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Sentenza

Sentenza n. 3893/2026 - Milano, Sezione 2

per l’ottemperanza - della sentenza n. 2603/2025, emessa dal Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, in data 4 giugno 2025.

Giustizia amministrativa202600734

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Milano che aveva ordinato l'attribuzione della Carta docente per complessivi 1.000 euro a una ricorrente e 500 euro all'altra

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Le ricorrenti, docenti presso istituti scolastici, hanno chiesto l'ottemperanza della sentenza n. 2603/2025 del Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale il Ministero era stato condannato a mettere a loro disposizione la Carta docente prevista dall'art. 1, comma 121, della legge n. 107/2015. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 5 giugno 2025, riconosceva alla prima ricorrente la Carta docente per gli anni scolastici 2023/2024 e 2024/2025, per complessivi 1.000 euro, e alla seconda per l'anno scolastico 2024/2025, per 500 euro. Nonostante il passaggio in giudicato, attestato dalla cancelleria il 19 gennaio 2026, e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, l'Amministrazione non aveva dato esecuzione alla pronuncia. Le ricorrenti hanno quindi chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero ha chiesto il rigetto.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice ordinario costituiva titolo passato in giudicato e che erano trascorsi i 120 giorni previsti dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, decorrenti dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione. In assenza di prova dell'integrale adempimento, il Ministero è stato obbligato a erogare entro 90 giorni dalla notificazione della sentenza la Carta docente nella misura di 1.000 euro alla prima ricorrente e di 500 euro alla seconda. È stato nominato, per l'ipotesi di perdurante inottemperanza, il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza quale commissario ad acta, con attivazione su istanza del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e con esecuzione entro i successivi 60 giorni. Il commissario dovrà determinare l'importo ancora dovuto e adottare gli atti necessari all'adempimento, senza compenso aggiuntivo. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri e spese generali, nonché alla rifusione del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 121, legge n. 107/2015

    Costituisce la base normativa della Carta elettronica del docente, attribuita in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario.

  • art. 324 c.p.c.

    È richiamato per verificare il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Milano, attestato dalla cancelleria.

  • art. 14 decreto-legge n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'Amministrazione prima dell'esecuzione giudiziale.

  • art. 474 c.p.c.

    È richiamato per individuare il titolo esecutivo nella sentenza dotata di attestazione di conformità.

Massime di principio

  • L'ottemperanza davanti al giudice amministrativo è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando l'Amministrazione non abbia adempiuto all'obbligo puntuale posto a suo carico.
  • Prima di procedere all'esecuzione giudiziale nei confronti di un'Amministrazione, deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo presso la sede del debitore.
  • Accertati il passaggio in giudicato del titolo, la sua notificazione e il decorso del termine dilatorio, l'assenza di prova dell'integrale adempimento dell'Amministrazione giustifica l'accoglimento dell'azione di ottemperanza e l'imposizione di un termine perentorio per l'esecuzione.
  • In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, subordinandone l'intervento a un'istanza del creditore successiva alla scadenza del termine assegnato all'Amministrazione.
  • Le funzioni commissariali possono essere affidate a un dipendente pubblico istituzionalmente preposto alla gestione della spesa pubblica; ove l'incarico rientri nei suoi compiti istituzionali, non è dovuto un compenso aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaScuola
RamiProcesso amministrativoIstruzione e università
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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