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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 51641/2023 del 29/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugna per cassazione la sentenza d'appello su due motivi principali: 1) violazione di legge e vizio di motivazione nella quantificazione della pena, sostenendo che la Corte d'Appello avrebbe computato due volte l'aumento per continuazione con una precedente condanna (31/05/2006); 2) violazione degli artt. 62-bis e 133 cod. pen. per omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche nonostante la collaborazione con la giustizia.

La decisione

La Corte di Cassazione accoglie parzialmente il ricorso: il primo motivo è fondato. La Suprema Corte rileva che non si è trattato di un doppio computo materiale dell'aumento per continuazione, ma di una carenza motivazionale rilevante nella determinazione della pena base operata dalla Corte d'appello (la pena base è stata fissata in 15 anni invece del minimo di 10 indicato in primo grado senza adeguata motivazione, con conseguente opacità nell'attribuzione dell'aumento alle aggravanti residuate). Per tale carenza la sentenza d'appello è annullata limitatamente alla quantificazione della pena e rinviata ad altra sezione della Corte d'Appello di Messina per nuovo giudizio su quel solo punto. Il secondo motivo è invece rigettato: la Cassazione conferma che la Corte d'appello ha motivatamente escluso le attenuanti generiche, valorizzando la gravità dei fatti e la caratura criminale dell'imputato nonostante la collaborazione successiva. È stato inoltre precisato che la parte civile non ha diritto alle spese per questo grado di giudizio, poiché l'annullamento riguarda solo l'entità della pena e non arreca pregiudizio alla parte civile.

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma base dell'imputazione per associazione di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto sussistente la partecipazione (commi primo e quarto) e l'ha usata per la determinazione della pena

  • art. 416-bis, comma quarto, cod. pen.

    Ha consentito di qualificare l'associazione come armata, circostanza utilizzata come aggravante nella dosimetria

  • art. 416-bis.1, comma terzo, cod. pen.

    Prevede l'attenuante per la collaborazione di giustizia; la Corte d'appello ha riconosciuto tale attenuante nella sua massima estensione e l'ha applicata nella rideterminazione della pena

  • art. 74, comma 3, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Aggravante prevista per reati connessi a stupefacenti: menzionata nel procedimento ma esclusa in appello rispetto al ricorrente perché non contestata

  • art. 62-bis cod. pen.

    Norma relativa alle circostanze attenuanti speciali e alla valutazione della personalità e comportamento post factum; richiamata a sostegno del secondo motivo poi ritenuto infondato

  • art. 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione delle circostanze attenuanti generiche: la Corte ha ritenuto legittima l'esclusione delle attenuanti in ragione della gravità dei fatti e della caratura criminale dell'imputato nonostante la collaborazione

  • art. 63, comma quarto, cod. pen.

    Richiamato in relazione all'applicazione di aggravanti che hanno inciso sulla misura della pena nella prima sentenza

  • art. 81 cod. pen.

    Citato nel ricorso in relazione alla disciplina degli aumenti di pena per continuazione; la Corte di Cassazione rileva che il problema non è un doppio computo ai sensi della norma ma una motivazione inadeguata sulla scelta della pena base

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Norma che limita la reformatio in peius in sede d'appello: la Cassazione ricorda che il giudice d'appello non può fissare una pena base più alta rispetto a quella di primo grado quando l'imputato ha impugnato, salvo adeguata e motivata ristrutturazione delle circostanze

Massime di principio

  • Il giudice d'appello, quando modifica la configurazione delle circostanze e la pena base, deve fornire una motivazione chiara e dettagliata che giustifichi la variazione rispetto alla sentenza di primo grado, specialmente se la pena base risulta sensibilmente più alta.
  • Non ogni vizio sulla quantificazione della pena corrisponde a un doppio computo formale: spesso il problema è una carenza motivazionale sull'attribuzione dell'aumento alle singole circostanze, che la Cassazione corregge con rinvio limitato.
  • Il divieto di reformatio in peius protegge l'imputato che impugna: il giudice d'appello non può inquadrare la pena base in misura più severa rispetto al primo grado senza adeguata e specifica motivazione.
  • La collaborazione del reo con la giustizia (comportamento post factum) è rilevante ai fini della valutazione delle attenuanti generiche, ma può essere neutralizzata da altre ragioni preponderanti quali la gravità dei fatti e la caratura criminale; la sua valutazione attiene al potere discrezionale del giudice purché motivato.
  • Se la Cassazione annulla solo per vizi nella quantificazione della pena senza incidere su elementi che possano arrecare pregiudizio alla parte civile, quest'ultima non ha diritto alle spese processuali per il grado di giudizio oggetto di rinvio.
  • In caso di dubbio sulla corretta applicazione di aumenti per continuazione o aggravanti, la motivazione deve esplicitare la misura attribuita a ciascuna voce sanzionatoria per consentire il controllo di legittimità.

Testo integrale

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