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Sentenza

Sentenza n. 2833/2026 - Roma, Sezione 2

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale;

Giustizia amministrativa202515531

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione, nelle more del giudizio, aveva accolto la richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in considerazione dell'esito e dell'ingente numero di richieste di visto interessanti l'ambasciata competente.

TAR Lazio - Roma, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, deducendo l'illegittimità dell'inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata italiana competente rispetto alla richiesta di fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere accolto la richiesta e il ricorrente, con memoria depositata il 9 febbraio 2026, ha confermato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.

Norme richiamate

  • art. 60 c.p.a.

    La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta l'atto o pone in essere l'attività richiesta, e tale sopravvenienza è confermata dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sul silenzio e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
  • La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata mediante l'azione avverso il silenzio giustifica la compensazione delle spese quando il giudice la ritenga equa alla luce dell'esito del giudizio e delle circostanze concrete, comprese le condizioni operative dell'amministrazione coinvolta.

Come è indicizzato

MaterieTermini del procedimento e silenzioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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