- l'uso dell'azienda agricola come unità di base, in quanto UAE locale dell'agricoltura;
- la priorità del metodo ascendente, pur ammettendo combinazioni con metodi discendenti;
- l'obbligo di indicare con trasparenza nelle relazioni di qualità quali dati siano rilevati direttamente e quali derivino da ripartizioni o ipotesi.
Produzione agricola e attività secondarie
La produzione regionale comprende tutti i prodotti del campo di applicazione dei CEA prodotti nel periodo contabile nella regione dalle unità della branca agricola, indipendentemente dalla destinazione finale. Sono quindi conteggiati sia i prodotti venduti, sia quelli ceduti ad altre aziende agricole, sia quelli riutilizzati nella stessa azienda come consumi intermedi.
Per la zootecnia, il regolamento distingue tra:
- animali classificati come capitale fisso, ad esempio animali da riproduzione o da latte;
- animali classificati come scorte, ad esempio animali destinati alla produzione di carne.
Sono previste regole specifiche per evitare doppi conteggi nei trasferimenti tra aziende della stessa regione o tra regioni diverse, con attenzione ai costi di trasferimento della proprietà e agli scambi interregionali. Le attività secondarie non agricole non separabili, come la trasformazione di prodotti agricoli, sono incluse nei CEA regionali secondo criteri analoghi a quelli dei CEA, con possibilità di usare dati locali o, in mancanza, metodi discendenti.
Consumi intermedi, investimenti e valori economici
I consumi intermedi comprendono beni e servizi, diversi dal capitale fisso, consumati nel processo produttivo. A livello regionale, includono anche alcuni prodotti agricoli acquistati da altre aziende agricole o riutilizzati internamente dalla stessa unità. Il regolamento disciplina anche il trattamento dei FISIM, che, ove non siano disponibili dati regionali sulle consistenze di prestiti e depositi, possono essere attribuiti tramite indicatori quali produzione lorda regionale o valore aggiunto lordo.
Gli investimenti lordi si distinguono in investimenti fissi lordi e variazione delle scorte. Sono regolate l'attribuzione del capitale fisso nelle unità multiregionali, il leasing operativo e finanziario, il trattamento dei beni usati e dei costi di trasferimento di proprietà. È prevista una disciplina specifica per il bestiame come investimento fisso lordo e per la variazione delle scorte, con particolare attenzione alla compensazione dei flussi interregionali così da allineare il totale regionale ai conti nazionali.
Il valore aggiunto è determinato come differenza tra produzione e consumi intermedi, al prezzo base. Da esso derivano il valore aggiunto netto, il valore aggiunto al costo dei fattori e il reddito dei fattori della produzione. Gli ammortamenti riguardano il capitale fisso dell'azienda agricola, ma non gli animali produttivi.
Contributi, imposte, redditi da lavoro e reddito d'impresa
Il regolamento stabilisce che i CEA regionali applicano le stesse regole dei CEA nazionali per contributi, imposte, interessi e fitti. I redditi da lavoro dipendente sono attribuiti alle UAE locali in cui le persone sono occupate; in subordine, si usano le ore lavorate, e, in ultima istanza, il numero di addetti per UAE locale.
Il risultato netto di gestione è ottenuto sottraendo dal valore aggiunto netto ai prezzi base i redditi da lavoro dipendente e le altre imposte sulla produzione, e aggiungendo gli altri contributi alla produzione. Il reddito da impresa agricolo si ottiene poi deducendo gli interessi e i fitti da corrispondere connessi alle attività agricole e alle attività secondarie non agricole.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Introduzione dei CEA regionali e prima trasmissione
L'articolo 3 del regolamento (CE) n. 138/2004 è modificato prevedendo che la prima trasmissione dei dati dei conti economici dell'agricoltura regionali (“CEA regionali”) a livello NUTS 2 avvenga entro il 30 settembre 2023. Il regolamento precisa che la trasmissione si colloca nel quadro della classificazione NUTS di cui al regolamento (CE) n. 1059/2003.
Diffusione dei dati da parte di Eurostat
È inserito l'articolo 3 bis, che obbliga la Commissione (Eurostat), fatte salve le norme del regolamento (CE) n. 1367/2006 e del regolamento (CE) n. 223/2009, a diffondere online e gratuitamente i dati trasmessi dagli Stati membri conformemente all'articolo 3.
Valutazione della qualità e relazioni periodiche
È inserito l'articolo 3 ter, che impone agli Stati membri di adottare misure per garantire la qualità dei dati e dei metadati. La Commissione valuta la qualità dei dati trasmessi; gli Stati membri devono inviare una relazione sulla qualità per la prima volta entro il 31 dicembre 2025 e successivamente ogni cinque anni. La Commissione definisce con atti di esecuzione modalità, struttura e indicatori di valutazione delle relazioni, secondo la procedura d'esame dell'articolo 4 bis, paragrafo 2.
Procedura di comitato
È inserito l'articolo 4 bis, che prevede l'assistenza del comitato del sistema statistico europeo istituito dal regolamento (CE) n. 223/2009, quale comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Nei casi richiamati si applica la procedura d'esame di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Deroghe per adattamenti significativi e contributo finanziario
È inserito l'articolo 4 ter, che consente alla Commissione di concedere deroghe fino a due anni, tramite atti di esecuzione, quando l'applicazione del regolamento richieda adeguamenti significativi del sistema statistico nazionale per l'attuazione dell'allegato I, capitolo VII, e del programma di trasmissione dell'allegato II. La prima trasmissione dei dati dei CEA regionali non può comunque essere successiva al 30 settembre 2025. La richiesta di deroga deve essere debitamente motivata e presentata entro il 21 agosto 2022. È inoltre previsto che l'Unione possa fornire un contributo finanziario agli istituti nazionali di statistica e alle altre autorità nazionali di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 223/2009.
Nuovo capitolo metodologico sui CEA regionali
L'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 è integrato con il capitolo VII dedicato ai CEA regionali, che disciplina principi generali, economia e territorio regionale, unità di base, metodi di elaborazione, criteri di residenza, attività agricola e unità caratteristiche, operazioni sui prodotti, distribuzione e redistribuzione, nonché una breve panoramica dell'attuazione.
Regole su produzione, consumi intermedi e investimenti
Il nuovo capitolo metodologico definisce come attribuire regionalmente produzione agricola, consumi intermedi, investimenti fissi lordi, variazioni delle scorte, contributi, imposte, redditi da lavoro dipendente, interessi, fitti e reddito d'impresa agricolo. Centrale è il criterio dell'azienda agricola come unità di base, con priorità al metodo ascendente, ma ampio ricorso a ripartizioni e ipotesi quando mancano dati regionali completi.
Programma di trasmissione dei dati
L'allegato II è sostituito e stabilisce che per ciascuna rubrica della produzione si trasmette il valore ai prezzi base e le sue componenti; il conto della produzione e i dati sugli investimenti fissi lordi sono trasmessi sia a prezzi correnti sia a prezzi dell'anno precedente, mentre i CEA regionali sono trasmessi a livello NUTS 2 e unicamente a prezzi correnti. Sono indicate le scadenze di trasmissione per le stime e i dati definitivi: novembre anno n, marzo anno n+1, settembre anno n+1 e, per i CEA regionali, settembre anno n+2.
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