Sentenza n. 229/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'annullamento del provvedimento a firma della Direttrice del Dipartimento Urbanistica, Casa, Ambiente e Patrimonio del Comune di Bologna trasmesso a mezzo PEC in data -OMISSIS-, P.G. -OMISSIS-, recante la comunicazione. dell'esito non favorevole sulla valutazione preventiva richiesta dal ricorrente in data 23.09.2024, P.G. -OMISSIS-
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esito non favorevole della valutazione preventiva comunale relativa al ripristino e alla sistemazione di una strada campestre a servizio di un fabbricato residenziale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la valutazione preventiva negativa resa dal Comune ai sensi dell’art. 21 della l.r. 15/2013, relativa alla sistemazione di circa cento metri di strada campestre esistente, destinata a rendere accessibile un fabbricato residenziale e a consentire l’eliminazione delle barriere architettoniche per familiari con invalidità e difficoltà di deambulazione. L’intervento interessava un’area soggetta a molteplici vincoli e classificazioni urbanistiche, ambientali e idrogeologiche. Il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 96 r.d. 523/1904, delle norme del PTPR, del PSAI, del PTCP allegato al PTM e del PUG, sostenendo che tali discipline consentirebbero la manutenzione o il ripristino di infrastrutture esistenti, di strade di rilevanza locale e di opere connesse a servizi essenziali non delocalizzabili, tra cui il servizio idrico. Ha inoltre invocato un’interpretazione costituzionalmente orientata delle norme, alla luce dell’art. 3 Cost. e della normativa sull’eliminazione delle barriere architettoniche. Sono stati dedotti, altresì, erroneità e insufficienza della motivazione, falso presupposto di fatto e di diritto, difetto di istruttoria, contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà e sviamento. Il Comune ha eccepito il difetto di interesse, rilevando che il provvedimento era fondato anche su autonome e rilevanti carenze documentali non specificamente contestate, tali da impedire la valutazione dell’esatto impatto dell’intervento, oltre che sui rilievi contenuti nel parere dell’unità comunale competente.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure relative alla compatibilità dell’intervento con i vincoli e gli strumenti urbanistici. Il provvedimento impugnato non si fondava soltanto sull’asserita incompatibilità sostanziale del progetto con la normativa vigente, ma anche su autonome carenze documentali: mancata precisa indicazione della cartografia catastale e della relativa data, possibile interessamento di mappali di proprietà altrui, incoerenze tra la perimetrazione delle aree e il catasto, assenza di sovrapposizioni tra il progetto e le tavole dei vincoli nonché tra il progetto e la strada preesistente, mancata localizzazione dettagliata della parete di sostegno in gabbioni e mancata indicazione delle distanze dagli argini. Tali carenze impedivano all’amministrazione di determinare l’esatto impatto dell’intervento e di verificare la concreta applicabilità delle deroghe o delle previsioni favorevoli invocate dal ricorrente. Anche il parere dell’unità Ecorete aveva evidenziato che la progettazione non era mutata rispetto a una precedente istanza negativa e che la realizzabilità dell’opera avrebbe richiesto il rispetto di condizioni e, se necessario, modifiche progettuali verificabili soltanto sulla base di una documentazione completa. Poiché il ricorrente non aveva contestato utilmente tale autonoma ragione del diniego, l’eventuale annullamento delle motivazioni concernenti i vincoli non avrebbe comportato un vantaggio concreto, restando comunque valida la valutazione negativa fondata sulle carenze documentali. Le spese di lite sono state compensate per la peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 21 l.r. Emilia-Romagna 15/2013
La disposizione costituisce la base normativa della richiesta di valutazione preventiva edilizio-urbanistica, il cui esito negativo è stato impugnato.
art. 96 r.d. 523/1904
È stato richiamato dal Comune quale disciplina ostativa o condizionante per l’intervento nell’area soggetta a vincoli idraulici; il TAR non ne ha esaminato nel merito l’applicazione.
art. 3 Cost.
