Sentenza n. 2833/2026 - Roma, Sezione 2
per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato da parte del Ministero degli Affari Esteri e della Coop. Internazionale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l'amministrazione, nelle more del giudizio, aveva accolto la richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio. La sopravvenuta soddisfazione della pretesa ha eliminato l'interesse alla prosecuzione del giudizio. Le spese sono state compensate in considerazione dell'esito e dell'ingente numero di richieste di visto interessanti l'ambasciata competente.
Atto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto
Esito
La controversia
Il ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'amministrazione, deducendo l'illegittimità dell'inerzia del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dell'Ambasciata italiana competente rispetto alla richiesta di fissazione dell'appuntamento per il rilascio del visto. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha comunicato di avere accolto la richiesta e il ricorrente, con memoria depositata il 9 febbraio 2026, ha confermato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La sentenza è stata pronunciata in forma semplificata, sentite le parti in camera di consiglio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, insieme alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l'amministrazione adotta l'atto o pone in essere l'attività richiesta, e tale sopravvenienza è confermata dal ricorrente, viene meno l'interesse alla decisione sul silenzio e il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
- La sopravvenuta soddisfazione della pretesa azionata mediante l'azione avverso il silenzio giustifica la compensazione delle spese quando il giudice la ritenga equa alla luce dell'esito del giudizio e delle circostanze concrete, comprese le condizioni operative dell'amministrazione coinvolta.
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