Sentenza del 19/02/2018 n. 514 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia
ACCERTAMENTO - Questionario - Mancata risposta - Clausola esimente di non imputabilità - Notifica al portiere - Mancata ricezione - Prova - Incombe sul contribuente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa contestazione non è stata accolta. La notifica effettuata al portiere è stata ritenuta idonea a far presumere la regolare ricezione dell'atto. Per beneficiare della clausola di non imputabilità, il contribuente avrebbe dovuto fornire la prova concreta della mancata ricezione del questionario; tale onere probatorio grava su di lui e non può essere assolto mediante una semplice dichiarazione di non conoscenza dell'atto.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato le conseguenze della mancata risposta a un questionario notificato presso il domicilio fiscale tramite il portiere. Ha invocato la clausola esimente prevista dall'art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973, sostenendo che la mancata risposta non fosse imputabile a lui perché il questionario non sarebbe stato effettivamente ricevuto.
Norme richiamate
Art. 32, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973
La norma prevede una clausola esimente quando la mancata produzione di dati o documenti richiesti dall'Amministrazione finanziaria non è imputabile al contribuente. Tuttavia, chi invoca l'esimente deve dimostrare concretamente la non imputabilità della mancata risposta.
Massime di principio
- La notifica di un questionario al portiere presso il domicilio del contribuente è, in linea generale, idonea a produrre effetti e non viene invalidata dalla sola affermazione del contribuente di non aver ricevuto l'atto.
- Chi sostiene di non aver ricevuto un atto notificato regolarmente deve fornire una prova specifica e concreta della mancata conoscenza o della non imputabilità dell'omessa risposta.
- La clausola di non imputabilità non opera automaticamente: deve essere invocata e dimostrata dal contribuente, soprattutto quando l'Amministrazione abbia rispettato le formalità di notifica.
- In caso di questionari fiscali, è opportuno verificare tempestivamente la corrispondenza ricevuta e conservare documentazione su eventuali anomalie nella consegna, nell'accesso al domicilio o nella gestione della posta.
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