Cassazione Civile, Ordinanza n. 24221/2024 del 09/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (fallimento)
La controversia
La controversia nasce dal diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno d’imposta 2014, per euro 407.899,00, emesso dopo la presentazione di dichiarazione integrativa. Il curatore fallimentare della società aveva impugnato il diniego e la domanda era stata accolta in appello. L’Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, deducendo la falsa applicazione dell’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972 e la violazione dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. Secondo la ricorrente, la situazione della società non era assimilabile alla cessazione dell’attività prevista dall’art. 30, poiché al momento della domanda la società sarebbe stata ancora attiva, sebbene in scioglimento, liquidazione e fallimento; mancherebbe quindi il presupposto per il rimborso e, comunque, il diritto sarebbe decaduto. La controricorrente ha resistito sostenendo la correttezza della decisione impugnata e l’applicabilità del termine di prescrizione decennale per il rimborso IVA.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto applicabile il principio già affermato da Cass. n. 36385/2022: in materia di IVA, la dichiarazione del curatore ex art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972, per le operazioni anteriori all’apertura della procedura concorsuale, è equiparabile alla dichiarazione di cessazione dell’attività; essa chiude il rapporto tributario precedente e fa sorgere il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA ex art. 30 del medesimo decreto. Da ciò deriva che il termine per la richiesta di rimborso è quello ordinario decennale di prescrizione, decorrente dalla dichiarazione ex art. 74-bis o, al più tardi, dalla scadenza del termine per presentarla, e non il termine biennale di decadenza previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992. La Corte ha inoltre ribadito che, quando il credito è già desumibile dalle dichiarazioni e non è contestato dall’Amministrazione, non è necessaria una specifica istanza di rimborso quale presupposto di esigibilità idoneo a far operare la decadenza biennale. Conseguentemente, la doglianza è stata ritenuta infondata anche sotto il profilo della decadenza. Le spese sono state poste a carico della ricorrente soccombente.
Norme richiamate
art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972
La dichiarazione del curatore o del commissario liquidatore per le operazioni anteriori alla procedura concorsuale è equiparata alla dichiarazione di cessazione di attività e chiude il rapporto tributario pregresso.
art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972
Dalla dichiarazione ex art. 74-bis o dalla cessazione dell’attività sorge il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA; il relativo credito è soggetto a prescrizione ordinaria decennale.
art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992
Il termine biennale di decadenza non si applica alla domanda di rimborso IVA quando il credito è regolato specificamente dall’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972; opera solo in via sussidiaria e residuale.
art. 2946 c.c.
Il diritto al rimborso dell’eccedenza IVA è soggetto al termine ordinario decennale di prescrizione.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stato invocato come parametro del motivo di ricorso per falsa applicazione di norma di diritto.
Massime di principio
- In materia di rimborso IVA relativo a operazioni anteriori all’apertura di una procedura concorsuale, la dichiarazione del curatore ex art. 74-bis del d.P.R. n. 633 del 1972 equivale alla cessazione dell’attività e fa sorgere il diritto al rimborso dell’eccedenza.
- Quando il credito IVA è disciplinato specificamente dall’art. 30 del d.P.R. n. 633 del 1972, la domanda di rimborso è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale e non al termine biennale di decadenza del processo tributario.
- Se il credito d’imposta è già desumibile dalle dichiarazioni del contribuente e non è contestato dall’Amministrazione finanziaria, la mancata presentazione di una specifica istanza di rimborso non impedisce l’esigibilità del credito e non fa decorrere la decadenza biennale.
- La procedura concorsuale, ai fini del rimborso IVA sulle operazioni pregresse, non impedisce di qualificare la dichiarazione del curatore come atto idoneo a far decorrere il termine di prescrizione del diritto al rimborso.
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