Cassazione Civile, Ordinanza n. 36431/2023 del 29/12/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall’impugnazione di una cartella di pagamento emessa per IVA e IRPEF relative all’anno d’imposta 2001, fondata su un avviso di accertamento divenuto definitivo perché non opposto. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l’appello del contribuente ritenendo che le censure reiterassero quelle già svolte in primo grado e che la cartella non fosse impugnabile se non per vizi propri, essendo ormai definitivo l’avviso presupposto. In Cassazione il contribuente proponeva otto motivi, ma prima della decisione depositava memoria dichiarando di aver aderito alla definizione agevolata cd. "rottamazione ter" e di aver rinunciato al ricorso, chiedendo la cessazione della materia del contendere e l’estinzione del giudizio con compensazione delle spese. La questione affrontata dalla Corte riguarda quindi l’effetto processuale dell’adesione alla definizione agevolata e della rinuncia, in presenza di pagamento non integrale delle rate dovute.
La decisione
La Corte ha esaminato preliminarmente la richiesta di estinzione del giudizio formulata dal ricorrente e l’ha ritenuta fondata. Ha affermato che, anche se l’art. 3, comma 6, del d.l. n. 119 del 2018 subordina l’estinzione del giudizio al perfezionamento della definizione e alla produzione della documentazione dei pagamenti, il mancato pagamento integrale del debito rateizzato non impedisce la dichiarazione di estinzione quando la parte abbia aderito alla definizione agevolata e abbia rinunciato al ricorso, con documentazione dell’adesione e dei pagamenti effettuati. Poiché non risultava il pagamento integrale, la Corte ha escluso la cessazione della materia del contendere ma ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Ha inoltre precisato che tale estinzione non attribuisce giudicato alla sentenza impugnata, ma sostituisce la situazione dedotta in giudizio con la disciplina della definizione agevolata. Le spese sono state compensate e non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 6
"l'estinzione del giudizio è subordinata all'effettivo perfezionamento della definizione e alla produzione, nello stesso giudizio, della documentazione attestante i pagamenti effettuati"
La Corte interpreta la norma nel senso che la mancata integrale estinzione del debito rateizzato non impedisce, nel caso di rinuncia del ricorrente e di adesione documentata alla definizione agevolata, la dichiarazione di estinzione del giudizio.
d.l. n. 119 del 2018, art. 3, comma 14
La Corte lo richiama quale disciplina che regola, in caso di inadempimento anche parziale, l’evoluzione della situazione sostanziale derivante dalla definizione agevolata.
d.l. n. 193 del 2016, art. 6
È richiamato in via analogica, attraverso precedenti di legittimità, come esempio di fattispecie di definizione agevolata idonea a determinare l’estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La Corte ricondurrà le ipotesi considerate alla categoria dei casi di estinzione del processo disposta per legge, dichiarabile in cassazione.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
La Corte esclude l’applicazione del raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- Quando il debitore aderisce a una definizione agevolata delle pendenze fiscali e deposita in cassazione una dichiarazione di rinuncia al ricorso, il giudizio può essere dichiarato estinto anche se non risulti ancora il pagamento integrale del piano rateale, purché vi sia prova dell’adesione e dei versamenti eseguiti.
- Le fattispecie di definizione agevolata che prevedono effetti processuali incidenti sul giudizio di cassazione possono essere ricondotte ai "casi di estinzione del processo disposta per legge" di cui all’art. 391 c.p.c., anche quando l’effetto estintivo richieda la rappresentazione in giudizio di fatti esterni al processo.
- La dichiarazione di estinzione del giudizio per adesione alla definizione agevolata non comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ma la sostituzione della pretesa originaria con il regime giuridico derivante dall’istanza di definizione e dalla comunicazione dell’agente della riscossione.
- In presenza di estinzione del giudizio per rinuncia connessa a definizione agevolata, le spese possono essere compensate e non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto o l’inammissibilità del ricorso.
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