Cassazione Penale, Sentenza n. 09970/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso impugnando l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Catanzaro che aveva rigettato la richiesta di differimento della pena, anche nella forma della detenzione domiciliare. La domanda era fondata su gravi e concomitanti patologie cardiologiche, pneumologiche, allergologiche e diabetiche che, secondo la difesa, richiederebbero monitoraggio e cure in strutture di alta medicalizzazione non assicurabili nel regime carcerario.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di sorveglianza avesse compiuto una valutazione congrua e non viziata: le patologie del ricorrente, pur complesse, risultano essere monitorate costantemente all'interno del circuito penitenziario e le relazioni sanitarie dell'istituto indicano condizioni cliniche stabili senza necessità di invii urgenti in pronto soccorso o ricoveri ospedalieri. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata secondo la quale il differimento della pena o la detenzione domiciliare per motivi di salute è ammissibile solo se la patologia è grave e richiede trattamenti non attuabili in detenzione o se la prosecuzione della carcerazione determina un'aggravamento incompatibile con la dignità umana. Condanna il ricorrente alle spese processuali e dispone l'oscuramento dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Costituzione della Repubblica Italiana
artt. 3, 27 e 111, sesto comma
I principi costituzionali evocati riguardano la tutela della salute e le garanzie del processo; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza impugnata non sia in contrasto con tali principi perché la valutazione sulla compatibilità tra stato di salute e regime carcerario è stata effettuata concretamente e con motivazione adeguata.
D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (codice in materia di protezione dei dati personali)
Prescrive l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento; la Corte dispone la loro omissione in ottemperanza a questa norma.
Giurisprudenza della Corte di Cassazione richiamata
Sez. 1, n. 21355 del 01/04/2021 (Cecchi Gori); Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018 (Cinà); Sez. 1, n. 789 del 18/12/2013 (Mossuto); Sez. 1, n. 37062 del 09/04/2018 (Acampa); Sez. 1, n. 49621 del 11/10/2023 (D.)
Principio consolidato: per concedere differimento della pena o detenzione domiciliare per motivi di salute è necessario valutare concretamente il quadro clinico, le cure richieste e la concreta possibilità di erogare tali cure in carcere; l'astratta gravità della patologia non è sufficiente se il trattamento può essere assicurato in detenzione senza invii urgenti o ricoveri.
Massime di principio
- La mera esistenza di patologie gravi non basta: va dimostrato che le cure necessarie NON possono essere garantite all'interno del circuito penitenziario o che la detenzione aggrava il quadro clinico in misura incompatibile con la dignità umana.
- Il giudice effettua una valutazione concreta e documentata: deve esaminare le relazioni sanitarie intra-istituto, la frequenza e la natura degli invii in pronto soccorso o dei ricoveri e il percorso terapeutico effettivamente praticato in carcere.
- La difesa deve produrre documentazione clinica specifica che dimostri la necessità di strutture ad alta medicalizzazione o terapie non disponibili in istituto; informazioni generiche o astratte hanno scarso rilievo.
- Se le relazioni dell'istituto penitenziario attestano condizioni cliniche stabili e assenza di invii urgenti in ospedale, il rigetto dell'istanza è probabile.
- Il tribunale bilancia la tutela della salute con le esigenze di sicurezza e l'esecuzione della pena: la richiesta di misura alternativa richiede una valutazione rigorosa e motivata sul punto di incompatibilità reale tra salute e detenzione.
- In preparazione a ricorsi simili, valutare la richiesta di accertamenti clinici specifici e tempestivi (es. visite ospedaliere, certificazioni su necessità di assistenza continuativa o dispositivi medici non disponibili in carcere) per rafforzare la prova dell'incompatibilità.
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