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Sentenza

Sentenza n. 1629/2026 - Napoli, Sezione 4

per l'annullamento - quanto al ricorso introduttivo: 1. del decreto direttoriale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0064991 del 21.10.2024 con il quale è stato approvato l’elenco delle sezioni primavera ammesse a contributo statale per l’anno scolastico 2023/2024 e dell’allegato elenco costituente parte integrante del decreto, nella parte in cui l’Istituto Froebel non è incluso; 2. del decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione e del Merito – Ufficio II Scolastico Regionale per la Campania, AOODRCA prot. n. 0069603 del 05.11.2024 con il quale sono state accantonate le somme dovute ai soggetti risultati beneficiari del finanziamento per l’a.s. 2023/24 con esclusione della ricorrente; 3. del preavviso di rigetto del Ministero dell’Istruzione e del Merito Ufficio – Scolastico Regionale per la Campania AOODRCA prot. n. 0063024 del 14.10.2024; 4. del verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 1 del 18.09.2024, per la parte in cui ha inserito la domanda di contributo dell’Istituto Froebel nell’elenco delle “nuove richieste” e conseguenziale verbale di riunione del Tavolo Tecnico n. 4 del 16.10.2024 in cui alla domanda ritenuta “nuova” e non, come doveva essere in continuità, dell’Istituto Froebel è stato attribuito solo un punteggio di 7, con esclusione dello stesso dal contributo statale; 5. di tutti gli altri atti preordinati e conseguenziali lesivi della posizione della società ricorrente, nonché di quelli presupposti, mai prima conosciuti. - quanto ai motivi aggiunti depositati il 3 giugno 2025: 1. del provvedimento AOODRCA registro ufficio ufficiale prot. n. 0034590 del 07.05.2025 con il quale, a seguito dell’ordinanza cautelare n. 237/2025 del 30.01.2025 TAR Campania, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania non ha inteso dar seguito alle indicazioni del Collegio per rivalutare la domanda presentata dall’Istituto Froebel di ammissione al contributo statale relativo alle sezioni primavera per l’anno scolastico 2023/2024; 2. di tutti gli atti, anche non conosciuti, presupposti, connessi, collegati e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202406412

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: esclusione dal contributo statale per le sezioni primavera relativo all'anno scolastico 2023/2024 e successivo provvedimento confermativo adottato in sede di riesame

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore scolastico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, scuola paritaria che negli anni precedenti aveva ottenuto in continuità il contributo statale per le sezioni primavera, aveva presentato domanda anche per l'anno scolastico 2023/2024. L'amministrazione ha tuttavia trattato la domanda come nuova richiesta, anziché come domanda in continuità, attribuendole un punteggio insufficiente ed escludendola dal finanziamento. La ricorrente ha dedotto l'illegittimità dell'originaria esclusione e, con motivi aggiunti, del successivo provvedimento adottato in esecuzione dell'ordinanza cautelare, lamentando difetto di motivazione e di istruttoria, erroneità dei presupposti, violazione delle modalità procedimentali previste dal bando e sostanziale elusione delle indicazioni cautelari. In particolare, ha sostenuto che l'autorizzazione comunale relativa all'immobile era stata trasmessa tardivamente per causa imputabile al Comune e non alla ricorrente; che non vi era stato alcun provvedimento di revoca o esclusione del contributo già riconosciuto per l'anno precedente; che l'amministrazione avrebbe dovuto qualificare la domanda come presentata in continuità; che il riesame non era stato svolto dal Tavolo tecnico previsto dal bando; e che non le era stata comunque consentita la produzione della documentazione richiesta per le domande nuove.

La decisione

Il Collegio ha dichiarato improcedibile il ricorso introduttivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché il provvedimento originariamente impugnato era stato sostituito dal successivo atto adottato il 7 maggio 2025 e impugnato con motivi aggiunti. Ha invece accolto i motivi aggiunti e annullato il provvedimento di riesame. Il giudice ha ritenuto che l'amministrazione non avesse dato effettiva attuazione all'ordinanza cautelare, poiché avrebbe dovuto riesaminare la domanda qualificandola come domanda in continuità, alla luce del precedente riconoscimento del contributo, non revocato, e del fatto che la tardiva trasmissione dell'autorizzazione comunale dipendeva dal ritardo del Comune. Ha inoltre rilevato che il riesame non risultava preceduto dalla riconvocazione del Tavolo tecnico previsto dal bando e che mancava un'approfondita valutazione istruttoria e motivazionale. Anche qualora fosse stata legittima la qualificazione della domanda come nuova, alla ricorrente avrebbe dovuto essere consentita la produzione della documentazione richiesta. Le amministrazioni scolastiche sono state condannate in solido al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro 2.500, oltre accessori e rimborso dei contributi unificati, ove assolti.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    La sopravvenuta sostituzione del provvedimento impugnato e il riesame dell'oggetto della controversia determinano la sopravvenuta carenza di interesse rispetto al ricorso originario.

  • art. 24 Cost.

Massime di principio

  • Quando un'amministrazione sostituisce il provvedimento originariamente impugnato con un nuovo atto adottato in sede di riesame, il ricorso introduttivo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, mentre le censure devono essere rivolte contro il nuovo atto mediante motivi aggiunti.
  • In una procedura di concessione di contributi reiterata annualmente, la domanda presentata da un soggetto già ammesso al beneficio nell'annualità precedente deve essere valutata, in assenza di un provvedimento di revoca o esclusione del precedente beneficio e salvo elementi nuovi, secondo il regime della continuità e non automaticamente come nuova domanda.
  • Il riesame imposto dal giudice amministrativo deve essere effettivo e rispettare le modalità procedimentali previste dalla disciplina applicabile e dal bando, compresa la riconvocazione dell'organo tecnico cui sia attribuita la valutazione delle domande.
  • Il ritardo nella produzione di un documento amministrativo non può essere posto a carico del richiedente quando dipenda dai tempi di un'altra amministrazione e il richiedente abbia tempestivamente attivato il relativo procedimento, salva una diversa previsione normativa o della lex specialis.
  • Anche qualora la domanda sia legittimamente qualificata come nuova, l'amministrazione deve consentire al richiedente di produrre la documentazione necessaria secondo le regole procedimentali applicabili e non può fondare l'esclusione su una carenza documentale senza assicurare il previsto contraddittorio o la possibilità di integrazione.

Come è indicizzato

MaterieScuole paritarie e privateBandi di finanziamento e graduatorieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaPartecipazione procedimentaleEffetto conformativo e riedizione del potere

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