Il ricorrente lo ha invocato per sostenere un’interpretazione delle norme sui vincoli coerente con l’esigenza di eliminazione delle barriere architettoniche; la questione non è stata esaminata per l’inammissibilità del ricorso.
art. 3 l. 241/1990
È stato invocato con riferimento all’erroneità e all’insufficienza della motivazione del provvedimento; il TAR non ha deciso tali censure nel merito.
l. 13/1989
È stata richiamata dal ricorrente quale normativa in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche; il TAR non ha valutato la sua concreta incidenza sulla fattispecie.
d.m. 14 giugno 1989, n. 236
È stato invocato per sostenere l’esigenza di garantire l’accessibilità degli spazi esterni di pertinenza dell’edificio; la questione è rimasta assorbita dall’inammissibilità.
art. 18 PTPR
Il ricorrente ne ha sostenuto l’applicabilità per ammettere interventi su strade locali e opere connesse a infrastrutture e servizi idrici; il TAR non ha esaminato la censura.
art. 15 PSAI
È stato richiamato dal ricorrente per sostenere l’ammissibilità di interventi di manutenzione e di infrastrutture essenziali non delocalizzabili; la questione non è stata decisa.
art. 18 PSAI
È stato invocato in relazione alle fasce di pertinenza fluviale e alla possibilità di intervenire su infrastrutture esistenti o riferite a servizi essenziali; il TAR non ha affrontato il merito.
art. 4.2 PTCP allegato B al PTM
Il ricorrente lo ha richiamato per sostenere la compatibilità della manutenzione o ristrutturazione di infrastrutture esistenti; la relativa doglianza non è stata esaminata.
art. 4.3 PTCP allegato B al PTM
È stato invocato con riferimento alle fasce di tutela fluviale e alla manutenzione o potenziamento di infrastrutture esistenti non delocalizzabili; la questione è rimasta assorbita.
art. 7.2 PTCP allegato B al PTM
Il ricorrente ne ha dedotto l’idoneità a consentire interventi di manutenzione e infrastrutture non delocalizzabili; il TAR non ha esaminato la censura.
art. 7.5 PTCP allegato B al PTM
È stato richiamato per sostenere la possibilità di manutenzione e ripristino delle infrastrutture indispensabili all’utilizzazione di edifici esistenti; il TAR non ha deciso nel merito.
Massime di principio
- Quando un provvedimento amministrativo negativo è fondato sia su valutazioni sostanziali di incompatibilità dell’intervento sia su autonome carenze documentali che impediscono all’amministrazione di definirne l’esatto impatto, il ricorso è inammissibile per difetto di interesse se il ricorrente contesta soltanto le prime ragioni e non dimostra di poter conseguire, mediante il loro annullamento, un’utilità concreta e attuale.
- In presenza di una motivazione plurima, ciascuna ragione autonomamente idonea a sorreggere il provvedimento deve essere specificamente contestata; la mancata impugnazione di una ragione autonoma rende inammissibili le censure rivolte alle altre motivazioni, perché l’eventuale loro accoglimento non produrrebbe alcun effetto utile per il ricorrente.
- La valutazione preventiva sulla compatibilità di un intervento non può essere utilmente definita quando la documentazione non consente di individuare con precisione l’area interessata, la situazione proprietaria, il rapporto tra opere progettate e preesistenze, la sovrapposizione con i vincoli e la localizzazione delle opere accessorie; tali carenze possono costituire autonoma ragione di esito negativo, distinta dalla verifica sostanziale dei vincoli.
- L’interesse a ricorrere richiede che l’annullamento dell’atto impugnato sia idoneo a procurare un vantaggio concreto e attuale; tale requisito manca quando, anche eliminando le ragioni di incompatibilità specificamente censurate, l’amministrazione potrebbe comunque mantenere l’esito negativo sulla base di carenze documentali autonome e non superate.
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