Cassazione Penale, Ordinanza n. 41343/2025 del 23/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I difensori di due imputati hanno impugnato la sentenza di patteggiamento emessa dal GIP del Tribunale di Busto Arsizio il 30 aprile 2025, deducendo vizio di motivazione per omessa valutazione, da parte del giudice, delle condizioni per pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. Le censure investivano quindi il mancato rilievo di cause ostative alla definizione concordata, ma la Corte osserva che tali doglianze non rientrano tra i motivi consentiti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in quanto volte a contestare la motivazione e non una specifica violazione di legge.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili i ricorsi, rilevando che contro la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La deduzione di un vizio di motivazione sull'omessa valutazione ex art. 129 c.p.p. non integra uno dei motivi consentiti, perché il controllo è limitato alla violazione di legge nei profili espressamente indicati. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 129 c.p.p.
richiamato come parametro per il dovere del giudice di verificare eventuali cause di proscioglimento, ma la sua omessa valutazione non è sindacabile con il motivo dedotto contro il patteggiamento se non nei limiti dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
norma che delimita in modo tassativo i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento ai soli casi di violazione di legge relativi alla volontà dell'imputato, alla correlazione tra richiesta e sentenza, alla qualificazione giuridica del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.
art. 606 c.p.p.
richiamato come disciplina generale del ricorso per cassazione, derogata e limitata dalla previsione speciale dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
indicato come base per la declaratoria di inammissibilità senza formalità di rito e in trattazione camerale non partecipata.
art. 616 c.p.p.
norma posta a fondamento della condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Avverso la sentenza di patteggiamento il ricorso per cassazione è ammesso solo nei casi tassativamente indicati dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; non è consentito riproporre censure di mero vizio di motivazione.
- Il controllo di legittimità sulla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti resta circoscritto alla violazione di legge nei profili espressamente previsti: espressione della volontà dell'imputato, correlazione tra richiesta e sentenza, qualificazione giuridica del fatto, legalità della pena o della misura di sicurezza.
- La mancata valutazione delle condizioni per un proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non può essere dedotta come vizio motivazionale se il motivo non si traduce in una delle specifiche violazioni di legge consentite contro il patteggiamento.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione in tali ipotesi comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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